ROGITO O SENTENZA PER LA SERVITÙ DI SCARICO
Il terreno dei nostri genitori fu trasferito nel 974 a me e mia sorella. Sul rogito si legge la formula: gli immobili vengono trasferiti franchi e liberi da pesi, vincoli, ipoteche con tutti i diritti e servitù inerenti. Nel 2010 si scopre che nel mio terreno esiste una servitù non apparente, ossia una parte del tubo della fogna di mia sorella entra nel mio terreno per scaricare poi in fogna comunale. È possibile far spostare questo tubo nella sua proprietà? Se si rompesse il suo tubo sul mio terreno, a chi spetta pagare la riparazione? Un nuovo tubo, in caso di rottura, aggraverebbe la servitù? Se si vende la proprietà mia o sua la servitù va segnalata espressamente sul rogito?
A.R. – VARESE
Si tratterebbe di una servitù di scarico di acque impure. La formula riportata nel rogito è “di stile” e inidonea a giustificare l’esistenza della servitù. Peraltro, trattandosi di terreno originariamente di unico proprietario, difetta il presupposto per l’insorgenza di una servitù di due fondi distinti appartenenti a diversi proprietari. Inoltre, la servitù non è apparente e non può quindi costituirsi per destinazione del padre di famiglia, quando i due fondi appartenevano precedentemente a unico proprietario che ha posto o lasciato i luoghi nello stato dal quale risulta la servitù (articolo 1062 Codice civile): modo di costituzione previsto solo per le servitù che mostrano opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio (articolo 1061, comma 2 Codice civile). La servitù di scarico rientra comunque fra le servitù coattive, che possono essere imposte con sentenza del giudice (articoli 1032 e 1043 del Codice civile). Nella situazione attuale, si consiglia di trovare un accordo che regolarizzi il passaggio dello scarico. In ipotesi di servitù: le spese di conservazione spettano al titolare, proprietario del fondo dominante; l’esistenza della servitù deve essere menzionata nell’atto di compravendita.