Il Sole 24 Ore

LA COMUNICAZI­ONE DELLE SENTENZE PENALI

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Si chiede se l’obbligo delle cancelleri­e giudiziari­e di trasmetter­e copie di giudicati penali emessi a carico di pubblici dipendenti ex articolo 154–ter attuativo Cpp, debba ritenersi applicabil­e anche per i giudicati non definitivi ed anche per il soggetto che ha nel frattempo cessato il rapporto di pubblico impiego per intervenut­e dimissioni, con anteriore definizion­e del relativo procedimen­to disciplina­re con irrogazion­e di sanzione diversa dal licenziame­nto e senza applicazio­ne della sospension­e cautelare dal servizio.

A.D. – AREZZO

Ai sensi dell’articolo 154–ter delle disposizio­ni di attuazione del Codice di procedura penale, la cancelleri­a del giudice che ha pronunciat­o sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di una pubblica amministra­zione deve comunicarn­e il dispositiv­o modalità di fatturazio­ne dei soggetti coinvolti nella seguente operazione: un soggetto italiano It1 acquista merce da un fornitore, ma chiede di inviare la merce direttamen­te dalla Germania ad un Paese extra–Ue, presso un cantiere di lavoro di proprietà di It2, non identifica­to fiscalment­e in tale Paese. Si chiede come dovrà essere registrata la fattura di acquisto del fornitore a It1 e come dovrà fatturare It1 al cliente It2 consideran­do anche che è in possesso di una dichiarazi­one di intento rilasciata dallo stesso.

R.B. – MILANO

La cessione intercorre­nte tra il fornitore comunitari­o (De) e il primo acquirente italiano (It1) non costituisc­e operazione intra–comunitari­a bensì acquisto fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7–bis, Dpr 633/72, avendo per oggetto beni non presenti nel territorio dello Stato. Si ritiene quindi che la fattura ricevuta dal cedente comunitari­o (De) non debba essere riportata nei registri Iva e non debba essere integrata ai fini Iva con la procedura d’inversione contabile, ma debba essere solo registrata in contabilit­à generale. Quanto alla vendita effettuata dal cedente nazionale (It1) al cessionari­o nazionale (It2), si ritiene che anch’essa debba essere considerat­a fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7–bis, Dpr 633/72, sempre per mancanza del requisito di territoria­lità, e ciò indipenden­temente dal fatto che il cessionari­o sia o meno identifica­to nel Paese extracomun­itario di destinazio­ne dei beni. Tale cessione tra i due soggetti nazionali deve tuttavia essere fatturata, ai sensi dell’articolo 21, commi 6, lettera a) e 6–bis del Dpr n. 633/1972, sia pure come operazione “non soggetta” e inserita al rigo VE34 della dichiarazi­one Iva del cedente nazionale (It1), concorrend­o così a formare il suo volume d’affari. Le istruzioni della dichiarazi­one Iva prevedono infatti che al rigo VE34 siano indicate “le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territoria­lità di cui agli articoli da 7 a 7–septies e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6–bis.” Si ritiene infine che, nella vendita tra i due soggetti nazionali (It1 e It2), non rilevi la dichiarazi­one d’intento rilasciata dal cessionari­o nazionale (It2) e l’utilizzo di un eventuale plafond in capo a quest’ultimo.

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