LA COMUNICAZIONE DELLE SENTENZE PENALI
Si chiede se l’obbligo delle cancellerie giudiziarie di trasmettere copie di giudicati penali emessi a carico di pubblici dipendenti ex articolo 154–ter attuativo Cpp, debba ritenersi applicabile anche per i giudicati non definitivi ed anche per il soggetto che ha nel frattempo cessato il rapporto di pubblico impiego per intervenute dimissioni, con anteriore definizione del relativo procedimento disciplinare con irrogazione di sanzione diversa dal licenziamento e senza applicazione della sospensione cautelare dal servizio.
A.D. – AREZZO
Ai sensi dell’articolo 154–ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, la cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione deve comunicarne il dispositivo modalità di fatturazione dei soggetti coinvolti nella seguente operazione: un soggetto italiano It1 acquista merce da un fornitore, ma chiede di inviare la merce direttamente dalla Germania ad un Paese extra–Ue, presso un cantiere di lavoro di proprietà di It2, non identificato fiscalmente in tale Paese. Si chiede come dovrà essere registrata la fattura di acquisto del fornitore a It1 e come dovrà fatturare It1 al cliente It2 considerando anche che è in possesso di una dichiarazione di intento rilasciata dallo stesso.
R.B. – MILANO
La cessione intercorrente tra il fornitore comunitario (De) e il primo acquirente italiano (It1) non costituisce operazione intra–comunitaria bensì acquisto fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7–bis, Dpr 633/72, avendo per oggetto beni non presenti nel territorio dello Stato. Si ritiene quindi che la fattura ricevuta dal cedente comunitario (De) non debba essere riportata nei registri Iva e non debba essere integrata ai fini Iva con la procedura d’inversione contabile, ma debba essere solo registrata in contabilità generale. Quanto alla vendita effettuata dal cedente nazionale (It1) al cessionario nazionale (It2), si ritiene che anch’essa debba essere considerata fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7–bis, Dpr 633/72, sempre per mancanza del requisito di territorialità, e ciò indipendentemente dal fatto che il cessionario sia o meno identificato nel Paese extracomunitario di destinazione dei beni. Tale cessione tra i due soggetti nazionali deve tuttavia essere fatturata, ai sensi dell’articolo 21, commi 6, lettera a) e 6–bis del Dpr n. 633/1972, sia pure come operazione “non soggetta” e inserita al rigo VE34 della dichiarazione Iva del cedente nazionale (It1), concorrendo così a formare il suo volume d’affari. Le istruzioni della dichiarazione Iva prevedono infatti che al rigo VE34 siano indicate “le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7–septies e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6–bis.” Si ritiene infine che, nella vendita tra i due soggetti nazionali (It1 e It2), non rilevi la dichiarazione d’intento rilasciata dal cessionario nazionale (It2) e l’utilizzo di un eventuale plafond in capo a quest’ultimo.