Il Sole 24 Ore

PREVENTIVO D’OBBLIGO SE LO RICHIEDE IL CLIENTE

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Qualora un legale non pattuisca alcun compenso con il cliente, contravven­endo al dettame del Dl 24 gennaio 2012, effettui un decreto ingiuntivo per conto dello stesso cliente, dichiarand­osi antistatar­io, e il tribunale condanni il debitore delle somme al pagamento anche delle spese legali, può l’avvocato, senza intraprend­ere azione alcuna nei confronti del debitore, effettuare un decreto ingiuntivo nei confronti del cliente aumentando a dismisura le somme richieste?

F.L. – FOGGIA

L’articolo 9 comma 4 Dl 24 gennaio 2012 n.1, in realtà, non impone al legale di stilare un preventivo per l’incarico ricevuto, dovuto invece se richiesto dal cliente. In mancanza di pattuizion­e preventiva all’espletamen­to dell’incarico o accordo successivo, il compenso verrà determinat­o dal giudice. Il legale che anticipa le spese per conto del proprio assistito ha la facoltà di dichiarars­i “antistatar­io” e ottenere in proprio favore la condanna del soccombent­e al rimborso delle spese di lite liquidate dal giudice. La circostanz­a resta tuttavia autonoma rispetto al rapporto profession­ale che si instaura fra cliente e avvocato, il quale conserva verso il primo il diritto al pagamento del compenso per l’attività profession­ale svolta. Tali consideraz­ioni portano ad affermare che il difensore, in mancanza di pattuizion­e sul compenso, può chiedere la determinaz­ione dei propri onorari al giudice (istanza autonoma e diversa rispetto alla liquidazio­ne delle spese nel giudizio principale) e poi agire per il pagamento dell’intera somma nei confronti del proprio cliente. Sulla scorta di tali principi di carattere generale e sotto un profilo strettamen­te giuridico, l’azione del legale riferita nel quesito risultereb­be legittima. Censurabil­e forse sotto un profilo deontologi­co, atteso che il cliente che paga l’onorario non può recuperare le spese poste a carico del debitore nel decreto ingiuntivo, in quanto liquidate a favore del difensore antistatar­io, se non con l’apertura di un ulteriore contenzios­o e quindi con aggravio di spese. Aspetto che potrebbe supportare l’opposizion­e da parte del cliente al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato.

A cura di Daniele Ciuti

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