PREVENTIVO D’OBBLIGO SE LO RICHIEDE IL CLIENTE
Qualora un legale non pattuisca alcun compenso con il cliente, contravvenendo al dettame del Dl 24 gennaio 2012, effettui un decreto ingiuntivo per conto dello stesso cliente, dichiarandosi antistatario, e il tribunale condanni il debitore delle somme al pagamento anche delle spese legali, può l’avvocato, senza intraprendere azione alcuna nei confronti del debitore, effettuare un decreto ingiuntivo nei confronti del cliente aumentando a dismisura le somme richieste?
F.L. – FOGGIA
L’articolo 9 comma 4 Dl 24 gennaio 2012 n.1, in realtà, non impone al legale di stilare un preventivo per l’incarico ricevuto, dovuto invece se richiesto dal cliente. In mancanza di pattuizione preventiva all’espletamento dell’incarico o accordo successivo, il compenso verrà determinato dal giudice. Il legale che anticipa le spese per conto del proprio assistito ha la facoltà di dichiararsi “antistatario” e ottenere in proprio favore la condanna del soccombente al rimborso delle spese di lite liquidate dal giudice. La circostanza resta tuttavia autonoma rispetto al rapporto professionale che si instaura fra cliente e avvocato, il quale conserva verso il primo il diritto al pagamento del compenso per l’attività professionale svolta. Tali considerazioni portano ad affermare che il difensore, in mancanza di pattuizione sul compenso, può chiedere la determinazione dei propri onorari al giudice (istanza autonoma e diversa rispetto alla liquidazione delle spese nel giudizio principale) e poi agire per il pagamento dell’intera somma nei confronti del proprio cliente. Sulla scorta di tali principi di carattere generale e sotto un profilo strettamente giuridico, l’azione del legale riferita nel quesito risulterebbe legittima. Censurabile forse sotto un profilo deontologico, atteso che il cliente che paga l’onorario non può recuperare le spese poste a carico del debitore nel decreto ingiuntivo, in quanto liquidate a favore del difensore antistatario, se non con l’apertura di un ulteriore contenzioso e quindi con aggravio di spese. Aspetto che potrebbe supportare l’opposizione da parte del cliente al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato.
A cura di Daniele Ciuti