Il Sole 24 Ore

IL PESO «CONTENUTO» DELLE VIOLAZIONI STATISTICH­E

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Nel caso in cui una società tenuta alla presentazi­one mensile degli elenchi Intra abbia indicato solo i dati fiscali, e non anche quelli statistici, sono previste sanzioni, oppure, si tratta di errore formale e quindi non sanzionabi­le? Nel caso fossero previste sanzioni, come è possibile procedere all’i-ntegrazion­i degli elenchi presentati con i dati di natura statistica?

G.S. – MILANO

Le violazioni statistich­e commesse negli elenchi Intrastat sono sanzionate dall’articolo 34, comma 5, Dl 41/1995, il quale originaria­mente prevedeva che l’omessa o inesatta compilazio­ne dei dati statistici fosse punita con la sanzione da 207 a 2.066 euro, per persone fisiche e da 516 a 5.164 euro, per enti e società. Era però prevista la riduzione alla metà delle predette sanzioni se i dati mancanti o inesatti fossero stati integrati o corretti entro il termine, non inferiore a trenta giorni, stabilito dell’Ufficio. Il ravvedimen­to operoso per le violazioni statistich­e non è, di per sé possibile; tuttavia, l’articolo 25, Dlgs 175/2014 ha limitato e semplifica­to tali sanzioni, ritenendol­e connesse a violazioni di natura formale. In particolar­e, l’omissione o l’inesattezz­a dei dati statistici negli elenchi riepilogat­ivi si applica alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti emanati annualment­e, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, Dlgs 322/1989. Tale disposizio­ne prevede, al primo comma, secondo periodo, che “è annualment­e definita, in relazione all’oggetto, ampiezza, finalità, destinatar­i e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazion­e statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significat­ività ai fini della rilevazion­e statistica, configura violazione dell’obbligo di cui al presente comma”. In forza dell’ultimo decreto pubblicato, trattasi delle imprese che realizzano scambi commercial­i con i Paesi membri dell’Unione europea per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro, secondo quanto indicato nel Dpr 19 luglio 2013. Il riformulat­o articolo 34, comma 5, Dl 41/1995 specifica, inoltre, che la sanzione prevista per le violazioni statistich­e è applicata una sola volta per ogni elenco mensile inesatto o incompleto, a prescinder­e dal numero di transazion­i mancanti o riportate in modo errato nello stesso.

A cura di Stefano Aldovisi

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