IL PESO «CONTENUTO» DELLE VIOLAZIONI STATISTICHE
Nel caso in cui una società tenuta alla presentazione mensile degli elenchi Intra abbia indicato solo i dati fiscali, e non anche quelli statistici, sono previste sanzioni, oppure, si tratta di errore formale e quindi non sanzionabile? Nel caso fossero previste sanzioni, come è possibile procedere all’i-ntegrazioni degli elenchi presentati con i dati di natura statistica?
G.S. – MILANO
Le violazioni statistiche commesse negli elenchi Intrastat sono sanzionate dall’articolo 34, comma 5, Dl 41/1995, il quale originariamente prevedeva che l’omessa o inesatta compilazione dei dati statistici fosse punita con la sanzione da 207 a 2.066 euro, per persone fisiche e da 516 a 5.164 euro, per enti e società. Era però prevista la riduzione alla metà delle predette sanzioni se i dati mancanti o inesatti fossero stati integrati o corretti entro il termine, non inferiore a trenta giorni, stabilito dell’Ufficio. Il ravvedimento operoso per le violazioni statistiche non è, di per sé possibile; tuttavia, l’articolo 25, Dlgs 175/2014 ha limitato e semplificato tali sanzioni, ritenendole connesse a violazioni di natura formale. In particolare, l’omissione o l’inesattezza dei dati statistici negli elenchi riepilogativi si applica alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti emanati annualmente, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, Dlgs 322/1989. Tale disposizione prevede, al primo comma, secondo periodo, che “è annualmente definita, in relazione all’oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell’obbligo di cui al presente comma”. In forza dell’ultimo decreto pubblicato, trattasi delle imprese che realizzano scambi commerciali con i Paesi membri dell’Unione europea per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro, secondo quanto indicato nel Dpr 19 luglio 2013. Il riformulato articolo 34, comma 5, Dl 41/1995 specifica, inoltre, che la sanzione prevista per le violazioni statistiche è applicata una sola volta per ogni elenco mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nello stesso.
A cura di Stefano Aldovisi