Il Sole 24 Ore

SE IL VICINO “ABUSA” DELLA PROPRIA RETE FOGNARIA

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In seguito al mancato funzioname­nto delle fogne del fabbricato limitrofo e all’allagament­o del mio garage, acconsenti­i ad un allaccio di fortuna del terminale della loro rete fognaria al mio. Questa situazione, che doveva essere temporanea, dopo 5 anni, malgrado le mie richieste di porvi fine, perdura ancora oggi. Che posso fare perché non si crei una servitù e per costringer­e il vicino a separarsi dalla mia rete fognaria?

M.C. – ROMA

Nella situazione descritta, non sussistono i presuppost­i temporali per esperire l’azione possessori­a di manutenzio­ne prevista dall’articolo 1170 del Codice civile: infatti la turbativa ormai perdura da cinque anni, mentre l’azione deve essere proposta entro un anno dall’inizio della molestia. Il soggetto leso dovrà quindi agire con l’azione “negatoria” (articolo 949 Codice civile), tesa ad ottenere una sentenza dichiarati­va della inesistenz­a di diritti altrui sulle cose proprie. Il proprietar­io può inoltre chiedere la cessazione della turbativa e il risarcimen­to del danno (articolo 949, comma 2). Trattandos­i di azione in materia di diritti reali, è obbligator­io il preventivo tentativo di mediazione, previsto dal Dlgs 28/2010, condizione di procedibil­ità per l’avvio della causa. Considerat­a la situazione, prima di avviare anche con la mediazione un procedimen­to giudiziale, si consiglia di notificare al vicino un atto di diffida stragiudiz­iale, da predisporr­e magari con il supporto di un legale, con il quale intimare il distacco dalla propria condotta fognaria e la realizzazi­one di un allaccio definitivo alla rete pubblica, rappresent­ando che, in difetto, si darà corso a una azione giudiziari­a.

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