SE IL VICINO “ABUSA” DELLA PROPRIA RETE FOGNARIA
In seguito al mancato funzionamento delle fogne del fabbricato limitrofo e all’allagamento del mio garage, acconsentii ad un allaccio di fortuna del terminale della loro rete fognaria al mio. Questa situazione, che doveva essere temporanea, dopo 5 anni, malgrado le mie richieste di porvi fine, perdura ancora oggi. Che posso fare perché non si crei una servitù e per costringere il vicino a separarsi dalla mia rete fognaria?
M.C. – ROMA
Nella situazione descritta, non sussistono i presupposti temporali per esperire l’azione possessoria di manutenzione prevista dall’articolo 1170 del Codice civile: infatti la turbativa ormai perdura da cinque anni, mentre l’azione deve essere proposta entro un anno dall’inizio della molestia. Il soggetto leso dovrà quindi agire con l’azione “negatoria” (articolo 949 Codice civile), tesa ad ottenere una sentenza dichiarativa della inesistenza di diritti altrui sulle cose proprie. Il proprietario può inoltre chiedere la cessazione della turbativa e il risarcimento del danno (articolo 949, comma 2). Trattandosi di azione in materia di diritti reali, è obbligatorio il preventivo tentativo di mediazione, previsto dal Dlgs 28/2010, condizione di procedibilità per l’avvio della causa. Considerata la situazione, prima di avviare anche con la mediazione un procedimento giudiziale, si consiglia di notificare al vicino un atto di diffida stragiudiziale, da predisporre magari con il supporto di un legale, con il quale intimare il distacco dalla propria condotta fognaria e la realizzazione di un allaccio definitivo alla rete pubblica, rappresentando che, in difetto, si darà corso a una azione giudiziaria.