Crisi d’impresa, così la revoca dei fondi
L’avvocato generale Ue «salva» le imprese sane al momento della domanda di agevolazione I criteri nel regolamento 800/2008 e nella comunicazione 2014/C/249/01
pL e conclusioni dell’avvocato generale della Corte di giustizia europea nell’ambito del procedimento di causa C245/16 (si veda «Il Sole 24Ore »del 6 aprile), sono rassicuranti in ordine ai criteri di revoca delle agevolazioni comunitarie in caso di subentrata difficoltà a carico dell’impr esa beneficiaria.
L’orientamento espresso, in sintesi, porta a ritenere che non possa ritenersi decaduta dai benefici goduti un’impresa che abbia assunto lo status di impresa in difficoltà solo successivamente alla data di presentazione di accesso alle agevolazioni. Le cose cambiano invece quando l’impresa si trovi in una situazione che potrebbe farla incorrere nelle tante fattispecie che configurano lo status di «impresa in difficoltà » . Bisogna, pertanto, fare attenzione alla valutazione del caso in fase di ri- chiesta degli incentivi.
Si ricorda, infatti, che la definizione di impresa in difficoltà deve oggi essere letta alla luce di due indicazioni fornite in ambito comunitario. Nel dettaglio, secondo il regolamento europeo 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), una piccola e media impresa deve ritenersi in difficoltà: 7 qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; 7 qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; 7 indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Inoltre, una Pmi costituitasi da meno di tre anni non è considerata un’impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per la procedura di insolvenza richiamata sopra.
C’è, poi, la definizione ricavata dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, contenuti nella comunicazione della Commissione 2014/C 249/01.
In questo secondo caso, applicabile alle imprese di qualsiasi dimensione, la difficoltà è valutata in relazione al fatto che le stesse non siano in grado, con le proprie risorse o con le risorse che possono ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, le condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
Nella fattispecie, la definizione si allarga in maniera più ampia, arrivando a ricomprendere anche quelle in cui siano presenti i sintomi caratteristici di un’impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l’aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l’aumento dell’indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l’azzeramento del valore netto delle attività.