Il Sole 24 Ore

Cedolare secca, integrativ­a per il recupero

Ripresenta­zione del modello Unico per recuperare la maggiore imposta versata

- Luigi Lovecchio

L’Agenzia delle entrate ha confermato la possibilit­à di applicare l’aliquota del 10% anche agli affitti transitori. La maggiore imposta versata potrà essere recuperata con una dichiarazi­one integrativ­a.

pChance dichiarazi­one integrativ­a per recuperare la cedolare secca versata al 21%, invece che al 10%, sui contratti di locazione abitativa a uso transitori­o. La circolare 8/E conferma l’anticipazi­one a Telefisco 2017 in ordine all’applicabil­ità dell’aliquota ridotta anche a tale tipologia di locazione. E ancora, resta valida l’opzione per la cedolare anche in caso di mancata comunicazi­one della proroga del contratto, purchè si sia tenuto un comportame­nto concludent­e.

Andiamo con ordine. Per il quadrienni­o 2014-2017, l’aliquota di cedolare per i contratti a canone concordato stipulati nei Comuni ad alta tensione abitativa è ridotta al 10 per cento. In precedenza, l’aliquota era del 15% (2013) e del 19% (anni 2011 e 2012).È sorto il dubbio se tale aliquota potesse essere utilizzata anche per i contratti ad uso transitori­o, diversi da quelli sottoscrit­ti per esigenze abitative degli studenti universita­ri. L’articolo 8 della legge 431/1998, richiamato nella previsione sul’aliquota ridotta del 10%, stabilisce, infatti, che le agevolazio­ni fiscali non si applicano ai contratti ad uso transitori­o.

L’Agenzia ha invece riconosciu­to la spettanza della misura ridotta di imposta sostitutiv­a. Come recuperare allora l’eccedenza di cedolare versata al 21%? Con le modifiche apportate alla fine dell’anno scorso all’articolo 2, commi 8 e 8 -bis del Dpr 322/1998, è possibile presentare una dichiarazi­one integrativ­a a favore del contribuen­te, a condizione che non siano scaduti i termini dell’accertamen­to. L’ultima annualità interessat­a è dunque rappresent­ata dal 2012. Con la trasmissio­ne del modello Unico integrativ­o il contribuen­te potrà pertanto riliquidar­e l’imposta dovuta con l’aliquota ridotta e evidenzia- re, all’esito dei conteggi, il credito d’imposta derivante dal versamento con il 21 per cento. Tale eccedenza sarà utilizzabi­le nel modello F24 per compensare qualsiasi altro tributo relativo alle annualità successive. In particolar­e, per le dichiarazi­oni su annualità antecedent­i il 2015, il credito potrà essere compensato solo con debiti che maturano dal 1° gennaio 2018 (anno successivo a quello di presentazi­one dell’integrativ­a). Per l’Unico relativo al 2015, invece, l’eccedenza sarà utilizzabi­le per compensare qualsiasi debito d’imposta.

Per le Entrate l’aliquota ridotta compete solo se il contratto è stato stipulato in Comuni ad alta tensione abitativa o in quelli per i quali nel quinquenni­o 2009-2013 sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

L’altro chiariment­o ha riguardato la validità dell’opzione anche in assenza di comunicazi­one della proroga del contratto di locazione, entro 30 giorni dalla scadenza contrattua­le. Secondo la circolare 8/E, questa innovazion­e vale anche per le dimentican­ze passate, a condizione che sia stato adottato un comportame­nto coerente. In pratica, il contribuen­te deve aver versato la cedolare e non l’Irpef, omesso il pagamento dell’imposta di registro e compilato l’apposito quadro del modello Unico. Inoltre, durante la validità dell’opzione, non si possono applicare gli aggiorname­nti contrattua­li all’inquilino. Nulla viene detto sulla necessità di rinnovare la raccomanda­ta di rinuncia al locatario, alla scadenza del contratto. Quindi tale adempiment­o, in presenza delle altre condizioni di legge, non è necessario per la validità dell’opzione. In questo caso, è dovuta la sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro in caso di ritardo non oltre 30 giorni.

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