Cedolare secca, integrativa per il recupero
Ripresentazione del modello Unico per recuperare la maggiore imposta versata
L’Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità di applicare l’aliquota del 10% anche agli affitti transitori. La maggiore imposta versata potrà essere recuperata con una dichiarazione integrativa.
pChance dichiarazione integrativa per recuperare la cedolare secca versata al 21%, invece che al 10%, sui contratti di locazione abitativa a uso transitorio. La circolare 8/E conferma l’anticipazione a Telefisco 2017 in ordine all’applicabilità dell’aliquota ridotta anche a tale tipologia di locazione. E ancora, resta valida l’opzione per la cedolare anche in caso di mancata comunicazione della proroga del contratto, purchè si sia tenuto un comportamento concludente.
Andiamo con ordine. Per il quadriennio 2014-2017, l’aliquota di cedolare per i contratti a canone concordato stipulati nei Comuni ad alta tensione abitativa è ridotta al 10 per cento. In precedenza, l’aliquota era del 15% (2013) e del 19% (anni 2011 e 2012).È sorto il dubbio se tale aliquota potesse essere utilizzata anche per i contratti ad uso transitorio, diversi da quelli sottoscritti per esigenze abitative degli studenti universitari. L’articolo 8 della legge 431/1998, richiamato nella previsione sul’aliquota ridotta del 10%, stabilisce, infatti, che le agevolazioni fiscali non si applicano ai contratti ad uso transitorio.
L’Agenzia ha invece riconosciuto la spettanza della misura ridotta di imposta sostitutiva. Come recuperare allora l’eccedenza di cedolare versata al 21%? Con le modifiche apportate alla fine dell’anno scorso all’articolo 2, commi 8 e 8 -bis del Dpr 322/1998, è possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, a condizione che non siano scaduti i termini dell’accertamento. L’ultima annualità interessata è dunque rappresentata dal 2012. Con la trasmissione del modello Unico integrativo il contribuente potrà pertanto riliquidare l’imposta dovuta con l’aliquota ridotta e evidenzia- re, all’esito dei conteggi, il credito d’imposta derivante dal versamento con il 21 per cento. Tale eccedenza sarà utilizzabile nel modello F24 per compensare qualsiasi altro tributo relativo alle annualità successive. In particolare, per le dichiarazioni su annualità antecedenti il 2015, il credito potrà essere compensato solo con debiti che maturano dal 1° gennaio 2018 (anno successivo a quello di presentazione dell’integrativa). Per l’Unico relativo al 2015, invece, l’eccedenza sarà utilizzabile per compensare qualsiasi debito d’imposta.
Per le Entrate l’aliquota ridotta compete solo se il contratto è stato stipulato in Comuni ad alta tensione abitativa o in quelli per i quali nel quinquennio 2009-2013 sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
L’altro chiarimento ha riguardato la validità dell’opzione anche in assenza di comunicazione della proroga del contratto di locazione, entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale. Secondo la circolare 8/E, questa innovazione vale anche per le dimenticanze passate, a condizione che sia stato adottato un comportamento coerente. In pratica, il contribuente deve aver versato la cedolare e non l’Irpef, omesso il pagamento dell’imposta di registro e compilato l’apposito quadro del modello Unico. Inoltre, durante la validità dell’opzione, non si possono applicare gli aggiornamenti contrattuali all’inquilino. Nulla viene detto sulla necessità di rinnovare la raccomandata di rinuncia al locatario, alla scadenza del contratto. Quindi tale adempimento, in presenza delle altre condizioni di legge, non è necessario per la validità dell’opzione. In questo caso, è dovuta la sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro in caso di ritardo non oltre 30 giorni.