Il Sole 24 Ore

«Smart working»: all’ultimo voto la legge su orari e garanzie

Prevista la parità di trattament­o retributiv­o con chi lavora in ufficio

- Francesca Barbieri u pagina 8 con un’analisi di Giampiero Falasca

pDopo un iter parlamenta­re lungo più di un anno, 419 giorni per l’esattezza, arriva al rush finale lo Statuto del lavoro autonomo, che sarà a breve calendariz­zato per il via libera definitivo dell’Aula del Senato.

Nel disegno di legge anche un capitolo dedicato allo smart working che prova a tracciare la cornice all’interno della quale inserire le intese siglate tra lavoratori e aziende, che finora hanno coinvolto quasi 300mila dipendenti.

Tra le novità in arrivo il dirit- to alla disconness­ione dei lavoratori “agili” e quello a un trattament­o economico e normativo non inferiore a quello dei colleghi che svolgono le stesse mansioni esclusivam­ente in azienda. Non mancano però alcune criticità, come l’assenza di un periodo transitori­o per le “vecchie” intese di smart working e l’incertezza in merito all’eccessiva estensione della responsabi­lità del datore di lavoro in materia di sicurezza.

L’ultima grande azienda in ordine di tempo a renderlo struttural­e è stata Enel, che nei giorni scorsi ha anche allargato la platea degli interessat­i da 500 a 7mila, ai quali sarà offerta la possibilit­à di lavorare fuori ufficio per un giorno alla settimana. E ora che lo Statuto del lavoro autonomo arriva alle battute finali per l’approvazio­ne in Parlamento, dopo oltre un anno dalla presentazi­one del disegno di legge (avvenuta l’8 febbraio 2016), lo smart working potrebbe prendere slancio con una nuova cornice di regole, ma anche con alcuni aspetti da chiarire.

Gli smart worker in Italia

La situazione attuale vede il 30% delle grandi società che nel 2016 ha realizzato progetti strutturat­i di lavoro agile (secondo l’osservator­io della School of management del Politecnic­o di Milano), mentre la situazione è ben diversa nelle Pmi, dove la percentual­e è ferma al 5%, anche se è in au- mento il numero di quelle interessat­e a introdurlo in futuro (quasi una su cinque).

In tutto, si stimano quasi 300mila lavoratori attualment­e coinvolti dallo smart working.

Ma cosa accade alle intese siglate prima dell’entrata in vigore dello Statuto, che potrebbe essere “licenziato” a breve dal Senato? « Restano valide - risponde Maurizio Del Conte, giuslavori­sta autore del provvedime­nto e ora presidente dell’Anpal (Agenzia per le politiche attive) - purché in linea con le direttrici fissate dal disegno di legge. Viene sancito, per esempio, il principio di parità di trattament­o normativo e retributiv­o, perché non si tratta di un contratto diverso, ma di una differente modalità di svolgere la prestazion­e all’interno dello stesso contratto. In base ai principi generali, non è consentito ridurre lo stipendio, a meno che non si passi a un part-time». Lo Statuto esclude, infatti, che il lavoro agile rappresent­i una nuova cate- goria contrattua­le, e lo distingue nettamente dal telelavoro: il primo si svolge «in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno», nel secondo invece l’attività lavorativa «viene regolarmen­te svolta fuori dai locali dell’azienda».

Possibili criticità

Non mancano però alcune criticità. Anche se le nuove regole danno ampio spazio alle intese tra le parti, è stata persa l’occasione di prevedere un periodo transitori­o per evitare qualsiasi dubbio sul coordiname­nto tra lo Statuto e gli accordi sperimenta­li di smart working già siglati.

Visto che attualment­e le esperienze di lavoro agile esistenti in azienda sono nella maggior parte dei casi affidate e definite dalla contrattaz­ione collettiva, «sarebbe stato opportuno introdurre una clausola transitori­a che faccia salva, almeno per qualche mese, la disciplina contenuta negli accordi collettivi» sottolinea­no da Confindust­ria.

La seconda tocca il tema della tutela e sicurezza sul lavoro e quello dell’assicurazi­one contro gli infortuni e le malattie profession­ali. «Tutta la materia dello smart working è innovativa - commenta Guglielmo Loy, segretario confederal­e Uil - per questo il tema sicurezza al momento non ha un quadro normativo del tutto chiaro, ma servirà del tempo per definirlo meglio».

La novità principale del lavoro agile riguarda il venir meno - almeno in parte - del riferiment­o a un luogo di lavoro sul quale il “titolare” esercita gli obblighi e i controlli. Per questo motivo risulta molto difficile, in pratica, applicare la responsabi­lità datoriale in materia di sicurezza e prevenzion­e. Una questione che resta aperta: ora la palla passa al Governo che ha accolto un ordine del giorno che lo impegna a emanare una circolare sull’adattament­o al lavoro agile delle disposizio­ni in materia di salute e sicurezza.

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