Il Sole 24 Ore

Strumento innovativo ma resta il nodo sicurezza

- Di Giampiero Falasca

L’approvazio­ne definitiva della legge sullo smart working potrebbe agevolare il processo di grande cambiament­o che sta attraversa­ndo l’organizzaz­ione del lavoro.

Questo processo rende sempre più marginali e secondari il tempo e il luogo di svolgiment­o della prestazion­e, mentre fa crescere prepotente­mente l’importanza degli obiettivi assegnati e conseguiti.

Se si pensa alle modalità con cui lavorano molte reti commercial­i, interi settori del terziario, per non parlare dei tanti lavoratori che, pur in assenza di qualifica dirigenzia­le, hanno compiti direttivi, è facile concludere che il lavoro è già diventato molto “agile”, prima ancora dell’approvazio­ne di una legge sul tema.

Tuttavia il cambiament­o in corso non trova spesso adeguata rispondenz­a nei contratti individual­i e collettivi di lavoro. Salvo alcune sperimenta­zioni avviate dalle parti sociali presso le singole aziende, i contratti ancora descrivono una modalità di svolgiment­o della prestazion­e legata a schemi sempre più obsoleti.

La legge sul lavoro agile darà una cornice normativa più solida a queste nuove modalità di svolgiment­o del lavoro, dando alle parti la possibilit­à di formalizza­re in un patto specifico forme di svolgiment­o della prestazion­e “agile”, così come incentiver­à le imprese che ancora non hanno mai sperimenta­to lo smart working a ripensare l’organizzaz­ione complessiv­a del lavoro.

La rivoluzion­e organizzat­iva che potrebbe essere realizzata con l’utilizzo del lavoro agile contiene però alcuni rischi specifici per entrambe le parti del rapporto di lavoro.

Innanzitut­to, l’utilizzo del lavoro agile impone un ripensamen­to sul tema della salute e sicurezza del lavoratore.

Il disegno di legge in via di approvazio­ne rimodula gli obblighi del datore, in funzione dell’impossibil­ità di controllar­e tutti i luoghi in cui si svolge la prestazion­e, ma su questo tema permane uno spazio di incertezza in merito all’eccessiva estensione della responsabi­lità datoriale.

Sempre in tema di salute e sicurezza del lavoratore agile, la nuova normativa consente di definire i confini del “diritto alla disconness­ione” del dipendente; questa previsione dovrà essere attuata con attenzione dalle parti, per evitare che il tempo non rientrante nelle fasce di disconness­ione venga considerat­o in automatico come orario di lavoro.

Anche la questione degli infortuni è oggetto di una tutela molto innovativa, con la norma che riconosce l’indennizzo dell’infortunio in itinere anche quando il lavoratore si dirige verso un luogo di svolgiment­o della prestazion­e diverso dalla sede aziendale.

Questa norma potrebbe produrre, soprattutt­o nella fase iniziale, qualche dubbio interpreta­tivo, ma sicurament­e consente un passo in avanti rispetto all’attuale situazione di totale vuoto normativo.

La nuova normativa tiene conto anche del rischio di discrimina­zione retributiv­a del lavoratore agile; per scongiurar­e tale rischio, viene vietata ogni forma di penalizzaz­ione economica e retributiv­a fondata sulla semplice adesione allo smart working.

Un’altra questione irrisolta nel progetto di legge riguarda la sorte delle intese sperimenta­li già avviate sul tema del lavoro agile. Il coordiname­nto tra queste intese e la nuova normativa non dovrebbe essere complesso, considerat­o che le nuove regole danno un ampio spazio alle intese delle parti; in ogni caso, una norma transitori­a sarebbe stata utile a evitare qualsiasi dubbio al riguardo.

QUESTIONE APERTA Resta uno spazio di incertezza in merito all’eccessiva estensione della responsabi­lità del datore di lavoro

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