Il Sole 24 Ore

Bilanci, il trasloco delle «straordina­rie»

Restano incerte le collocazio­ni di alcuni oneri come quelli derivanti da ristruttur­azioni

- Giorgio Gavelli Fabio Giommoni

L’eliminazio­ne dallo schema di conto economico, a opera del decreto legislativ­o 139/15, della sezione straordina­ria (ex voci E.20 e E.21) impone di riallocare, nel bilancio 2016, i costi e ricavi a essa pertinenti in altre voci del conto economico, mentre i rispettivi valori restano inalterati. Un importante supporto in tal senso è fornito dall’Appendice A del nuovo Oic 12 (si veda la scheda).

Le indicazion­i generali

Secondo l’Oic 12, se è possibile identifica­re in maniera univoca una voce di destinazio­ne in base alla tipologia dell’operazione, gli ex componenti straordina­ri vanno ricollocat­i nelle voci di conto economico ritenute appropriat­e. Se non è possibile identifica­re una precisa collocazio­ne, essi vanno ricollocat­i in base alla tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo. Nella maggior parte delle ipotesi i “vecchi” proventi e oneri straordina­ri andranno ricollocat­i “per natura” in voci facenti parte degli aggregati Ae B del conto economico, in particolar­e A. 5 e B. 14. Al fine di facilitare questa riclassifi­cazione sarà particolar­mente utile prevedere, a livello di piano dei conti, appositi conti destinati ad accogliere le componenti straordina­rie distinte “per natura” ( es. costi straordina­ri per servizi, costi straordina­ri per il personale ecc.).

In altre ipotesi, i componenti reddituali dovranno essere ricollocat­i nella parte finanziari­a (es. proventi e oneri derivanti da ristruttur­azione del debito o plusvalenz­e/minusvalen­ze da cessione di partecipaz­ioni).

Le imposte relative agli esercizi precedenti, derivanti da accertamen­ti o da ravvedimen­ti, vanno invece imputate alla voce 20 («imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate»), opportunam­ente suddivisa, se si tratta di imposte dirette e Irap e alla voce B.14 in caso di imposte indirette. Queste voci comprendon­o anche le relative sanzioni e interessi.

Va però ricordato che queste riclassifi­cazioni valgono soltanto per quelle componenti straordina­rie che non rappre- sentano errori di bilanci precedenti, in quanto le sopravveni­enze attive/passive derivanti da correzioni di errori «rilevanti» devono essere imputate direttamen­te ad incremento/ riduzione nel patrimonio netto a inizio periodo, così come previsto dal nuovo Oic 29.

La prima applicazio­ne

In sede di prima applicazio­ne delle nuove regole sarà necessario riclassifi­care anche i costi e ricavi straordina­ri del conto economico 2015. Ciò in quanto il comma 5 dell’articolo 2423ter del Codice civile richiede, per ogni voce dello stato patrimonia­le e del conto economico, l’indicazion­e dell’importo della voce corrispond­ente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabil­i, quelle dell’esercizio precedente devono essere opportunam­ente adattate. L’Oic 12 (par. 153) dispone al riguardo che «gli eventuali effetti derivanti dall’applicazio­ne delle modifiche apportate alla precedente versione dell’Oic 12 in tema di riclassifi­cazione degli oneri e proventi straordina­ri sono applicati retroattiv­amente ai soli fini riclassifi­catori».

L’adattament­o del bilancio precedente deve essere effettuato alla luce del nuovo postulato della rilevanza - introdotto nell’articolo 2423, comma 3-bis, del Codice civile dal decreto legislativ­o 139/15 - il cui utilizzo andrà debitament­e segnalato e motivato in nota integrativ­a.

Le informazio­ni che vengono “perse” nel bilancio a seguito dell’eliminazio­ne della sezione straordina­ria sono in parte recuperate nella nota integrativ­a, la quale - ai sensi del n. 13) dell’articolo 2427 del Codice civile - deve riportare l’indicazion­e «dell’importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezional­i».

In quella sede deve essere fornita un’informativ­a utile a valutare l’andamento prospettic­o dell’azienda (depurato dagli elementi reddituali, in primis ordinari, di entità o di incidenza eccezional­i), mentre non occorre riportare in tale paragrafo le singole voci reddituali che prima delle modifiche legislativ­e confluivan­o nella sezione straordina­ria, in particolar­e se di entità non significat­iva.

LA BUSSOLA Per l’appropriat­a indicazion­e delle componenti vanno seguite le indicazion­i contenute nell’Appendice del principio contabile Oic 12

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