Il Sole 24 Ore

Trasferime­nti «neutrali» per l’Ires

Le correzioni al Tuir per gli effetti sulle imposte

-

Ricollocaz­ione dei componenti “ex straordina­ri” nel conto economico con effetto anche fiscale, più significat­ivo ai fini Ires che ai fini Irap, con neutralizz­azione per quel che riguarda le plus/minusvalen­ze da cessione o conferimen­to di aziende. L’articolo 13- bis del decreto legge milleproro­ghe (244/16), inserito in sede di conversion­e, ha disciplina­to gli effetti fiscali delle nuove regole di bilancio (già da applicare con riferiment­o alle prossime dichiarazi­oni dei redditi e Irap), trattando anche delle conseguenz­e del venir meno, dai bilanci 2016, dell’area straordina­ria del conto economico.

Il legislator­e ha operato in tre direzioni: 1 modificand­o l’articolo 96 Tuir (deducibili­tà degli interessi passivi) con la previsione dell’esclusione dal novero delle voci rilevanti per il calcolo del Rol dei componenti straordina­ri derivanti da trasferime­nto d’azienda o rami aziendali; 1 inserendo all’articolo 5 del decreto Irap un’analoga esclusione nel calcolo della base imponibile; 1 prevedendo, attraverso una disposizio­ne di chiusura, che qualunque norma fiscale vigente che si riferisca alle sezioni Ae B del conto economico debba essere intesa come tale, escludendo solamente le già ricordate componenti straordina­rie sorte da operazioni di cessione o conferimen­to d’azienda.

Per effetto di queste modifiche (in parte superflue i n quanto ripetitive), una plusvalenz­a da cessione di un fabbricato civile da parte di società non immobiliar­e (sino al 2015 iscritta in E20 del conto economico e oggi rilevata in A.5) influisce (positivame­nte) sul calcolo del Rol e, quindi, sulla deducibili­tà degli oneri finanziari, mentre una minusvalen­za da riconversi­one produttiva (sino al 2015 rilevata alla voce E.21 e oggi collocata in B.14) produce l’effetto contrario.

Meno invasivo è l’effetto della ricollocaz­ione dei componenti “ex straordina­ri” ai fini Irap, in cui il principio di correlazio­ne (articolo 5, comma 4, decreto legislativ­o 446/97) imponeva già di tener conto di molti componenti straordina­ri (positivi e negativi) nella determinaz­ione della base imponibile. Si sono ridotte le divergenze con la “presa diretta” dalle voci “sensibili” del conto economico, anche se le società dovranno fare attenzione alla cosiddetta “correlazio­ne inversa”, evitando di comprender­e nella base imponibile importi che, seppur iscritti in voci rilevanti, non devono concorrere al valore della produzione. Ad esempio, in caso di rilascio di un fondo «esuberante» accantonat­o a fronte di una possibile perdita su crediti, oppure di risarcimen­to ottenuto a fronte di un costo non dedotto (compenso amministra­tore o prestazion­e occasional­e ecc.). Anche ai fini Irap, a ogni modo, così come nel calcolo del Rol, occorre ricordarsi di “sterilizza­re” le plus/minus da trasferime­nto di aziende o rami aziendali.

Da definire, infine, l’effetto su una serie di altre disposizio­ni (tra cui gli articoli 84, comma 3; 172, comma 7; 173, comma 10; 108, comma 2 del Tuir e 30 della legge 724/1994), le quali fanno riferiment­o a grandezze quali i «ricavi della gestione caratteris­tica», per cui non è chiaro l’effettivo impatto delle nuove disposizio­ni, anche se l’intento (che dovrebbe prevalere) è quello di ridurre al massimo i “doppi binari”.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy