Trasferimenti «neutrali» per l’Ires
Le correzioni al Tuir per gli effetti sulle imposte
Ricollocazione dei componenti “ex straordinari” nel conto economico con effetto anche fiscale, più significativo ai fini Ires che ai fini Irap, con neutralizzazione per quel che riguarda le plus/minusvalenze da cessione o conferimento di aziende. L’articolo 13- bis del decreto legge milleproroghe (244/16), inserito in sede di conversione, ha disciplinato gli effetti fiscali delle nuove regole di bilancio (già da applicare con riferimento alle prossime dichiarazioni dei redditi e Irap), trattando anche delle conseguenze del venir meno, dai bilanci 2016, dell’area straordinaria del conto economico.
Il legislatore ha operato in tre direzioni: 1 modificando l’articolo 96 Tuir (deducibilità degli interessi passivi) con la previsione dell’esclusione dal novero delle voci rilevanti per il calcolo del Rol dei componenti straordinari derivanti da trasferimento d’azienda o rami aziendali; 1 inserendo all’articolo 5 del decreto Irap un’analoga esclusione nel calcolo della base imponibile; 1 prevedendo, attraverso una disposizione di chiusura, che qualunque norma fiscale vigente che si riferisca alle sezioni Ae B del conto economico debba essere intesa come tale, escludendo solamente le già ricordate componenti straordinarie sorte da operazioni di cessione o conferimento d’azienda.
Per effetto di queste modifiche (in parte superflue i n quanto ripetitive), una plusvalenza da cessione di un fabbricato civile da parte di società non immobiliare (sino al 2015 iscritta in E20 del conto economico e oggi rilevata in A.5) influisce (positivamente) sul calcolo del Rol e, quindi, sulla deducibilità degli oneri finanziari, mentre una minusvalenza da riconversione produttiva (sino al 2015 rilevata alla voce E.21 e oggi collocata in B.14) produce l’effetto contrario.
Meno invasivo è l’effetto della ricollocazione dei componenti “ex straordinari” ai fini Irap, in cui il principio di correlazione (articolo 5, comma 4, decreto legislativo 446/97) imponeva già di tener conto di molti componenti straordinari (positivi e negativi) nella determinazione della base imponibile. Si sono ridotte le divergenze con la “presa diretta” dalle voci “sensibili” del conto economico, anche se le società dovranno fare attenzione alla cosiddetta “correlazione inversa”, evitando di comprendere nella base imponibile importi che, seppur iscritti in voci rilevanti, non devono concorrere al valore della produzione. Ad esempio, in caso di rilascio di un fondo «esuberante» accantonato a fronte di una possibile perdita su crediti, oppure di risarcimento ottenuto a fronte di un costo non dedotto (compenso amministratore o prestazione occasionale ecc.). Anche ai fini Irap, a ogni modo, così come nel calcolo del Rol, occorre ricordarsi di “sterilizzare” le plus/minus da trasferimento di aziende o rami aziendali.
Da definire, infine, l’effetto su una serie di altre disposizioni (tra cui gli articoli 84, comma 3; 172, comma 7; 173, comma 10; 108, comma 2 del Tuir e 30 della legge 724/1994), le quali fanno riferimento a grandezze quali i «ricavi della gestione caratteristica», per cui non è chiaro l’effettivo impatto delle nuove disposizioni, anche se l’intento (che dovrebbe prevalere) è quello di ridurre al massimo i “doppi binari”.