Spese di pubblicità ad alto impatto
Gli importi vanno a gravare sul patr imonio netto
Per effetto del decreto legislativo 139/15, dai bilanci 2016 le spese di pubblicità e di ricerca non saranno più capitalizzate tra le immobilizzazioni immateriali, salvo specifiche ipotesi. Il decreto, però, non ha considerato né le ricadute fiscali né quelle civilistiche e, se fiscalmente è intervenuto il decreto legge milleproroghe (Dl 244/16), a più di un anno di distanza e quasi a ridosso delle scadenze, ancora nulla è pervenuto a livello civilistico. Si può fare riferimento al principio contabile Oic 24 che, nella versione aggiornata, prevede specifiche disposizioni di prima applicazione.
In particolare, ai paragrafi 100 e 101, il principio Oic 24 consente la riclassificazione dei costi di pubblicità e di ricerca, rispettivamente tra i costi di impianto e ampliamento e tra quelli di sviluppo, qualora sussistano i requisiti richiesti dallo stesso Oic 24 (par. 41-43 e 49). Viceversa, quando ciò non fosse possibile, i costi già capitalizzati dovranno essere eliminati.
La loro cancellazione comporta, ai sensi dell’Oic 29, la loro imputazione sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio 2016, nella voce «Utili/per- dite portati a nuovo». Se questa dovesse risultare incapiente, la società dovrà utilizzare le riserve disponibili se non addirittura ricorrere alla riduzione del capitale sociale. Inoltre, ai soli fini comparativi, si dovranno riclassificare, con lo stesso procedimento, anche i dati del 2015, con l’eccezione che, qualora la determinazione dell’effetto di competenza dell’esercizio 2015 non sia fattibile o risulti eccessivamente onerosa, la società potrà non rettificare i dati, motivando la scelta in nota integrativa.
Appare evidente come dall’eliminazione di tali costi potrebbero derivare gravi conseguenze. Si pensi al caso in cui la società debba imputare le spese alla riserva legale di cui all’articolo 2430 del Codice civile e questa si riduca al di sotto del minimo previsto dalla norma. O, in casi più gravi, che i costi debbano invece imputarsi al capitale sociale e che questo si riduca, oltre che di un terzo, anche al di sotto del minimo legale. A questo punto gli amministratori dovranno attivare le procedure, rispettivamente, di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice civile (2482-bis e 2482-ter, per le Srl) e, nel secondo caso, i soci saranno chiamati a decidere in merito a un’eventuale trasformazione o, addirittura, a effettuare nuovi versamenti per reintegrare il capitale almeno al livello minimo legale.
Pertanto, le modifiche del decreto bilanci non impattano solo sulla società, ma anche sui proprietari che dovranno quindi necessariamente, attingere alle proprie risorse al fine di ricapitalizzare l’impresa per lo meno con riferimento al 2016. Per il 2015 potranno ricorrere alla motivazione dell’eccessiva onerosità (si veda il principio Oic 29) motivandola adeguatamente in nota integrativa.
Si pensi, inoltre, all’impatto sulla situazione patrimoniale-finanziaria della società, la quale potrebbe trovarsi a essere sottocapitalizzata producendo con ciò anche effetti negativi sul giudizio di affidabilità e solidità da parte degli istituti finanziari, i quali saranno ancora più restii a concedere credito alle imprese.
In conclusione, si vuol far notare che sarebbe stato opportuno che l’eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità potesse applicarsi prospetticamente (come del resto, avviene per l’avviamento), tenendo presente che la novità impatta sia nelle grandi imprese, sia nelle micro e su quelle con bilanci in forma abbreviata.