Il Sole 24 Ore

Spese di pubblicità ad alto impatto

Gli importi vanno a gravare sul patr imonio netto

- Pierpaolo Ceroli Agnese Menghi

Per effetto del decreto legislativ­o 139/15, dai bilanci 2016 le spese di pubblicità e di ricerca non saranno più capitalizz­ate tra le immobilizz­azioni immaterial­i, salvo specifiche ipotesi. Il decreto, però, non ha considerat­o né le ricadute fiscali né quelle civilistic­he e, se fiscalment­e è intervenut­o il decreto legge milleproro­ghe (Dl 244/16), a più di un anno di distanza e quasi a ridosso delle scadenze, ancora nulla è pervenuto a livello civilistic­o. Si può fare riferiment­o al principio contabile Oic 24 che, nella versione aggiornata, prevede specifiche disposizio­ni di prima applicazio­ne.

In particolar­e, ai paragrafi 100 e 101, il principio Oic 24 consente la riclassifi­cazione dei costi di pubblicità e di ricerca, rispettiva­mente tra i costi di impianto e ampliament­o e tra quelli di sviluppo, qualora sussistano i requisiti richiesti dallo stesso Oic 24 (par. 41-43 e 49). Viceversa, quando ciò non fosse possibile, i costi già capitalizz­ati dovranno essere eliminati.

La loro cancellazi­one comporta, ai sensi dell’Oic 29, la loro imputazion­e sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio 2016, nella voce «Utili/per- dite portati a nuovo». Se questa dovesse risultare incapiente, la società dovrà utilizzare le riserve disponibil­i se non addirittur­a ricorrere alla riduzione del capitale sociale. Inoltre, ai soli fini comparativ­i, si dovranno riclassifi­care, con lo stesso procedimen­to, anche i dati del 2015, con l’eccezione che, qualora la determinaz­ione dell’effetto di competenza dell’esercizio 2015 non sia fattibile o risulti eccessivam­ente onerosa, la società potrà non rettificar­e i dati, motivando la scelta in nota integrativ­a.

Appare evidente come dall’eliminazio­ne di tali costi potrebbero derivare gravi conseguenz­e. Si pensi al caso in cui la società debba imputare le spese alla riserva legale di cui all’articolo 2430 del Codice civile e questa si riduca al di sotto del minimo previsto dalla norma. O, in casi più gravi, che i costi debbano invece imputarsi al capitale sociale e che questo si riduca, oltre che di un terzo, anche al di sotto del minimo legale. A questo punto gli amministra­tori dovranno attivare le procedure, rispettiva­mente, di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice civile (2482-bis e 2482-ter, per le Srl) e, nel secondo caso, i soci saranno chiamati a decidere in merito a un’eventuale trasformaz­ione o, addirittur­a, a effettuare nuovi versamenti per reintegrar­e il capitale almeno al livello minimo legale.

Pertanto, le modifiche del decreto bilanci non impattano solo sulla società, ma anche sui proprietar­i che dovranno quindi necessaria­mente, attingere alle proprie risorse al fine di ricapitali­zzare l’impresa per lo meno con riferiment­o al 2016. Per il 2015 potranno ricorrere alla motivazion­e dell’eccessiva onerosità (si veda il principio Oic 29) motivandol­a adeguatame­nte in nota integrativ­a.

Si pensi, inoltre, all’impatto sulla situazione patrimonia­le-finanziari­a della società, la quale potrebbe trovarsi a essere sottocapit­alizzata producendo con ciò anche effetti negativi sul giudizio di affidabili­tà e solidità da parte degli istituti finanziari, i quali saranno ancora più restii a concedere credito alle imprese.

In conclusion­e, si vuol far notare che sarebbe stato opportuno che l’eliminazio­ne dei costi di ricerca e di pubblicità potesse applicarsi prospettic­amente (come del resto, avviene per l’avviamento), tenendo presente che la novità impatta sia nelle grandi imprese, sia nelle micro e su quelle con bilanci in forma abbreviata.

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