Il Sole 24 Ore

Seminterra­ti, sì al recupero facilitato in otto regioni

Oltre alla Lombardia, sette Regioni regolano il r iuso a fini abitativi o commercial­i

- Raffaele Lungarella

pLa Lombardia è l’ottava regione a disciplina­re il recupero dei vani e dei locali seminterra­ti. Con la legge regionale 10 marzo 2017, n. 7, essa si aggiunge a Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La motivazion­e ricorrente delle normative regionali approvate su questa materia è che dell’utilizzo di questi spazi è un modo per contenere il consumo di suolo, che si avrebbe, altrimenti, con la costruzion­e di nuovi edifici. A questa giustifica­zione di base in qualche caso se ne aggiungono altre. La legge lombarda si propone anche di favorire l’installazi­one di impianti tecnologic­i, il contenimen­to dei consumi energetici (obiettivi condivisi anche con la normativa pugliese), e delle emissioni in atmosfera.

Le leggi delle Regioni che per prime intervenne­ro sulla materia furono tutte approvate nei primi anni 2000, con una forte concentraz­ione tra il 2005 e il 2010. Dalla loro entrata in vigore, alcune di esse sono state, però, soggette a più di un intervento di manutenzio­ne, anche recente, con modifiche relative ai vincoli e ai requisiti necessari per poter fruire degli interrati e dei seminterra­ti come abitazioni o per lo svolgiment­o di attività terziarie e commercial­i.

In Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia gli ultimi interventi di re- styling sono stati fatti nel 2016, mentre in Molise sulla legge del 2008 si sono rimesse le mani all’inizio di quest’anno.

I locali recuperabi­li

Le leggi regionali in alcuni casi (Basilicata Calabria e Puglia) consentono il recupero dei volumi di locali posti sia ai piani seminterra­ti sia a quelli interrati. In altre invece (Lombardia) è possibile recuperare solo i seminterra­ti.

La definizion­e di cosa debba intendersi per piano interrato o seminterra­to è dettagliat­a in misura differente da Regione a Regione. Nella legge lombarda l’individuaz­ione di piano seminterra­to è generica: è quello il cui pavimento si trova in parte sotto la quota del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova sopra tale quota.

In altre la collocazio­ne dei piani è più dettagliat­a. In Calabria, Puglia, Molise e Basilicata, per esempio, è considerat­o seminterra­to il piano la cui superficie laterale è controterr­a per una percentual­e non superiore ai due terzi della superficie laterale totale; superata questa percentual­e il piano è considerat­o interrato.

La distinzion­e è importante nei casi in cui la legge regionale fa distinzion­e tra le destinazio­ni d’uso dei locali recuperati. In Calabria, per esempio, possono diventare abitazioni solo i seminterra­ti, mentre possono essere utilizzati per ospitare attività commercial­i sia i semi che gli interrati.

La costruzion­e dell’immobile

Uno dei vincoli più frequenti fissati dalle leggi riguarda la data in cui l’edificio deve risultare esistente affinché si possa ampliare l’uso dei locali che sono stati realizzati totalmente o in parte sotto- terra. È uno dei paletti più importanti per disegnare i confini entro cui si possono applicare benefici previsti dalle norme regionali.

Fatta eccezione per la Calabria, le altre Regioni che negli anni scorsi hanno disciplina­to il recupero dei seminterra­ti inizialmen­te fecero coincidere la data di esistenza dell’immobile con quella di entrata in vigore delle rispettive leggi. Nel tempo però questo termine è stato spostato in avanti.

La Basilicata lo ha portato al 31 dicembre 2013 e la Puglia al 30 giugno di quello stesso anno. La legge di bilancio della regione Molise l’ha fissato al 31 dicembre 2016 purché a quella data risultasse ultimata l’intera struttura portante dell’edificio, e fosse regolarmen­te certificat­a e realizzata nel rispetto delle normative vigenti oppure fosse stata preventiva­mente sanata.

La Calabria ha disciplina­to il recupero dei vani interrati e seminterra­ti con la legge sul piano casa del 2010. Per il recupero non sembra, però, aver posto alcun limite legato alla data di costruzion­e , come invece ha fatto per gli interventi di demolizion­e e ricostruzi­one agevolati.

Infine, la legge della Lombardia consente il recupero dei vani e locali seminterra­ti esistenti o per i quali sia stato ottenuto il titolo abilitativ­o entro il termine (120 giorni dall'entrata in vigore della legge) concessi ai Comuni per limitare l'applicazio­ne delle norme. Ma le date che verranno fuori nei singoli Comuni non delimitera­nno definitiva­mente gli ambiti di applicazio­ne. La legge, infatti, si applicherà anche agli immobili costruiti successiva­mente a tali date dopo che saranno decorsi cinque anni dall'ultimazion­e dei lavori.

Le norme regionali consideran­o data di costruzion­e e struttura dei locali

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