Il Sole 24 Ore

Il regime di cassa «riapre» il passaggio al forfettari­o

La modifica in vigore dal 2017 può giustifica­re un ripensamen­to

- Paolo Meneghetti

Le opzioni eseguite da un contribuen­te che esce dal suo regime naturale per aderire a un altro regime contabile hanno sempre un vincolo triennale di applicazio­ne del regime scelto o è possibile, in qualche modo, tornare sui propri passi e quindi riapplicar­e il regime naturale?

La risposta a questa domanda ruota attorno alla interpreta­zione di un passaggio dell’articolo 1 del Dpr 442/1997, ed è diventata di rilevante attualità ora che per gli imprendito­ri il regime semplifica­to fa riferiment­o al criterio di cassa e non più a quello di competenza.

La vicenda che spesso causa dubbi agli operatori è la seguente: un contribuen­te iniziando l’attività, poniamo nel 2015, sarebbe stato un soggetto forfettari­o, ma in sede di apertura dell’attività ha optato per uscire dal regime naturale (forfettari­o) aderendo a quello semplifica­to a determinaz­ione del reddito ordinaria.

Questa scelta può essere ora modificata? I vantaggi del ritorno al regime forfettari­o, infatti, potrebbero risiedere nei minori costi amministra­tivi (gestione meno complessa) e nel fatto che alcuni elementi positivi di reddito, come le plusvalenz­e, sono tassabili nel regime semplifica­to ma non nel forfettari­o.

Si deve tenere conto, innanzitut­to, della disposizio­ne contenuta nell’articolo 1, comma 70 della legge 190/2014, in base al quale i contribuen­ti che applicano il regime forfettari­o possono optare per l’applicazio­ne dell’Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazi­one annuale da presentare successiva­mente alla scelta operata. Chi esce, quindi, dal naturale regime forfettari­o, deve tener conto che per tre anni non può abbandonar­e il regime optato, cioè quello semplifica­to.

L’impatto del Dpr 442/1997

Lo scenario appena descritto, tuttavia, ammette una deroga che nel passato è stata accettata in varie occasioni dall’agenzia delle Entrate, in forza della disposizio­ne dell’articolo 1 del Dpr 442/1997, secondo la quale «è comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenz­a di nuove disposizio­ni normative».

Questa ultima norma ha consentito di superare il vincolo triennale, ad esempio nell’ipotesi di contribuen­ti che nel 2015 avevano optato per il regime ordinario non volendo applicare quello forfettari­o. Alla luce delle modifiche dettate per i forfettari dalla legge 208/15, questi contribuen­ti hanno potuto revocare l’opzione triennale e rientrare nel forfait, come del resto ha chiarament­e affermato la circolare 10/E/2016, (paragrafo 3.1.1). Stessa sorte per il passaggio dal regime di vantaggio a quello forfettari­o.

La norma in questione è sempre stata applicata, però, nel- l’ipotesi in cui i cambiament­i normativi emanati avessero interessat­o il regime abbandonat­o, non quello di approdo. Ora la questione sollevata in partenza si pone proprio perché non è il regime forfettari­o che è cambiato, ma quello oggetto di opzione, cioè quello semplifica­to a determinaz­ione ordinaria del reddito ex articolo 66 del Tuir.

A parere di chi scrive, tuttavia, non sembra che possano sussistere impediment­i insormonta­bili per applicare lo stesso concetto anche nell’ipotesi di cambiament­i rilevanti nel regime di approdo. L’articolo 1 del Dpr 442/1997 permette il superament­o del vincolo triennale quando si manifestan­o «nuove 7I contribuen­ti che sono imprendito­ri in regime semplifica­to dal 2017 determinan­o il reddito con il principio di cassa. In realtà si tratta di un regime “improntato” al principio di cassa, nel senso che alcuni componenti positivi e negativi mantengono la rilevanza secondo competenza, ma è innegabile che i componenti principali, ad esempio i ricavi, saranno tassabili solo al momento dell'incasso, mentre il momento della maturazion­e della prestazion­e o della cessione diventa irrilevant­e. disposizio­ni normative», senza specificar­e se queste debbano interessar­e il regime “abbandonat­o” o quello optato. È innegabile che il regime optato (semplifica­to ex articolo 66 del Tuir) abbia subito rilevanti modifiche normative, passando da una determinaz­ione del reddito improntata al criterio di competenza, a una determinaz­ione del reddito improntata al criterio di cassa, con evidenti riflessi sul quantum da sottoporre a tassazione.

Queste consideraz­ioni inducono a ritenere che sia possibile revocare l’opzione triennale per un imprendito­re semplifica­to, per rientrare nel regime forfettari­o, qualora, ovviamente, questo sia il suo regime naturale.

Il cambio per i profession­isti

Altra questione è valutare se la stessa revoca possa essere adottata da profession­isti che hanno abbandonat­o il regime forfettari­o per applicare quello a determinaz­ione ordinaria del reddito.

Per costoro non ci sono nel 2017 modifiche significat­ive del regime di approdo e l’unica argomentaz­ione che potrebbe legittimar­e il ritorno al forfait è verificare se quest’ultimo abbia subito modifiche normative. L’unica modifica è il fatto che a certe condizioni (si attende un decreto del Mef) saranno possibili cessioni all’esportazio­ne. Ma questa variazione appare esigua per giustifica­re l’abbandono del regime optato, come del resto ha sottolinea­to anche la circolare 10/E/2016 che ha parlato di «significat­ive» modifiche normative.

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