Le plusvalenze a rate seguono la competenza
L’applicazione del regime semplificato di cassa per gli imprenditori a partire dal periodo d’imposta 2017 comporta alcune ricadute nella dichiarazione dei redditi 2017 relativa al periodo d’imposta 2016.
La prima considerazione va fatta sui componenti positivi e negativi la cui attrazione all’imponibile viene rateizzata. Pensiamo, ad esempio, alle manutenzioni ordinarie che eccedono il plafond del 5% calcolato sui cespiti detenuti all’inizio dell’esercizio, deducibili in cinque quote costanti annuali, o alle plusvalenze realizzate in un certo esercizio e poi tassate in quote costanti negli esercizi successivi non oltre il quinto. Nel momento in cui si passa al regime semplificato di cassa si dovrebbe ipotizzare che le quote non ancora sottoposte a tassazione vengano i mputate in un’unica soluzione nel primo esercizio antecedente a quello di prima applicazione del regime di cassa.
Questa regola ha caratterizzato nel passato i passaggi dal regime di competenza a quello di cassa, basti ricordare la fattispecie dell’adesione al regime forfettario (principio di cassa) per un contribuente in regime ordinario: in questa ipotesi, l’articolo 1, comma 66 della legge 190/2014 imponeva di tassare e dedurre, a seconda dei casi, i componenti sospesi nell’esercizio precedente a quello di prima adesione al regime forfettario. Questa regola è presente nella compilazione del quadro RG del modello Redditi 2017, nel senso che se un contribuente avesse, ad esempio, tre rate di quota costante di plusvalenza non an- cora tassate e nel 2017 avesse aderito al regime forfettario, sarebbe necessario imputare le tre rate in unica soluzione quale componente positivo nel rigo RG 10, segnalando il codice 17. Il problema sorge però per i contribuenti che diventeranno semplificati per cassa nel 2017, poiché la legge 232/2016 non ha stabilito alcuna previsione di rilevanza cumulativa dei componenti sospesi, né il modello dichiarativo segnala alcun comportamento da tenere analogo al caso appena esposto.
Questa mancata indicazione normativa non può che portare alla conclusione che non ci sia alcun obbligo di anticipare tassazione o deduzione dei componenti sospesi e che quindi potranno continuare a essere imputati nel reddito degli esercizi successivi rispettando l’originaria scansione temporale.
Del resto il regime semplificato per cassa è un regime solo “improntato” al principio di cassa, ma non è disciplinato interamente da tale criterio (come invece accade per quello forfettario), anzi alcuni elementi del regime di competenza permangono. È ragionevole allora ipotizzare che componenti positivi e negativi, per le quote residue, parteciperanno alla formazione del reddito anche se in quei periodi successivi non si avrà alcuna manifestazione finanziaria, e peraltro la stessa agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2017, ha riconosciuto come alcuni componenti mantengano le vecchie regole di competenza e tra queste, certamente, le plusvalenze rateizzate.