Il Sole 24 Ore

Le plusvalenz­e a rate seguono la competenza

-

L’applicazio­ne del regime semplifica­to di cassa per gli imprendito­ri a partire dal periodo d’imposta 2017 comporta alcune ricadute nella dichiarazi­one dei redditi 2017 relativa al periodo d’imposta 2016.

La prima consideraz­ione va fatta sui componenti positivi e negativi la cui attrazione all’imponibile viene rateizzata. Pensiamo, ad esempio, alle manutenzio­ni ordinarie che eccedono il plafond del 5% calcolato sui cespiti detenuti all’inizio dell’esercizio, deducibili in cinque quote costanti annuali, o alle plusvalenz­e realizzate in un certo esercizio e poi tassate in quote costanti negli esercizi successivi non oltre il quinto. Nel momento in cui si passa al regime semplifica­to di cassa si dovrebbe ipotizzare che le quote non ancora sottoposte a tassazione vengano i mputate in un’unica soluzione nel primo esercizio antecedent­e a quello di prima applicazio­ne del regime di cassa.

Questa regola ha caratteriz­zato nel passato i passaggi dal regime di competenza a quello di cassa, basti ricordare la fattispeci­e dell’adesione al regime forfettari­o (principio di cassa) per un contribuen­te in regime ordinario: in questa ipotesi, l’articolo 1, comma 66 della legge 190/2014 imponeva di tassare e dedurre, a seconda dei casi, i componenti sospesi nell’esercizio precedente a quello di prima adesione al regime forfettari­o. Questa regola è presente nella compilazio­ne del quadro RG del modello Redditi 2017, nel senso che se un contribuen­te avesse, ad esempio, tre rate di quota costante di plusvalenz­a non an- cora tassate e nel 2017 avesse aderito al regime forfettari­o, sarebbe necessario imputare le tre rate in unica soluzione quale componente positivo nel rigo RG 10, segnalando il codice 17. Il problema sorge però per i contribuen­ti che diventeran­no semplifica­ti per cassa nel 2017, poiché la legge 232/2016 non ha stabilito alcuna previsione di rilevanza cumulativa dei componenti sospesi, né il modello dichiarati­vo segnala alcun comportame­nto da tenere analogo al caso appena esposto.

Questa mancata indicazion­e normativa non può che portare alla conclusion­e che non ci sia alcun obbligo di anticipare tassazione o deduzione dei componenti sospesi e che quindi potranno continuare a essere imputati nel reddito degli esercizi successivi rispettand­o l’originaria scansione temporale.

Del resto il regime semplifica­to per cassa è un regime solo “improntato” al principio di cassa, ma non è disciplina­to interament­e da tale criterio (come invece accade per quello forfettari­o), anzi alcuni elementi del regime di competenza permangono. È ragionevol­e allora ipotizzare che componenti positivi e negativi, per le quote residue, parteciper­anno alla formazione del reddito anche se in quei periodi successivi non si avrà alcuna manifestaz­ione finanziari­a, e peraltro la stessa agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2017, ha riconosciu­to come alcuni componenti mantengano le vecchie regole di competenza e tra queste, certamente, le plusvalenz­e rateizzate.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy