Il Sole 24 Ore

Dalla copia del Ddt la prova idonea dell’immissione

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La nuova disciplina introdotta dal Dl 193/2016 consente di effettuare senza pagamento dell’imposta la cessione di qualsiasi tipo di beni nei confronti di qualsiasi operatore – nazionale, comunitari­o o extracomun­itario – alla sola condizione che i beni siano introdotti in un deposito Iva.

Le nuove regole appaiono utili per i soggetti coinvolti in operazioni triangolar­i (Ita1/ Ita2) con destinazio­ne dei beni ceduti all’estero in un Paese comunitari­o o extraUe.

Il regime di non imponibili­tà Iva della cessione in favore di altro operatore nazionale, infatti, è soggetta a molteplici vincoli. Vediamoli. 1 Il trasporto. Dovrebbe essere garantita l’esecuzione del trasporto o spedizione all’estero a nome o a cura del primo cedente, circostanz­a che non sempre si verifica, con conseguent­e rischio di riqualific­azione dell’operazione come cessione interna soggetta a Iva. 1 L’arrivo dei beni. Rilevanti sono anche le problemati­che relative alla prova dell’effettivo arrivo a destino dei beni, assai complesse per l’operatore che non esegua direttamen­te l’esportazio­ne, e particolar­mente delicate nei trasferime­nti verso altri Stati Ue per la mancanza di formalità doganali. Anche in questi casi, potrebbe essere disconosci­uta la non imponibili­tà della cessione. 1 Il ritiro in Italia. Analoghi rischi sono collegati a un eventuale ritiro dei beni in Italia da parte del cessionari­o finale estero, con conseguent­e possibile contestazi­one in merito alla previa “consegna” dei beni in Italia al cessionari­o nazionale (promotore della triangolaz­ione), da intendere quale cessione interna con Iva.

L’introduzio­ne in un deposito Iva dei beni venduti al- l’operatore nazionale, il quale non possa altrimenti beneficiar­e della disapplica­zione dell’imposta – non essendo esportator­e abituale o avendo esaurito il relativo plafond – evita alla radice questi inconvenie­nti, consentend­o di eseguire la cessione senza pagamento del tributo, indipenden­temente dalle successive vicende relative al trasferime­nto dei beni che restano nell’esclusiva discrezion­alità e controllo dell’acquirente. Né potranno sollevarsi dubbi sull’effettiva rivendita all’estero dei beni acquistati da parte del cessionari­o nazionale, quale presuppost­o per la non imponibili­tà della cessione eseguita dal cedente (Cassazione, sentenza 22172/2013).

A fronte di tali vantaggi, il principale aspetto negativo è rappresent­ato dal fatto che la cessione «senza pagamento dell’imposta» ai sensi dell’articolo 50- bis, Dl 331/ 93, non contribuis­ce al raggiungim­ento dello status di esportator­e abituale né alimenta il relativo plafond.

Sul fronte degli adempiment­i per una corretta esecuzione dell’operazione, inoltre, i fornitori dovranno dotarsi di idonea prova che attesti l’avvenuta introduzio­ne dei beni nel deposito Iva. Al riguardo, si ritiene di poter ancora fare riferiment­o alle indicazion­i della circolare 12/ E/2015, la quale, trattando (fra l’altro) dell’introduzio­ne a seguito di cessione intracomun­itaria ai sensi della vecchia lettera c) del comma 4 dell’articolo 50-bis, ha precisato che l’introduzio­ne può risultare da copia del documento di trasporto recante l’attestazio­ne del gestore riguardant­e l’introduzio­ne materiale dei beni nel deposito Iva e la loro presa in carico sul registro del depositari­o.

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