Rischio-décalage della detrazione per gli operatori
L ’impatto maggiore della nuova disciplina dei depositi Iva è quello relativo agli obblighi di versamento dell’imposta in caso di utilizzo o commercio in Italia dei beni estratti dal deposito.
Il tributo va versato dal gestore del deposito. Vista la responsabilità solidale con l’operatore per l’imposta e la sanzione (30% dell’importo non versato), il gestore dovrà, di norma e a titolo cautelativo: e ricevere la provvista in tempo utile per adempiere e prima di rilasciare i beni nella disponibilità dell’operatore; rd estinare la provvista a
conti dedicati, per evitare commistioni.
L’imposta si versa con F24 entro il 16 del mese successivo a quello dell’estrazione. C’è quindi un possibile “intasamento” delle operazioni a fine mese, per ritardare fino all’ultimo l’esborso delle somme da parte degli operatori, salvo fornire al gestore idonea garanzia per l’importo dovuto alla scadenza.
In ogni caso, è bene ricordare che la base imponibile va incrementata delle spese per le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti eseguite sui beni durante la giacenza, comprese quelle addebitate dal gestore per la custodia.
Detto ciò, per un’estrazione da eseguire in aprile, l’Iva sui beni estratti dev’essere versata entro il 16 maggio. Tuttavia, in base al dato normativo, l’operatore dovrebbe detrarre l’imposta solo nella liquidazione relativa a tale mese (nella liquidazione del 16 giugno) con un penalizzante effetto décalage. In effetti, in base al comma 6 dell’articolo 50-bis, Dl 331/93, chi estrae annota nel registro Iva degli acquisti l’autofattura (da emettere a norma dell’articolo 17, comma 2, Dpr 633/72), al fine d’esercitare la detrazione, insieme ai «dati della ricevuta del versamento», la quale tuttavia sarà disponibile solo nel mese successivo a quello dell’estrazione.
Quanto all’autofattura, la sua emissione dovrebbe avvenire contestualmente all’estrazione, anche per consentire al gestore di disporre di un documento idoneo ad assolvere gli obblighi di monitoraggio previstia proprio carico (Dm 419/1997). Al contrario, per le estrazioni precedute da acquisti già documentati con fattura, come in caso di acquisto intracomunitario con introduzione dei beni in deposito Iva, paiono ancora valide le indicazioni della circolare n. 12/E/2015.
Non è possibile effettuare compensazioni orizzontali e – si ritiene - neppure compensazioni verticali con eventuali eccedenze di periodo o di periodi precedenti.
Di conseguenza, l’unica possibilità di evitare l’esborso è riservata agli esportatori abituali che possono utilizzare l’eventuale plafond disponibile compilando la lettera d’intento da rilasciare al gestore del deposito Iva, che è anche il destinatario della stessa. Il gestore dovrà riscontrarne la ricevuta telematica di presentazione alle Entrate (risoluzione 35/ E/2017). Il rilascio della lettera d’intento in mancanza dei presupposti di legge (compreso l’utilizzo del plafond oltre il limite consentito) è punito esclusivamente in capo a chi estrae, pur ritenendosi il gestore tenuto alla doverosa diligenza.