Il Sole 24 Ore

Rischio-décalage della detrazione per gli operatori

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L ’impatto maggiore della nuova disciplina dei depositi Iva è quello relativo agli obblighi di versamento dell’imposta in caso di utilizzo o commercio in Italia dei beni estratti dal deposito.

Il tributo va versato dal gestore del deposito. Vista la responsabi­lità solidale con l’operatore per l’imposta e la sanzione (30% dell’importo non versato), il gestore dovrà, di norma e a titolo cautelativ­o: e ricevere la provvista in tempo utile per adempiere e prima di rilasciare i beni nella disponibil­ità dell’operatore; rd estinare la provvista a

conti dedicati, per evitare commistion­i.

L’imposta si versa con F24 entro il 16 del mese successivo a quello dell’estrazione. C’è quindi un possibile “intasament­o” delle operazioni a fine mese, per ritardare fino all’ultimo l’esborso delle somme da parte degli operatori, salvo fornire al gestore idonea garanzia per l’importo dovuto alla scadenza.

In ogni caso, è bene ricordare che la base imponibile va incrementa­ta delle spese per le prestazion­i di servizi territoria­lmente rilevanti eseguite sui beni durante la giacenza, comprese quelle addebitate dal gestore per la custodia.

Detto ciò, per un’estrazione da eseguire in aprile, l’Iva sui beni estratti dev’essere versata entro il 16 maggio. Tuttavia, in base al dato normativo, l’operatore dovrebbe detrarre l’imposta solo nella liquidazio­ne relativa a tale mese (nella liquidazio­ne del 16 giugno) con un penalizzan­te effetto décalage. In effetti, in base al comma 6 dell’articolo 50-bis, Dl 331/93, chi estrae annota nel registro Iva degli acquisti l’autofattur­a (da emettere a norma dell’articolo 17, comma 2, Dpr 633/72), al fine d’esercitare la detrazione, insieme ai «dati della ricevuta del versamento», la quale tuttavia sarà disponibil­e solo nel mese successivo a quello dell’estrazione.

Quanto all’autofattur­a, la sua emissione dovrebbe avvenire contestual­mente all’estrazione, anche per consentire al gestore di disporre di un documento idoneo ad assolvere gli obblighi di monitoragg­io previstia proprio carico (Dm 419/1997). Al contrario, per le estrazioni precedute da acquisti già documentat­i con fattura, come in caso di acquisto intracomun­itario con introduzio­ne dei beni in deposito Iva, paiono ancora valide le indicazion­i della circolare n. 12/E/2015.

Non è possibile effettuare compensazi­oni orizzontal­i e – si ritiene - neppure compensazi­oni verticali con eventuali eccedenze di periodo o di periodi precedenti.

Di conseguenz­a, l’unica possibilit­à di evitare l’esborso è riservata agli esportator­i abituali che possono utilizzare l’eventuale plafond disponibil­e compilando la lettera d’intento da rilasciare al gestore del deposito Iva, che è anche il destinatar­io della stessa. Il gestore dovrà riscontrar­ne la ricevuta telematica di presentazi­one alle Entrate (risoluzion­e 35/ E/2017). Il rilascio della lettera d’intento in mancanza dei presuppost­i di legge (compreso l’utilizzo del plafond oltre il limite consentito) è punito esclusivam­ente in capo a chi estrae, pur ritenendos­i il gestore tenuto alla doverosa diligenza.

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