Il Sole 24 Ore

La doppia franchigia indica la gravità

- Ferruccio Bogetti Gianni Rota

sono legittimi gli accertamen­ti basati sugli studi di settore se gli scostament­i tra ricavi dichiarati e presuntiva­mente determinat­i risultano «gravi», sia in valore assoluto che in valore relativo. Fino al 2010, per legge, tale gravità era definita rispettiva­mente pari ad almeno 50mila euro e pari ad almeno il 40%, rispetto ai valori dichiarati. Sono queste le conclusion­i della Ctr Lombardia 192/32/17 (presidente Izzi, relatore Santamaria Amato).

Un idraulico consegue nel 2007 e nel 2008 ricavi per oltre 300mila euro, compila gli studi di settore che risultano congrui con i ricavi dichiarati e poi presenta i due modelli Unico.

L’amministra­zione riclassifi­ca i dati contabili ed extraconta­bili del prospetto e, tramite Gerico, ridetermin­a maggiori ricavi nel 2007 per 33mila euro (+11%) e nel 2008 per 45mila (+15%). Secondo l’ufficio, inoltre, non spetta alcuno sconto sui maggiori scostament­i accertati, anche se rientrano nella fran- chigia assoluta dei 50mila e in quella relativa del 40% perché i valori sono emersi solo a seguito di controllo.

Il contribuen­te ricorre. Dal punto di vista oggettivo, i maggiori ricavi accertati risultano entrambi nei limiti “affrancati” dalla norma allora vigente (articolo 10, comma 4-bis, legge 146/1998, poi abrogato dall’articolo 10, comma 12, Dl 201/2011). Se tali limiti vengono rispettati, dal punto di vista soggettivo non sono richiesti altri requisiti e - come sottolinea il contribuen­te - la mancata esposizion­e dei dati nel prospetto dell’originaria dichiarazi­one (poi scoperta nella successiva attività istruttori­a) non può rap- presentare una causa ostativa.

L’amministra­zione, invece, vincola l’ambito di applicazio­ne degli abbattimen­ti assoluto e percentual­e al solo caso di compilazio­ne veritiera del prospetto e non al caso di specie, sottolinea­ndo che la congruità è emersa solo a seguito di erronee indicazion­i dei dati.

Il giudice di primo grado dà ragione all’amministra­zione, mentr la Ctr ribalta la sentenza a favore del contribuen­te, con le seguenti due motivazion­i. e La gravità. Nella quantifica­zione della «grave incongruen­za» spetta sempre, ratione temporis, il beneficio della “doppia franchigia”, perché la volontà del legislator­e è accertare in- duttivamen­te solo i gravi scostament­i ottenuti dalla differenza tra ricavi accertati e ricavi dichiarati. r L’errore. Nella compilazio­ne del prospetto degli studi di settore non rileva l’eventuale erronea indicazion­e: la norma non specifica il momento in cui debba emergere la congruità, tenuto conto delle franchigie (in sede di dichiarazi­one o in un momento successivo).

In sintesi, le due franchigie, assoluta e relativa in vigore sino al 2010 sono un precedente normativo rilevante per interpreta­re in futuro cosa significa «grave» scostament­o. Inoltre, la compilazio­ne del contribuen­te, anche se i mprecisa, comporta la sola sanzione per l’erronea indicazion­e dei dati nel prospetto.

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