La doppia franchigia indica la gravità
sono legittimi gli accertamenti basati sugli studi di settore se gli scostamenti tra ricavi dichiarati e presuntivamente determinati risultano «gravi», sia in valore assoluto che in valore relativo. Fino al 2010, per legge, tale gravità era definita rispettivamente pari ad almeno 50mila euro e pari ad almeno il 40%, rispetto ai valori dichiarati. Sono queste le conclusioni della Ctr Lombardia 192/32/17 (presidente Izzi, relatore Santamaria Amato).
Un idraulico consegue nel 2007 e nel 2008 ricavi per oltre 300mila euro, compila gli studi di settore che risultano congrui con i ricavi dichiarati e poi presenta i due modelli Unico.
L’amministrazione riclassifica i dati contabili ed extracontabili del prospetto e, tramite Gerico, ridetermina maggiori ricavi nel 2007 per 33mila euro (+11%) e nel 2008 per 45mila (+15%). Secondo l’ufficio, inoltre, non spetta alcuno sconto sui maggiori scostamenti accertati, anche se rientrano nella fran- chigia assoluta dei 50mila e in quella relativa del 40% perché i valori sono emersi solo a seguito di controllo.
Il contribuente ricorre. Dal punto di vista oggettivo, i maggiori ricavi accertati risultano entrambi nei limiti “affrancati” dalla norma allora vigente (articolo 10, comma 4-bis, legge 146/1998, poi abrogato dall’articolo 10, comma 12, Dl 201/2011). Se tali limiti vengono rispettati, dal punto di vista soggettivo non sono richiesti altri requisiti e - come sottolinea il contribuente - la mancata esposizione dei dati nel prospetto dell’originaria dichiarazione (poi scoperta nella successiva attività istruttoria) non può rap- presentare una causa ostativa.
L’amministrazione, invece, vincola l’ambito di applicazione degli abbattimenti assoluto e percentuale al solo caso di compilazione veritiera del prospetto e non al caso di specie, sottolineando che la congruità è emersa solo a seguito di erronee indicazioni dei dati.
Il giudice di primo grado dà ragione all’amministrazione, mentr la Ctr ribalta la sentenza a favore del contribuente, con le seguenti due motivazioni. e La gravità. Nella quantificazione della «grave incongruenza» spetta sempre, ratione temporis, il beneficio della “doppia franchigia”, perché la volontà del legislatore è accertare in- duttivamente solo i gravi scostamenti ottenuti dalla differenza tra ricavi accertati e ricavi dichiarati. r L’errore. Nella compilazione del prospetto degli studi di settore non rileva l’eventuale erronea indicazione: la norma non specifica il momento in cui debba emergere la congruità, tenuto conto delle franchigie (in sede di dichiarazione o in un momento successivo).
In sintesi, le due franchigie, assoluta e relativa in vigore sino al 2010 sono un precedente normativo rilevante per interpretare in futuro cosa significa «grave» scostamento. Inoltre, la compilazione del contribuente, anche se i mprecisa, comporta la sola sanzione per l’erronea indicazione dei dati nel prospetto.