Il Sole 24 Ore

Accollo del debito con imposta fissa nel concordato

- Marco Nessi Roberto Torelli

In caso di concordato fallimenta­re (articolo 124, legge fallimenta­re) è illegittim­o l’accertamen­to dell’imposta di registro in misura proporzion­ale. Ai fini dell’individuaz­ione del presuppost­o impositivo rileva unicamente la sentenza di omologazio­ne e non la presenza del terzo assuntore, la cessione a suo favore dell’attivo fallimenta­re e il contestual­e accollo dei debiti. È questo il principio espresso dalla Ctp Milano 1303/3/17 (presidente Fugacci, relatore Chiametti).

Nel caso in esame la società, avente come oggetto sociale la possibilit­à di proporre concordati fallimenta­ri ed extragiudi­ziali, proponeva un concordato fallimenta­re mediante assunzione delle obbligazio­ni concordata­rie relative al fallimento di una terza società. La proposta veniva accolta con conseguent­e decreto di omologa del concordato fallimenta­re emesso dal tribunale.

All’atto della registrazi­one del decreto, l’ufficio emetteva un atto di liquidazio­ne dell’imposta di registro, applicando l’aliquota proporzion­ale del 3% al valore dell’accollo del debito. In particolar­e, questa pretesa impositiva veniva giustifica­ta in quanto, costituend­o un atto traslativo della proprietà dei beni in favore del terzo assuntore, ai fini dell’applicazio­ne dell’imposta di registro, il decreto di omologa del concordato doveva essere tassato ai sensi dell’articolo 8, lettera a) della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/86.

Nello specifico, secondo l’ufficio, la misura del tributo doveva essere liquidata (ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Dpr 131/86) applicando l’imposizion­e più onerosa, ovvero con l’aliquota in misura pari al 3% calcolata sul valore del debito accollato (articolo 9 della Tariffa).

La società contribuen­te resisteva in giudizio ed evidenziav­a che - in conformità a quanto previsto dall’articolo 8, lettera g) della Tariffa, parte prima - i provvedime­nti di omologazio­ne sono soggetti all’applicazio­ne dell’imposta di registro in misura fissa (pari a 168 euro). Inoltre veniva eccepita l’errata applicazio­ne della norma, considerat­o che l’atto di omologazio­ne del concordato fallimenta­re non comporta la costituzio­ne o il trasferime­nto di un diritto reale.

I giudici di primo grado hanno annullato l’avviso di liquidazio­ne, ritenendo applicabil­e l’imposta di registro in misura fissa. Questa norma, infatti, in linea con il principio nominalist­ico, è applicabil­e nei confronti di tutti gli atti giudiziari di omologazio­ne, tra i quali rientra anche il decreto di omologa del concordato fallimenta­re con intervento del terzo assuntore (in assenza di previsioni diverse).

Inoltre, il collegio ha ritenuto non applicabil­e al caso di specie il comma 2 dell’articolo 21 del Dpr 131/86 (che prevede l’applicazio­ne dell’imposizion­e più onerosa per le disposizio­ni contenute nell’atto che derivano necessaria­mente le une dalle altre), ma il comma 3 della medesima disposizio­ne in base alla quale l’imposta di registro è esclusa nei casi di accolli di debiti e oneri collegati e contestual­i ad altre disposizio­ni.

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