Il Sole 24 Ore

Pareri opposti sui dividendi dei fondi pensione extra Ue

- Davide Settembre

Sono sentenze di segno opposto quelle dei giudici della Ctp di Pescara in merito alla compatibil­ità della normativa fiscale interna che disciplina la tassazione dei dividendi percepiti da soggetti non residenti con i principi comunitari di libera circolazio­ne di capitali e di stabilimen­to.

In altri termini, non sempre i giudici riconoscon­o il carattere discrimina­torio di tale normativa rispetto al trattament­o previsto per i soggetti residenti. In passato la Corte di giustizia Ue aveva sancito l’incompatib­ilità con la normativa comunitari­a della disciplina italiana, poi proprio per questo motivo mutata (C-540/07 del 19 novembre 2009).

Con le sentenze “gemelle” 291/1/16, 292/1/16 e 293/1/16 i giudici abruzzesi hanno stabilito il principio in base al quale è illegittim­a la normativa interna (e anche di origine pattizia), che preveda un regime fiscale più gravoso per i dividendi percepiti da un fondo pensione extra Ue (nel ca- so in esame assoggetta­ti a ritenuta convenzion­ale del 15%) rispetto a un fondo pensione italiano (assoggetta­ti a ritenuta dell'11%).

Tale normativa viola il principio di libertà di circolazio­ne dei capitali previsto dall’articolo 63 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, che si applica anche a Stati non membri, laddove si accerti la comparabil­ità dei due fondi sotto il profilo regolament­are.

Non sempre, però, la Ctp Pescara ha ritenuto che i fondi pensione extra Ue fossero discrimina­ti. Ad esempio, la sentenza 42/1/16 ha stabilito che i dividendi percepiti da un fondo pensione delle Cayman (assoggetta­to nel caso a ritenuta con aliquota del 27% e poi 20%) non possono beneficiar­e della ritenuta agevolata (11%), introdotta proprio per rendere compatibil­e il regime italiano con i principi di matrice europea di libera circolazio­ne dei capitali e di stabilimen­to. Infatti, per potere beneficiar­e di tale aliquota i fondi devono essere residenti in uno Stato Ue o See ed appartener­e alla cosiddetta white list (alla quale non appartenev­ano le Cayman fino al 2015).

I giudici sono anche pervenuti a conclusion­i opposte, rispetto a quelle delle sentenze “gemelle”, affrontand­o il caso in cui un fondo di investimen­to tedesco chiedeva il rimborso delle ritenute applicate sui dividendi in base alla Convenzion­e contro le doppie imposizion­i, stipulata con l’Italia (sentenza 142/1/16).

In questo caso, i giudici di merito hanno affermato che una convenzion­e bilaterale difficilme­nte potrebbe essere considerat­a discrimina­toria ai danni di una parte che la ha «liberament­e stipulata».

I giudici abruzzesi, infine, sotto un profilo più procedural­e hanno affermato che, se da un lato il diritto al rimborso sussiste in astratto in caso di normativa “discrimina­toria”, dall’altro questo deve essere provato in concreto tramite la produzione di adeguata documentaz­ione in giudizio (sentenza 273/1/16).

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy