Pareri opposti sui dividendi dei fondi pensione extra Ue
Sono sentenze di segno opposto quelle dei giudici della Ctp di Pescara in merito alla compatibilità della normativa fiscale interna che disciplina la tassazione dei dividendi percepiti da soggetti non residenti con i principi comunitari di libera circolazione di capitali e di stabilimento.
In altri termini, non sempre i giudici riconoscono il carattere discriminatorio di tale normativa rispetto al trattamento previsto per i soggetti residenti. In passato la Corte di giustizia Ue aveva sancito l’incompatibilità con la normativa comunitaria della disciplina italiana, poi proprio per questo motivo mutata (C-540/07 del 19 novembre 2009).
Con le sentenze “gemelle” 291/1/16, 292/1/16 e 293/1/16 i giudici abruzzesi hanno stabilito il principio in base al quale è illegittima la normativa interna (e anche di origine pattizia), che preveda un regime fiscale più gravoso per i dividendi percepiti da un fondo pensione extra Ue (nel ca- so in esame assoggettati a ritenuta convenzionale del 15%) rispetto a un fondo pensione italiano (assoggettati a ritenuta dell'11%).
Tale normativa viola il principio di libertà di circolazione dei capitali previsto dall’articolo 63 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, che si applica anche a Stati non membri, laddove si accerti la comparabilità dei due fondi sotto il profilo regolamentare.
Non sempre, però, la Ctp Pescara ha ritenuto che i fondi pensione extra Ue fossero discriminati. Ad esempio, la sentenza 42/1/16 ha stabilito che i dividendi percepiti da un fondo pensione delle Cayman (assoggettato nel caso a ritenuta con aliquota del 27% e poi 20%) non possono beneficiare della ritenuta agevolata (11%), introdotta proprio per rendere compatibile il regime italiano con i principi di matrice europea di libera circolazione dei capitali e di stabilimento. Infatti, per potere beneficiare di tale aliquota i fondi devono essere residenti in uno Stato Ue o See ed appartenere alla cosiddetta white list (alla quale non appartenevano le Cayman fino al 2015).
I giudici sono anche pervenuti a conclusioni opposte, rispetto a quelle delle sentenze “gemelle”, affrontando il caso in cui un fondo di investimento tedesco chiedeva il rimborso delle ritenute applicate sui dividendi in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni, stipulata con l’Italia (sentenza 142/1/16).
In questo caso, i giudici di merito hanno affermato che una convenzione bilaterale difficilmente potrebbe essere considerata discriminatoria ai danni di una parte che la ha «liberamente stipulata».
I giudici abruzzesi, infine, sotto un profilo più procedurale hanno affermato che, se da un lato il diritto al rimborso sussiste in astratto in caso di normativa “discriminatoria”, dall’altro questo deve essere provato in concreto tramite la produzione di adeguata documentazione in giudizio (sentenza 273/1/16).