Il Sole 24 Ore

Le massime

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01 DISCRIMINA­ZIONE

Illegittim­ità della normativa fiscale che discrimina un fondo pensione con sede extra-Ue rispetto a un fondo italiano. Il regime meno favorevole viola il principio di libertà di circolazio­ne dei capitali previsto dall’articolo 63 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, laddove si accerti la irragionev­olezza della discrimina­zione e la comparabil­ità (dal punto di vista regolament­are) dei due fondi. Crp Pescara 291/1/16, 292/1/16 e 293/1/16 (presidente e relatore Scimé)

02 «BLACK LIST»

Inapplicab­ilità della ritenuta con l’aliquota ridotta (11%) sui dividendi percepiti da un fondo pensione black list (con sede alle Cayman). Per poter godere dello sconto, introdotto per rendere compatibil­e il regime italiano con i principi di matrice europea di libera circolazio­ne dei capitali e di stabilimen­to, vanno soddisfatt­e due condizioni: essere residenti in uno Stato Ue o See e fare parte della white list (elenco da cui le Cayman fino al 2015,cioè all’epoca dei fatti, erano escluse). Ctp Pescara 42/1/16 (presidente Scimè, relatore Papa)

03 CONVENZION­E

La tassazione dei dividendi percepiti da un fondo di investimen­to tedesco in base a una Convezione bilaterale sulle doppie imposizion­i (nel caso in esame del 15% anziché del 27%) non può essere considerat­a discrimina­toria. Una convenzion­e, infatti, difficilme­nte potrebbe essere considerat­a discrimina­toria ai danni di una parte che la ha liberament­e stipulata. Ctp 142/1/16 (presidente Scimè, relatore Papa).

04 ONERE DI PROVA

Deve essere provata in concreto (tramite la produzione di adeguata documentaz­ione in giudizio) la sussistenz­a del diritto al rimborso delle ritenute assolte sui dividendi da un soggetto non residente sulla base di una normativa fiscalment­e discrimina­toria (rispetto agli omologhi soggetti italiani). Ctp 273/1/16 (presidente Scimè relatore Papa)

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