Le massime
01 DISCRIMINAZIONE
Illegittimità della normativa fiscale che discrimina un fondo pensione con sede extra-Ue rispetto a un fondo italiano. Il regime meno favorevole viola il principio di libertà di circolazione dei capitali previsto dall’articolo 63 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, laddove si accerti la irragionevolezza della discriminazione e la comparabilità (dal punto di vista regolamentare) dei due fondi. Crp Pescara 291/1/16, 292/1/16 e 293/1/16 (presidente e relatore Scimé)
02 «BLACK LIST»
Inapplicabilità della ritenuta con l’aliquota ridotta (11%) sui dividendi percepiti da un fondo pensione black list (con sede alle Cayman). Per poter godere dello sconto, introdotto per rendere compatibile il regime italiano con i principi di matrice europea di libera circolazione dei capitali e di stabilimento, vanno soddisfatte due condizioni: essere residenti in uno Stato Ue o See e fare parte della white list (elenco da cui le Cayman fino al 2015,cioè all’epoca dei fatti, erano escluse). Ctp Pescara 42/1/16 (presidente Scimè, relatore Papa)
03 CONVENZIONE
La tassazione dei dividendi percepiti da un fondo di investimento tedesco in base a una Convezione bilaterale sulle doppie imposizioni (nel caso in esame del 15% anziché del 27%) non può essere considerata discriminatoria. Una convenzione, infatti, difficilmente potrebbe essere considerata discriminatoria ai danni di una parte che la ha liberamente stipulata. Ctp 142/1/16 (presidente Scimè, relatore Papa).
04 ONERE DI PROVA
Deve essere provata in concreto (tramite la produzione di adeguata documentazione in giudizio) la sussistenza del diritto al rimborso delle ritenute assolte sui dividendi da un soggetto non residente sulla base di una normativa fiscalmente discriminatoria (rispetto agli omologhi soggetti italiani). Ctp 273/1/16 (presidente Scimè relatore Papa)