La corruzione in società si allarga a tutti i manager
Il reato di «corruzione tra privati» si allarga a tutti i manager delle società, non solo quelli che hanno formalmente incarichi di amministrazione e controllo. E per far scattare le pene per i corruttori non servirà la consegna o la promessa di denaro o beni ma basterà la semplice offerta. Sono due delle novità in partenza da venerdì 14 aprile con l’entrata in vigore del decreto legislativo 38 del 2017.
Un nuovo restyling per la corruzione tra privati, che arriva perché gli interventi del passato sono stati giudicati insufficienti dalla Ue. Il decreto legislativo 38 dovrebbe completare, dopo 14 anni, il recepimento della decisione quadro 2003/568/Gai che aveva imposto agli Stati europei di prevedere come reato il mercimonio delle attività private connotate da violazioni di doveri e capaci di provocare danni all’economia e distorsioni alla concorrenza.
La legge Severino
L’articolo 2635 è già stato riscritto in passato dalla legge Severino (190 del 2012), che ha introdotto la corruzione tra privati. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili sociali, i sindaci e i liquidatori venivano puniti con la reclusione da uno a tre anni, quando, dietro dazione o promessa di denaro o altra utilità, compi- vano o omettevano atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà (la «corruzione passiva»). Era necessario che la condotta causasse «nocumento alla società». Gli stessi soggetti venivano puniti ma con una pena fino a un anno e sei mesi se il fatto era commesso da persone sottoposte alla loro direzione o alla loro vigilanza.
In parallelo era previsto come reato il comportamento di chi dava o prometteva denaro o altra utilità (la «corruzione attiva»).
Queste fattispecie erano perseguibili a querela, salvo che dal fatto non derivasse una distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi.
Il rapporto del Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d’Europa (Greco), pubblicato il 5 dicembre 2016, confermava i precedenti giudizi di parziale inadempienza dell’Italia rispetto all’attuazione degli obblighi di contrasto alla corruzione tra privati. Si attendeva comunque l’esecuzione della legge delega 170 del 2016 che demandava al Governo di dare completa attuazione alla decisione quadro 2003/568/Gai.
Le nuove disposizioni
Ora il decreto legislativo 38 del 2017 riscrive l’articolo 2635 del Codice civile e rende più ampie e incisive le possibilità di intervento repressivo delle condotte di corruzione tra privati.
Autori del reato, oltre i soggetti in posizione apicale finora già previsti, possono essere anche coloro che nella società o nell’ente esercitano funzioni direttive diverse da quelle di amministrazione e controllo formalmente conferite. Si dà così rilievo all’amministratore di fatto o a chi svolge funzioni comunque manageriali, ma si lasciano fuori dal novero degli autori del reato coloro i quali non svolgono nemmeno di fatto funzioni direttive. Viene inoltre specificato che il vantaggio (denaro o altra utilità), da conseguire in cambio della violazione degli obblighi di ufficio o di fedeltà, deve essere «non dovuto».
Tra le condotte incriminate, oltre a quelle del ricevere utilità o dell’accettarne la promessa, si inserisce anche la sollecitazione da parte del soggetto tenuto alla fedeltà. Viene anche soppresso il riferimento al «nocumento alla società». Il reato è quindi punibile a prescindere dalla prova che si sia verificato un evento dannoso per la società a seguito del comportamento illecito. La fattispecie si perfeziona con la mera sollecitazione, ricezione o accettazione della promessa di denaro o altra utilità; quindi anche prima di quando si verifica l’atto o l’omissione che viola gli obblighi.
In parallelo, diventa più ampio l’ambito di applicazione della corruzione passiva. Il soggetto estraneo alla società o all’ente è punito anche se si limita a fare un’offerta di denaro o altra utilità. Anche per questa condotta si specifica che il vantaggio da offrire, dare o promettere deve essere indebito.
Infine viene prevista la figura dell’intemediario. Il soggetto estraneo alla società o all’ente può essere punito anche quando per offrire, promettere o dare denaro o altra utilità all’interno alla società si avvale di una persona interposta. Quest’ultima sarà a sua volta punibile per lo stesso reato, anche perché, secondo le regole generali del Codice penale, è punibile per concorso nel reato chi offre un contributo consapevole alla realizzazione dell’illecito.
Non occorre avere funzioni di amministrazione e controllo