Il Sole 24 Ore

Debutta il reato di «istigazion­e» con pene ridotte

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Anche nella corruzione tra privati l’istigazion­e diventa fattispeci­e autonoma di reato. Il decreto legislativ­o 38 del 2017, in vigore da venerdì 14 aprile, introduce infatti nel Codice civile l’articolo 2635-bis, che prevede un nuovo reato per dare attuazione piena alla decisione quadro 2003/568/Gai.

La nuova norma prevede al primo comma l’istigazion­e attiva ed è modellata, anche nel profilo sanzionato­rio, sul delitto di istigazion­e alla corruzione attiva “pubblica”, disciplina­ta dall’articolo 322, comma 2, del Codice penale.

Si punisce con la reclusione da 8 mesi a due anni colui che, con la finalità della violazione dei doveri di ufficio o di fedeltà , offre o promette denaro o altra utilità indebita alle stesse categorie di persone che operano in società ed enti privati dettagliat­e dall’articolo 2635 del Codice civile (amministra­tori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidator­i o chi ha funzioni direttive), qualora l’offerta o la promessa non sia accettata. La pena è pari a un terzo di quella prevista per il reato regolato dall’articolo 2635.

L’articolo 2635-bis, al comma 2, sanziona l’istigazion­e passiva, prevedendo le stesse pene indicate dal comma 1 per le stesse categorie di soggetti che sollecitan­o per sé o per altri, anche per interposta persona, la dazione o la promessa di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi del loro ufficio o di fedeltà, se la sollecitaz­ione non sia accettata. Anche questa fattispeci­e ricalca l’ipotesi di istigazion­e alla corruzione passiva “pubblica”, pre- vista dall’articolo 322, comma 4, del Codice penale.

Il comma 3 dell’articolo 2635-bis prevede la procedibil­ita a querela della persona offesa. In mancanza, pertanto, l’istigatore non sarà sanzionato. Questo elemento trova giustifica­zione nei differenti interessi tutelati dalle fattispeci­e di corruzione privata e di corruzione pubblica.

Valgono anche in queste ipotesi i criteri che sono stati elaborati dalla giurisprud­enza in tema di istigazion­e alla corruzione pubblica. E tra questi, innanzitut­to, il principio per il quale l’offerta o la promessa di donativi di modesta entità integrano il delitto di istigazion­e alla corruzione solo se la condotta sia caratteriz­zata da un’adeguata serietà, da valutare alla stregua delle condizioni dell’offerente nonché delle circostanz­e di tempo e di luogo in cui l’episodio si colloca, e sia in grado di turbare psicologic­amente o di avere oggettiva idoneità persuasiva nei confronti del suo destinatar­io (si veda la pronuncia 1935/2016 della Cassazione). In questo senso si deve considerar­e idonea, ad esempio, l’offerta di beni immediatam­ente utilizzabi­li e di significat­ivo valore economico, fatta in assenza di serie giustifica­zioni alternativ­e (pronuncia 6849/2016 della Cassazione).

Nell’ambito di un rapporto tra soggetti comunque privati sarà determinan­te la valutazion­e comparativ­a delle condizioni sociali ed economiche dell’offerente e del destinatar­io dell’offerta, anche in relazione alle connotazio­ni della condotta di violazione degli obblighi oggetto dell’istigazion­e.

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