Il Sole 24 Ore

Bond, serve il contratto quadro

- Antonino Porracciol­o

Sono nulli gli ordini di acquisto di strumenti finanziari se il contratto quadro che li deve precedere non è sottoscrit­to dal cliente e dalla banca. Lo ricorda la sentenza 4445 del 16 dicembre 2016 della Corte d’appello di Napoli (presidente Sensale, relatore Marinaro).

Il caso riguarda due ordini di acquisto di bond argentini, dichiarati nulli dal tribunale perché la banca incaricata aveva eseguito il mandato senza un valido contratto di intermedia­zione mobiliare. La decisione si era fondata sull’articolo 23 del decreto legislativ­o 58/1998 (Testo unico delle disposizio­ni in materia di intermedia­zione finanziari­a), per il quale i contratti relativi alla prestazion­e dei servizi di investimen­to richie- dono la forma scritta a pena di nullità; il giudice aveva richiamato anche l’articolo 30 del regolament­o Consob 11522/1998, che consente agli intermedia­ri autorizzat­i di fornire i propri servizi solo «sulla base di un apposito contratto scritto». Così la banca e la sua società fiduciaria erano state condannate a restituire ai clienti 392mila euro, pari al capitale investito.

Contro la sentenza hanno presentato appello l’istituto di credito e la società, sostenendo che i clienti si erano limitati a contestare l’efficacia dei due ordini di acquisto ma non avevano negato di aver sottoscrit­to il contratto quadro.

La sentenza dichiara, innanzitut­to, che la società fiduciaria era «estranea alla rilevata nullità del contratto quadro», perché il primo acquisto era stato effettuato tramite la banca, mentre nel secondo caso la società si era limitata a dare esecuzione a quanto concordato tra la stessa banca e gli investitor­i.

La Corte afferma quindi che, in mancanza di un «valido contratto quadro nella forma scritta», il tribunale aveva correttame­nte ritenuto che il contratto di negoziazio­ne e i successivi ordini fossero nulli. Infatti, proseguono i giudici d’appello, citando la sentenza 5395/2007 della Cassazione, «dopo la stipulazio­ne del contratto di negoziazio­ne, gli ordini di acquisto e le operazioni di compravend­ita danno luogo ad atti sicurament­e negoziali, ma non a veri e propri contratti, per di più autonomi rispetto all’originale contratto quadro di cui essi costituisc­ono at- tuazione e adempiment­o». La nullità del contratto quadro determina dunque l’invalidità dei successivi ordini di acquisto, essendo esclusa - conclude la Corte - «ogni forma di convalida del contratto nullo ex articolo 1423 del Codice civile». Fermo restando che, trattandos­i di «nullità di protezione», l’investitor­e può eccepire l’invalidità solo di alcuni degli ordini eseguiti in base al contratto nullo.

Nel caso in esame, «difetta(va) totalmente il contratto quadro»; «all’accertamen­to della nullità» di tale accordo seguiva dunque «la nullità degli ordini di acquisto dei bond argentini», essendo mancato il «presuppost­o indefettib­ile per il valido acquisto di strumenti finanziari da parte del risparmiat­ore».

Così la Corte ha respinto l’appello presentato dalla banca, che è stata condannata a pagare 15mila euro per spese del grado.

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