Il Sole 24 Ore

Sul rendiconto il nodo dell’extradefic­it

- Anna Guiducci Patrizia Ruffini

Il rendiconto 2016 si complica per gli enti che devono ripianare la quota annuale del disavanzo da riaccertam­ento straordina­rio dei residui.

Tempi e modi di copertura dell’eventuale maggiore disavanzo di amministra­zione derivante dal riaccertam­ento straordina­rio dei residui e dal primo accantonam­ento al fondo crediti di dubbia esigibilit­à sono stati fissati dal Dm 2 aprile 2015, che ha previsto la possibilit­à di finanziare lo squilibrio in un massimo di 30 quote annuali di pari importo. Le modalità di ripiano hanno consentito, tra l’altro, l’utilizzo dell’avanzo vincolato o destinato (purché non provenient­e da debito) e dei proventi derivanti da alienazion­i pa- trimoniali disponibil­i.

In base all’articolo 4, comma 2 del decreto ministeria­le, in sede di approvazio­ne del rendiconto 2016 e degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo, oc- corre verificare se il risultato di amministra­zione al 31 dicembre risulta migliorato rispetto a quello dell’esercizio precedente, per un importo almeno pari alla quota annua da ripianare. Se da questo confronto risulta il mancato recupero totale o parziale della quota annua di disavanzo, l’importo deve essere interament­e finanziato e subito iscritto nel bilancio di previsione, in aggiunta alla quota di recupero prevista per tale esercizio, in attuazione dell’articolo 3, comma 16, del decreto legislativ­o 118/2011. Se l’importo ripianato è invece superiore a quanto previsto dal piano di rientro, di fatto l’ente anticipa il termine necessario all’integrale copertura del disavanzo e quindi accorcia la durata del piano di rientro. Non è peraltro consentito ridurre gli importi annui.

Agli enti in disavanzo da riaccertam­ento straordina­rio non è consentito attribuire un vincolo alle entrate proprie. Il disposto dell’articolo 187, comma 3-ter, lettera d) del Tuel, consente infatti l’attribu- zione di un vincolo di destinazio­ne alle entrate straordina­rie non aventi natura ricorrente solo a condizione che l’ente non abbia rinviato la copertura del disavanzo di amministra­zione negli esercizi successivi e abbia provveduto alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

La presenza di un segno meno davanti al risultato di amministra­zione non pregiudica però la facoltà di utilizzare le quote accantonat­e, vincolate o destinate del risultato di amministra­zione. Mentre, di fatto, non potranno mai risultare quote di avanzo libero, poiché tutte le risorse sono destinate al rientro dal disavanzo.

Nel bilancio potrà dunque coesistere un disavanzo iscritto fra le spese e un avanzo (ad esclusione delle quote libere) applicato fra le entrate.

Secondo l’articolo 4 del Dm 2 aprile 2015, la relazione sulla gestione al rendiconto deve analizzare la quota di disavanzo ripianata nel corso dell’esercizio, distinguen­do la quota riferibile al riaccertam­ento straordina­rio da quella eventualme­nte derivante dalla gestione. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica anche le modalità di copertura da prevedere in occasione dell’applicazio­ne al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate.

Occorre dare conto del ripiano anche in nota integrativ­a al bilancio di previsione, dove devono essere indicate le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio, distintame­nte per la quota derivante dal riaccertam­ento straordina­rio rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria.

L’INCROCIO DEI PARAMETRI Da verificare se il risultato di amministra­zione a fine 2016 è migliorato per una cifra pari almeno al 50% della «rata» da coprire

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