TASI ESCLUSA PER LA CASA DEI CONIUGI CONVIVENTI
Mio marito e io, in comunione dei beni, entrambi appartenenti alle forze armate, siamo proprietari esclusivi di un appartamento ciascuno. I due alloggi si trovano in Comuni diversi e sono stati acquistati prima del matrimonio. Fino ad ora ho conservato la residenza anagrafica nella mia abitazione di proprietà, ove mi reco tutte le volte che non lavoro, per assistenza ai genitori ammalati. Se trasferissi la mia residenza nell’abitazione di proprietà esclusiva di mio marito, costituendo quindi un unico nucleo familiare anagrafico, ai fini Tasi la mia abitazione di proprietà conserverebbe i requisiti di “prima casa” (ex Dl 31 agosto 2013, n. 102)? E quella di mio marito? Le due abitazioni sarebbero ancora considerate entrambe “principali” o una delle due (quale?) sarebbe da considerare “seconda casa”?
R.G. – CHIETI S ia ai fini Imu che ai fini Tasi (articolo 13, comma 2, del Dl 201 del 2011, e successive modificazioni e e integrazioni) è previsto l’esonero dalla tassazione della cosiddetta abitazione principale. Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il contribuente e i suoi familiari risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Nel caso in cui componenti del nucleo familiare (per esempio, i due coniugi) risiedano in due distinti immobili situati nello stesso Comune, la legge prevede che l’esonero spetta soltanto a una delle due abitazioni. Pertanto, qualora i componenti del nucleo familiare stabiliscano la residenza in immobili ubicati in distinti Comuni, l’esclusione da tassazione vale per entrambi gli immobili (circolare del ministero dell’Economia e delle finanze 3/2012 e relativa faq – risposta a una delle domande più frequenti – del 20 gennaio 2014). Va precisato che la norma non disciplina l’ipotesi di coniugi residenti in immobili ubicati in distinti Comuni; infatti, prevede come unica eccezione quella dei coniugi residenti in immobili diversi, ma ubicati nel medesimo Comune. Se uno dei due coniugi trasferisce la residenza nel Comune e nell’abitazione dell’altro coniuge (è irrilevante, ai fini Imu–Tasi, che entrambi appartengano alle Forze Armate), la casa in cui si ha la residenza anagrafica di entrambi diventa l’unica che continua a beneficiare dell’esclusione dalla tassazione Imu e Tasi.
A cura di Marco Zandonà