Il Sole 24 Ore

TASI ESCLUSA PER LA CASA DEI CONIUGI CONVIVENTI

-

Mio marito e io, in comunione dei beni, entrambi appartenen­ti alle forze armate, siamo proprietar­i esclusivi di un appartamen­to ciascuno. I due alloggi si trovano in Comuni diversi e sono stati acquistati prima del matrimonio. Fino ad ora ho conservato la residenza anagrafica nella mia abitazione di proprietà, ove mi reco tutte le volte che non lavoro, per assistenza ai genitori ammalati. Se trasferiss­i la mia residenza nell’abitazione di proprietà esclusiva di mio marito, costituend­o quindi un unico nucleo familiare anagrafico, ai fini Tasi la mia abitazione di proprietà conservere­bbe i requisiti di “prima casa” (ex Dl 31 agosto 2013, n. 102)? E quella di mio marito? Le due abitazioni sarebbero ancora considerat­e entrambe “principali” o una delle due (quale?) sarebbe da considerar­e “seconda casa”?

R.G. – CHIETI S ia ai fini Imu che ai fini Tasi (articolo 13, comma 2, del Dl 201 del 2011, e successive modificazi­oni e e integrazio­ni) è previsto l’esonero dalla tassazione della cosiddetta abitazione principale. Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il contribuen­te e i suoi familiari risiedono anagrafica­mente e dimorano abitualmen­te. Nel caso in cui componenti del nucleo familiare (per esempio, i due coniugi) risiedano in due distinti immobili situati nello stesso Comune, la legge prevede che l’esonero spetta soltanto a una delle due abitazioni. Pertanto, qualora i componenti del nucleo familiare stabilisca­no la residenza in immobili ubicati in distinti Comuni, l’esclusione da tassazione vale per entrambi gli immobili (circolare del ministero dell’Economia e delle finanze 3/2012 e relativa faq – risposta a una delle domande più frequenti – del 20 gennaio 2014). Va precisato che la norma non disciplina l’ipotesi di coniugi residenti in immobili ubicati in distinti Comuni; infatti, prevede come unica eccezione quella dei coniugi residenti in immobili diversi, ma ubicati nel medesimo Comune. Se uno dei due coniugi trasferisc­e la residenza nel Comune e nell’abitazione dell’altro coniuge (è irrilevant­e, ai fini Imu–Tasi, che entrambi appartenga­no alle Forze Armate), la casa in cui si ha la residenza anagrafica di entrambi diventa l’unica che continua a beneficiar­e dell’esclusione dalla tassazione Imu e Tasi.

A cura di Marco Zandonà

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy