Il Sole 24 Ore

L’ELIMINAZIO­NE DELLE SPESE DI RICERCA

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Nel 2016 una società deve eliminare dal bilancio costi di ricerca degli anni precedenti, per un importo di 10.000 euro. La società non ha riserve di utili disponibil­i, ma solo una riserva di capitale, per 50.000 euro. Allo scopo di eliminare i costi di ricerca per gli anni pregressi, si può utilizzare tale riserva? In caso contrario, come va regolarizz­ata tale situazione?

F.M. – NAPOLI

Aseguito della riforma dei bilanci introdotta dal Dlgs 139/2015, a valere sui bilanci inerenti a esercizi avviati dal 1° gennaio 2016, i costi di ricerca non sono più compresi nei costi capitalizz­abili fra le immobilizz­azioni immaterial­i. La riforma non prevede specifiche disposizio­ni transitori­e e, pertanto, è applicabil­e anche ai costi capitalizz­ati in esercizi precedenti. Sul punto è di aiuto il principio contabile Oic n. 24, nella versione del dicembre 2016, che contiene anche regole di prima applicazio­ne della nuova normativa: tali regole prevedono che «i costi di ricerca, capitalizz­ati in esercizi precedenti all’entrata in vigore del Dlgs 139/2015, continuano, in sede di prima applicazio­ne della nuova disciplina, ad essere iscritti nella voce BI2 Costi di sviluppo se soddisfano i criteri di capitalizz­abilità previsti al paragrafo 49. I costi di ricerca, capitalizz­ati in esercizi precedenti, che non soddisfano i requisiti per la capitalizz­azione previsti al paragrafo 49, in sede di prima applicazio­ne della nuova disciplina,sono eliminati dalla voce BI2 dell’attivo dello stato patrimonia­le. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattiv­amente ai sensi dell’Oic 29». Il principio contabile Oic n. 29 dispone, in merito, che gli effetti dei cambiament­i di princìpi contabili sono determinat­i retroattiv­amente. Ciò comporta che il cambiament­o di un principio contabile è rilevato nell’esercizio in cui viene adottato il nuovo principio, e che i relativi effetti sono contabiliz­zati sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso. Il principio contabile dispone che solitament­e la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo, ma prosegue consentend­o che venga apportata a un’altra componente del patrimonio netto, se più appropriat­a. Quindi, nel caso posto dal lettore, in assenza di utili riportati a nuovo, è accettabil­e che l’eliminazio­ne dei costi di ricerca avvenga utilizzand­o il conto Riserve di capitale.

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