Il Sole 24 Ore

BILANCIO ORDINARIO CON «COSTO AMMORTIZZA­TO»

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Una società sarebbe tenuta a redigere il bilancio al 31 dicembre 2016 in forma abbreviata, in quanto rientra nei parametri previsti dall’articolo 2435–bis del Codice civile. La società, tuttavia, sceglie di predisporr­e il bilancio in forma ordinaria, per garantire maggiore chiarezza e analiticit­à dei dati esposti. Si chiede se tale società – non essendo tenuta alla redazione del bilancio in forma ordinaria, rientrando nei parametri di cui all’articolo 2435–bis – è esonerata dall’adozione del criterio del costo ammortizza­to per la valutazion­e di crediti, debiti e titoli immobilizz­ati, pur predispone­ndo un bilancio ordinario.

P.C. – MILANO

L’articolo 2435–bis del Codice civile prevede che «le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibil­e realizzo e i debiti al valore nominale». Il testo, quindi, prevede la deroga rispetto al criterio del costo ammortizza­to per le società che adottano il bilancio abbreviato, e non per tutte le società obbligate al bilancio in forma ordinaria. Cio porta a concludere che, se una società legittimat­a a redigere il bilancio in forma abbreviata sceglie di redigerlo in forma ordinaria, per maggior chiarezza e completezz­a, è anche tenuta a osservare il criterio del costo ammortizza­to, non essendo ammissibil­e la redazione di un bilancio ordinario senza il rispetto dei criteri obbligator­i previsti per tale tipo di bilancio.

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