BILANCIO ORDINARIO CON «COSTO AMMORTIZZATO»
Una società sarebbe tenuta a redigere il bilancio al 31 dicembre 2016 in forma abbreviata, in quanto rientra nei parametri previsti dall’articolo 2435–bis del Codice civile. La società, tuttavia, sceglie di predisporre il bilancio in forma ordinaria, per garantire maggiore chiarezza e analiticità dei dati esposti. Si chiede se tale società – non essendo tenuta alla redazione del bilancio in forma ordinaria, rientrando nei parametri di cui all’articolo 2435–bis – è esonerata dall’adozione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione di crediti, debiti e titoli immobilizzati, pur predisponendo un bilancio ordinario.
P.C. – MILANO
L’articolo 2435–bis del Codice civile prevede che «le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale». Il testo, quindi, prevede la deroga rispetto al criterio del costo ammortizzato per le società che adottano il bilancio abbreviato, e non per tutte le società obbligate al bilancio in forma ordinaria. Cio porta a concludere che, se una società legittimata a redigere il bilancio in forma abbreviata sceglie di redigerlo in forma ordinaria, per maggior chiarezza e completezza, è anche tenuta a osservare il criterio del costo ammortizzato, non essendo ammissibile la redazione di un bilancio ordinario senza il rispetto dei criteri obbligatori previsti per tale tipo di bilancio.