PRESCRIZIONE, TEMPI LEGATI ALL’IMPUGNAZIONE
Una cartella, relativa a debiti verso l’agenzia delle Entrate per imposte dell’anno 2006 – Irap, Irpef, addizionali Irpef e Iva – e notificata in maniera regolare dall’agente della riscossione il 15 novembre 2010, non è stata pagata. Dando per scontato che non vi siano stati atti interruttivi della prescrizione (successive notifiche), per comprendere meglio gli effetti della sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 23397/2016, si chiede: 1. Visto che sono trascorsi più di cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale, le imposte si possono ritenere prescritte, oppure la prescrizione senza ulteriori eventuali atti interruttivi avverrà nel novembre 2020 (dopo dieci anni)? 2. Forse la prescrizione quinquennale riguarda solo gli interessi e le sanzioni maturati sulle imposte non versate? 3. Che tipo di ricorso si deve presentare per far annullare la cartella per prescrizione dal giudice tributario, escludendo l’istanza in autotutela, sempre disattesa?
G.C. – CATANIA
La Corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza 23397 del 17 novembre 2016, ha precisato che, in caso di mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine decadenziale di legge, il debito tributario e/o contributivo si prescrive nel più breve termine di cinque anni rispetto a quello ordinario di dieci anni. Se, invece, l’atto viene impugnato e su di esso si forma il giudicato, la prescrizione è sempre decennale, in ragione dell’articolo 2953 del Codice civile. Ciò premesso, in base all’articolo 2938 del Codice civile, il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione. Pertanto, è opportuno che, ove notificata, il contribuente faccia valere, in sede di ricorso introduttivo avverso la successiva i ntimazione di pagamento, la prescrizione mediante la formulazione di uno specifico motivo.