POSSIBILITÀ DI MODIFICA DOPO UN AVVISO BONARIO
Una Snc (società in nome collettivo) ha ricevuto una comunicazione dall’agenzia delle Entrate (avviso bonario) nel 2015, per l’anno 2013, a causa versamenti non effettuati. Controllando, ci siamo accorti che alcuni campi della dichiarazione erano stati compilati erroneamente. L’ufficio non ci ha permesso, all’epoca, di cambiare tali importi. Alla luce della nuova normativa sulle dichiarazioni integrative a favore, possiamo presentarla per l’anno 2013?
D.M. – PIACENZA
Aseguito della notifica di un avviso bonario, come di un qualsiasi altro atto impositivo, l’ufficio delle Entrate potrebbe disconoscere, in linea di principio, in capo al contribuente la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore, sulla base dell’assunto che, secondo il comma 1–ter dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997, la notifica dell’avviso bonario preclude la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa. Detto questo, si può comunque provare a presentarla e, in caso di mancato riconoscimento, fare rilevare, peraltro, che in passato tale possibilità è stata riconosciuta, più o meno esplicitamente, dalla circolare 31/ E/2013 (relativamente alle dichiarazioni integrative “a favore” presentate a seguito della correzione degli errori in bilancio) e nella circolare 18/E/2011 (riguardante la preclusione per le sole dichiarazioni integrative “a sfavore”). Inoltre, la Corte di cassazione, con la sentenza 26187/2014, ha affermato la possibilità, per il contribuente, di modificare a proprio favore le risultanze della dichiarazione anche nella fase del contenzioso tributario instaurato per opporsi alla pretesa avanzata con avviso bonario, e alla conseguente cartella di pagamento. Da ultimo, va osservato che la preclusione alla presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore” comporta un ingiustificato prelievo di imposte non dovute, nonché l’applicazione di sanzioni sul mancato versamento di imposte non dovute, il che lede i principi di capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione), di oggettiva correttezza dell’azione amministrativa (articolo 97 della Costituzione) e di buona fede e leale collaborazione (articolo 10 della legge 212/2000).