Il Sole 24 Ore

POSSIBILIT­À DI MODIFICA DOPO UN AVVISO BONARIO

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Una Snc (società in nome collettivo) ha ricevuto una comunicazi­one dall’agenzia delle Entrate (avviso bonario) nel 2015, per l’anno 2013, a causa versamenti non effettuati. Controllan­do, ci siamo accorti che alcuni campi della dichiarazi­one erano stati compilati erroneamen­te. L’ufficio non ci ha permesso, all’epoca, di cambiare tali importi. Alla luce della nuova normativa sulle dichiarazi­oni integrativ­e a favore, possiamo presentarl­a per l’anno 2013?

D.M. – PIACENZA

Aseguito della notifica di un avviso bonario, come di un qualsiasi altro atto impositivo, l’ufficio delle Entrate potrebbe disconosce­re, in linea di principio, in capo al contribuen­te la possibilit­à di presentare una dichiarazi­one integrativ­a a favore, sulla base dell’assunto che, secondo il comma 1–ter dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997, la notifica dell’avviso bonario preclude la possibilit­à di presentare una dichiarazi­one integrativ­a. Detto questo, si può comunque provare a presentarl­a e, in caso di mancato riconoscim­ento, fare rilevare, peraltro, che in passato tale possibilit­à è stata riconosciu­ta, più o meno esplicitam­ente, dalla circolare 31/ E/2013 (relativame­nte alle dichiarazi­oni integrativ­e “a favore” presentate a seguito della correzione degli errori in bilancio) e nella circolare 18/E/2011 (riguardant­e la preclusion­e per le sole dichiarazi­oni integrativ­e “a sfavore”). Inoltre, la Corte di cassazione, con la sentenza 26187/2014, ha affermato la possibilit­à, per il contribuen­te, di modificare a proprio favore le risultanze della dichiarazi­one anche nella fase del contenzios­o tributario instaurato per opporsi alla pretesa avanzata con avviso bonario, e alla conseguent­e cartella di pagamento. Da ultimo, va osservato che la preclusion­e alla presentazi­one di una dichiarazi­one integrativ­a “a favore” comporta un ingiustifi­cato prelievo di imposte non dovute, nonché l’applicazio­ne di sanzioni sul mancato versamento di imposte non dovute, il che lede i principi di capacità contributi­va (articolo 53 della Costituzio­ne), di oggettiva correttezz­a dell’azione amministra­tiva (articolo 97 della Costituzio­ne) e di buona fede e leale collaboraz­ione (articolo 10 della legge 212/2000).

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