OBLAZIONE E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE MAGGIORATO
Una società deve presentare una domanda di sanatoria edilizia – ex articolo 36 del Dpr 380/2001 – per la sopraelevazione abusiva di un piano di uffici. Tale sopraelevazione era conforme al Piano regolatore generale comunale al momento della sua realizzazione e lo è ora. Chiedo di sapere se, oltre alla sanzione pecuniaria pari al doppio degli oneri di urbanizzazione, è anche dovuto il contributo sul costo di costruzione.
P.G.G. – RIVOLI
L’accertamento di conformità in sanatoria, di cui all’articolo 36 del Dpr 380/2001 – testo unico edilizia (Tue) – è subordinato, nel rispetto delle condizioni di legge, al pagamento a titolo di oblazione del contributo di costruzione in misura maggiorata, a seconda della gravità dell’abuso. Anche se si fa riferimento al contributo di costruzione, il pagamento è qualificato come oblazione al fine di conseguire l’estinzione delle sanzioni. L’oblazione ha dunque natura diversa dal contributo di costruzione da corrispondere in via ordinaria, anche se per il suo calcolo si richiama il contributo di costruzione come parametro di riferimento. Il condono edilizio a carattere straordinario ha previsto, per il conseguimento dello stesso, il pagamento dell’oblazione e del contributo di costruzione diversificando le due voci. Se, dunque, è indubbia anche come finalizzazione la distinzione tra oblazione per estinguere le sanzioni e contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire, non è agevole, ma nemmeno impossibile, in assenza di una esplicita previsione legislativa, sostenere che l’oblazione assorbe anche il contributo di costruzione, tanto più che l’articolo 36 del Tue è inserito nel titolo IV, relativo alle sanzioni. Per contrastare tale interpretazione si dovrebbe sostenere che la corresponsione dell’oblazione esonera dal pagamento del contributo di costruzione per conseguire il titolo abilitativo.
A cura di Massimo Ghiloni