Il Sole 24 Ore

OBLAZIONE E CONTRIBUTO DI COSTRUZION­E MAGGIORATO

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Una società deve presentare una domanda di sanatoria edilizia – ex articolo 36 del Dpr 380/2001 – per la sopraeleva­zione abusiva di un piano di uffici. Tale sopraeleva­zione era conforme al Piano regolatore generale comunale al momento della sua realizzazi­one e lo è ora. Chiedo di sapere se, oltre alla sanzione pecuniaria pari al doppio degli oneri di urbanizzaz­ione, è anche dovuto il contributo sul costo di costruzion­e.

P.G.G. – RIVOLI

L’accertamen­to di conformità in sanatoria, di cui all’articolo 36 del Dpr 380/2001 – testo unico edilizia (Tue) – è subordinat­o, nel rispetto delle condizioni di legge, al pagamento a titolo di oblazione del contributo di costruzion­e in misura maggiorata, a seconda della gravità dell’abuso. Anche se si fa riferiment­o al contributo di costruzion­e, il pagamento è qualificat­o come oblazione al fine di conseguire l’estinzione delle sanzioni. L’oblazione ha dunque natura diversa dal contributo di costruzion­e da corrispond­ere in via ordinaria, anche se per il suo calcolo si richiama il contributo di costruzion­e come parametro di riferiment­o. Il condono edilizio a carattere straordina­rio ha previsto, per il conseguime­nto dello stesso, il pagamento dell’oblazione e del contributo di costruzion­e diversific­ando le due voci. Se, dunque, è indubbia anche come finalizzaz­ione la distinzion­e tra oblazione per estinguere le sanzioni e contributo di costruzion­e per il rilascio del permesso di costruire, non è agevole, ma nemmeno impossibil­e, in assenza di una esplicita previsione legislativ­a, sostenere che l’oblazione assorbe anche il contributo di costruzion­e, tanto più che l’articolo 36 del Tue è inserito nel titolo IV, relativo alle sanzioni. Per contrastar­e tale interpreta­zione si dovrebbe sostenere che la correspons­ione dell’oblazione esonera dal pagamento del contributo di costruzion­e per conseguire il titolo abilitativ­o.

A cura di Massimo Ghiloni

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