DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER ACCONTI IVA NON VERSATI
INel caso in cui un contribuente non abbia versato l’acconto Iva a dicembre 2016 e provveda al versamento successivamente con il ravvedimento operoso, è necessario presentare una dichiarazione integrativa?
G.D. – TORTONA l ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, consente al contribuente di sanare violazioni commesse nell’applicazione della legge fiscale. Dal lato operativo, occorre, entro i termini di legge, rimuovere la violazione e, quindi, presentare per la prima volta la dichiarazione omessa o ripresentare quella errata, e/o eseguire il versamento del tributo, pagando le sanzioni ridotte nonché gli interessi legali. Pertanto, qualora, oltre al mancato versamento dell’acconto Iva, non sia stata presentata la dichiarazione Iva, oppure essa sia stata presentata esponendo dati non corretti, occorrerà sia presentare la dichiarazione (con pagamento della sanzione di 250 euro in misura ridotta) o presentarne una integrativa (in caso di dati non corretti), sia regolarizzare l’omesso versamento dell’acconto Iva, mediante il pagamento dell’imposta dovuta e degli interessi, oltre che della sanzione del 30% o del 15% qualora il ravvedimento avvenga entro 90 giorni dal termine in cui si sarebbe dovuto versare l’acconto (27 dicembre 2016). Con il ravvedimento la sanzione del 30% o del 15% si riduce in base al periodo trascorso dall’omesso o tardivo versamento (articolo 13 del Dlgs 472/1997)
A cura di Rosanna Acierno
pertanto, è applicabile anche in caso di esercizio dell’opzione per il criterio delle registrazioni (articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973). Per quanto concerne le perdite su crediti, fiscalmente riconosciute nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 101, comma 5, del Tuir (risultanza da elementi certi e precisi), la deducibilità è ammessa a condizione che la perdita sia indicata nei registri contabili degli incassi e dei pagamenti. Qualora il contribuente dovesse avvalersi della semplificazione che prevede la possibilità di istituire i soli libri Iva, le perdite su crediti dovranno risultare esclusivamente dai registri stessi. L’annotazione dev’essere eseguita entro il termine previsto per l’invio della dichiarazione dei redditi.