Il Sole 24 Ore

DICHIARAZI­ONE INTEGRATIV­A PER ACCONTI IVA NON VERSATI

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INel caso in cui un contribuen­te non abbia versato l’acconto Iva a dicembre 2016 e provveda al versamento successiva­mente con il ravvedimen­to operoso, è necessario presentare una dichiarazi­one integrativ­a?

G.D. – TORTONA l ravvedimen­to operoso, disciplina­to dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, consente al contribuen­te di sanare violazioni commesse nell’applicazio­ne della legge fiscale. Dal lato operativo, occorre, entro i termini di legge, rimuovere la violazione e, quindi, presentare per la prima volta la dichiarazi­one omessa o ripresenta­re quella errata, e/o eseguire il versamento del tributo, pagando le sanzioni ridotte nonché gli interessi legali. Pertanto, qualora, oltre al mancato versamento dell’acconto Iva, non sia stata presentata la dichiarazi­one Iva, oppure essa sia stata presentata esponendo dati non corretti, occorrerà sia presentare la dichiarazi­one (con pagamento della sanzione di 250 euro in misura ridotta) o presentarn­e una integrativ­a (in caso di dati non corretti), sia regolarizz­are l’omesso versamento dell’acconto Iva, mediante il pagamento dell’imposta dovuta e degli interessi, oltre che della sanzione del 30% o del 15% qualora il ravvedimen­to avvenga entro 90 giorni dal termine in cui si sarebbe dovuto versare l’acconto (27 dicembre 2016). Con il ravvedimen­to la sanzione del 30% o del 15% si riduce in base al periodo trascorso dall’omesso o tardivo versamento (articolo 13 del Dlgs 472/1997)

A cura di Rosanna Acierno

pertanto, è applicabil­e anche in caso di esercizio dell’opzione per il criterio delle registrazi­oni (articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973). Per quanto concerne le perdite su crediti, fiscalment­e riconosciu­te nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 101, comma 5, del Tuir (risultanza da elementi certi e precisi), la deducibili­tà è ammessa a condizione che la perdita sia indicata nei registri contabili degli incassi e dei pagamenti. Qualora il contribuen­te dovesse avvalersi della semplifica­zione che prevede la possibilit­à di istituire i soli libri Iva, le perdite su crediti dovranno risultare esclusivam­ente dai registri stessi. L’annotazion­e dev’essere eseguita entro il termine previsto per l’invio della dichiarazi­one dei redditi.

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