OPZIONE PER L’«ORDINARIO» CON RINNOVO TACITO
Nel primo esempio la scelta effettuata nel 2008 per l’applicazione della contabilità ordinaria si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, a prescindere dal superamento, o meno, dei limiti previsti per l’applicazione obbligatoria del regime in questione. In mancanza di chiarimenti in senso contrario, non si ritiene, quindi, necessario comunicare nuovamente l’opzione. Nel secondo esempio, l’esercizio dell’opzione avviene per fatti concludenti. L’impresa in questione, infatti, nonostante presenti i requisiti per l’applicazione naturale del regime forfettario, avrà posto in essere, in anni precedenti, un comportamento tale da rendere manifesta la scelta per un regime ordinario (contabilità semplificata). Questa scelta ha effetto ai fini fiscali e vincola il contribuente per almeno un triennio. In entrambi i casi indicati nell’esempio (adozione della contabilità semplificata oppure ordinaria con tenuta del libro giornale), la scelta che l’impresa ha operato nel 2015
Un’impresa che, nel passato, ha esercitato l’opzione per un regime contabile (ad esempio, un minimo e/o forfettario per la semplificata, e un semplificato per l’ordinaria) deve nuovamente esercitare l’ opzione se nel frattempo sono cambiati i limiti per essere considerati minimi/forfettari o semplificati? Faccio due esempi. Nel primo, un’impresa di servizi, che, quando aveva esercitato l’opzione per l’ordinaria, nel 2008, aveva ricavi pari a 200mila euro e nel 2015 ha avuto ricavi pari a 390mila euro (ora naturalmente in semplificata) deve esercitare nuovamente l’opzione per l’ ordinario? Nel secondo, esempio, un’impresa da sempre in contabilità semplificata, che nel 2015 ha avuto ricavi tali da rientrare nel regime forfettario deve esercitare l’opzione per tenere la contabilità semplificata?
A.E. – MACERATA