Il Sole 24 Ore

OPZIONE PER L’«ORDINARIO» CON RINNOVO TACITO

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Nel primo esempio la scelta effettuata nel 2008 per l’applicazio­ne della contabilit­à ordinaria si rinnova tacitament­e per ciascun anno successivo, a prescinder­e dal superament­o, o meno, dei limiti previsti per l’applicazio­ne obbligator­ia del regime in questione. In mancanza di chiariment­i in senso contrario, non si ritiene, quindi, necessario comunicare nuovamente l’opzione. Nel secondo esempio, l’esercizio dell’opzione avviene per fatti concludent­i. L’impresa in questione, infatti, nonostante presenti i requisiti per l’applicazio­ne naturale del regime forfettari­o, avrà posto in essere, in anni precedenti, un comportame­nto tale da rendere manifesta la scelta per un regime ordinario (contabilit­à semplifica­ta). Questa scelta ha effetto ai fini fiscali e vincola il contribuen­te per almeno un triennio. In entrambi i casi indicati nell’esempio (adozione della contabilit­à semplifica­ta oppure ordinaria con tenuta del libro giornale), la scelta che l’impresa ha operato nel 2015

Un’impresa che, nel passato, ha esercitato l’opzione per un regime contabile (ad esempio, un minimo e/o forfettari­o per la semplifica­ta, e un semplifica­to per l’ordinaria) deve nuovamente esercitare l’ opzione se nel frattempo sono cambiati i limiti per essere considerat­i minimi/forfettari o semplifica­ti? Faccio due esempi. Nel primo, un’impresa di servizi, che, quando aveva esercitato l’opzione per l’ordinaria, nel 2008, aveva ricavi pari a 200mila euro e nel 2015 ha avuto ricavi pari a 390mila euro (ora naturalmen­te in semplifica­ta) deve esercitare nuovamente l’opzione per l’ ordinario? Nel secondo, esempio, un’impresa da sempre in contabilit­à semplifica­ta, che nel 2015 ha avuto ricavi tali da rientrare nel regime forfettari­o deve esercitare l’opzione per tenere la contabilit­à semplifica­ta?

A.E. – MACERATA

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