FORFETTARIO AMMESSO PER LA CASA VACANZE
Un coniuge concede all’altro un appartamento in comodato a uso gratuito; il coniuge comodatario intende intraprendere un’attività imprenditoriale per gestire l’appartamento da concedere come “casa per vacanze”, secondo il regolamento contenuto nella legge 1° ottobre 2015, n. 27, della Regione Lombardia. L’alloggio è arredato, dotato di servizi igienici e cucina, e il gestore presta anche servizi complementari (cambio lenzuola, pulizie eccetera). Il titolare ha solo un reddito di lavoro dipendente di circa 10.000 euro annui: per gestire l’attività descritta, può aprire la partita Iva e accedere al regime forfettario previsto dalla legge 190/2014? Qual è la differenza con la gestione in forma non imprenditoriale?
A.B. – FLERO
Nel caso descritto il regime forfettario risulterebbe applicabile. Esso, infatti, rappresenterebbe il regime naturale in caso di avvio dell’attività in forma imprenditoriale. Il forfait non è messo in discussione neanche dalla circostanza che il titolare dell’attività risulti avere redditi di lavoro dipendente, purché nel limite di 30mila euro. La differenza rispetto a una eventuale gestione in forma non imprenditoriale è sostanziale, e va ricercata nella presenza o meno del requisito della «professionalità abituale», ancorché non esclusiva, nell’esercizio dell’attività stessa (articolo 55 del Tuir – «Redditi d’impresa»). Così, ad esempio, l’attività non potrà essere gestita in forma non imprenditoriale – con la conseguente attrazione dei relativi proventi nell’ambito dei redditi diversi – nell’ipotesi in cui la stessa sia svolta con sistematicità, regolarità e stabilità.
A cura di Giovanni Petruzzellis