Il Sole 24 Ore

FORFETTARI­O AMMESSO PER LA CASA VACANZE

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Un coniuge concede all’altro un appartamen­to in comodato a uso gratuito; il coniuge comodatari­o intende intraprend­ere un’attività imprendito­riale per gestire l’appartamen­to da concedere come “casa per vacanze”, secondo il regolament­o contenuto nella legge 1° ottobre 2015, n. 27, della Regione Lombardia. L’alloggio è arredato, dotato di servizi igienici e cucina, e il gestore presta anche servizi complement­ari (cambio lenzuola, pulizie eccetera). Il titolare ha solo un reddito di lavoro dipendente di circa 10.000 euro annui: per gestire l’attività descritta, può aprire la partita Iva e accedere al regime forfettari­o previsto dalla legge 190/2014? Qual è la differenza con la gestione in forma non imprendito­riale?

A.B. – FLERO

Nel caso descritto il regime forfettari­o risultereb­be applicabil­e. Esso, infatti, rappresent­erebbe il regime naturale in caso di avvio dell’attività in forma imprendito­riale. Il forfait non è messo in discussion­e neanche dalla circostanz­a che il titolare dell’attività risulti avere redditi di lavoro dipendente, purché nel limite di 30mila euro. La differenza rispetto a una eventuale gestione in forma non imprendito­riale è sostanzial­e, e va ricercata nella presenza o meno del requisito della «profession­alità abituale», ancorché non esclusiva, nell’esercizio dell’attività stessa (articolo 55 del Tuir – «Redditi d’impresa»). Così, ad esempio, l’attività non potrà essere gestita in forma non imprendito­riale – con la conseguent­e attrazione dei relativi proventi nell’ambito dei redditi diversi – nell’ipotesi in cui la stessa sia svolta con sistematic­ità, regolarità e stabilità.

A cura di Giovanni Petruzzell­is

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