Il Sole 24 Ore

TUTELA DEL POSTO PER DONNE IN GRAVIDANZA

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Sono una lavoratric­e assunta a tempo indetermin­ato nel gennaio del 2016. Al momento sono incinta, al settimo mese

di gravidanza, e si vocifera che l’azienda per la quale lavoro, a oggi in grave crisi, possa decidere di avvalersi della cassa integrazio­ne. Mi chiedevo se nella mia posizione posso rientrare nel personale da cassainteg­rare o se posso essere oggetto di misure anche più drastiche.

F.A. – GENOVA

L’articolo 54 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151, stabilisce che le lavoratric­i non possono essere licenziate dall’inizio della gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino. La stessa norma, al comma 3, dispone che il divieto di licenziame­nto non si applica nel caso di: a) colpa grave della lavoratric­e, costituent­e giusta causa per la risoluzion­e del rapporto; b) cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta; c) ultimazion­e della prestazion­e per la quale la lavoratric­e è stata assunta o risoluzion­e del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; d) esito negativo della prova. Inoltre, durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziame­nto, la lavoratric­e non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratric­e non può altresì essere coinvolta in una procedura di licenziame­nto collettivo ex legge 23 luglio 1991, n. 223, salva l’ipotesi di cessazione dell’attività dell’azienda. Nel caso descritto, comunque, il Jobs act non influisce sulle tutele citate.

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