TUTELA DEL POSTO PER DONNE IN GRAVIDANZA
Sono una lavoratrice assunta a tempo indeterminato nel gennaio del 2016. Al momento sono incinta, al settimo mese
di gravidanza, e si vocifera che l’azienda per la quale lavoro, a oggi in grave crisi, possa decidere di avvalersi della cassa integrazione. Mi chiedevo se nella mia posizione posso rientrare nel personale da cassaintegrare o se posso essere oggetto di misure anche più drastiche.
F.A. – GENOVA
L’articolo 54 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151, stabilisce che le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio della gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino. La stessa norma, al comma 3, dispone che il divieto di licenziamento non si applica nel caso di: a) colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto; b) cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta; c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; d) esito negativo della prova. Inoltre, durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere coinvolta in una procedura di licenziamento collettivo ex legge 23 luglio 1991, n. 223, salva l’ipotesi di cessazione dell’attività dell’azienda. Nel caso descritto, comunque, il Jobs act non influisce sulle tutele citate.