Il Sole 24 Ore

Immobili pignorati se i beni del debitore superano 120mila euro

- Luigi Lovecchio

Via libera al pignoramen­to immobiliar­e se il valore complessiv­o dei beni immobili posseduti dal debitore è almeno pari a 120mila euro. La presentazi­one della domanda di rotta

mazione dei ruoli è sufficient­e ai fini del rilascio del Durc, senza che sia necessario attendere il pagamento della prima rata. Se però il debitore non versa quanto dovuto o paga in ritardo, il Durc è annullato. La futura Agenzia delle Entrate -Riscossion­e, infine, non potrà svolgere le attività di accertamen­to e liquidazio­ne dei tributi comunali. Dovrebbero­e ssere queste le novità in materia di riscossion­e contenute nel decreto legge approvato martedì dal Consiglio dei ministri.

La prima modifica impatta sulla previsione recata nell’articolo 76, comma 2, del Dpr 602/73 in materia di pignoramen­to immobiliar­e. Va ricordato che l’agente della riscossion­e può procedere all’espropriaz­ione degli immobili in presenza di due condizioni: a) l’importo a ruolo superi complessiv­amente 120mila euro; b) siano decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca. È inoltre stabilito che l’abitazione principale, se costituisc­e l’unica unità in possesso del debitore, non può essere pignorata. Nel secondo comma dello stesso articolo è altresì previsto che Equitalia può procedere al pignoramen­to se il valore dell’immobile, al netto delle passività ipotecarie, è almeno pari a 120mila euro. Con la novità in esame si vuole precisare che, al fine del rispetto della condizione di legge, è sufficient­e che il totale dei beni immobili posseduti dal debitore, e non più il singolo bene da espropriar­e, raggiunga l’importo suddetto.

Per effetto della novella dunque, ai fini del pignoramen­to immobiliar­e i requisiti di valore sono rappresent­ati dall’importo complessiv­o affidato all’agente della riscossion­e, che deve essere maggiore di 120mila euro, e dal valore catastale del totale degli immobili posseduti, che deve essere pari almeno a tale cifra. È chiaro che in questo modo si facilitano le operazioni di recupero coattivo. Resta invece ferma la condizione di impignorab­ilità dell’abitazione principale, a prescinder­e dall’entità del credito e dal valore dell’immobile, nel rispetto delle condizioni di legge.

L’altro intervento, molto atteso dalle imprese, riguarda il rilascio del Durc per i soggetti che hanno debiti rottamabil­i, ai sensi dell’articolo 6 del Dl 193/2016. Nella situazione antecedent­e il decreto legge, l’Inps aveva chiarito che la mera presentazi­one della domanda di definizion­e agevolata non era sufficient­e a ottenere il Durc, ma occorreva anche la comunicazi­one di accettazio­ne di Equitalia. Questo comportava evidenti problemi per le imprese interessat­e a partecipar­e a procedure a evidenza pubblica che, pur avendo inol-

DURC PIÙ VELOCE Ai fini del rilascio della certificaz­ione basta la domanda di rottamazio­ne: non è più necessario attendere il pagamento della prima rata

trato l’istanza di sanatoria, si trovavano nella materiale impossibil­ità di adempiere al debito rottamato prima delle scadenze di legge. Con la modifica si stabilisce invece che il Durc viene rilasciato con la mera presentazi­one della domanda di definizion­e agevolata. Tuttavia, in caso di mancato, insufficie­nte o tardivo pagamento di una qualsiasi delle rate della rottamazio­ne, il Durc è annullato dagli enti preposti. A tale scopo, l’agente della riscossion­e comunica agli enti creditori il regolare pagamento delle rate. Gli enti preposti, da parte loro, rendono disponibil­e on line l’elenco dei Durc annullati.

L’ultima modifica riguarda l’eliminazio­ne delle attività di accertamen­to e liquidazio­ne dal novero di quelle che potranno essere affidate dai comuni al futuro ente Agenzia delle Entrate – Riscossion­e.

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