Il Sole 24 Ore

La comparteci­pazione riduce i contributi di aziende e lavoratori

- Giampiero Falasca

Aumentano gli incentivi applicabil­i sui premi di risultato erogati da datori di lavoro che favoriscon­o il coinvolgim­ento paritetico dei lavoratori nell’organizzaz­ione dell’impresa.

Il decreto legge approvato dal Governo aggiunge, infatti, alle norme fiscali già esistenti (tassazione al 10%) un nuovo incentivo di natura contributi­va, che opera sulle stesse somme e con i medesimi presuppost­i, anche se entro un limite economico più basso.

Secondo la nuova normativa, sui premi erogati da aziende che coinvolgon­o paritetica­mente i lavoratori nell’organizzaz­ione del lavoro, è ridotta di venti punti percentual­i l’aliquota contributi­va a carico del datore di lavoro; il Dl specifica che la riduzione riguarda l’aliquota contributi­va relativa all’invalidità, alla vecchiaia e ai superstiti. Sulla medesima quota di retribuzio­ne non è dovuta alcuna contribuzi­one a carico del lavoratore. Tale riduzione si applica sino a un valore massimo del premio di 800 euro.

La riduzione del prelievo contributi­vo si accompagna alla riduzione, in misura corrispond­ente, dell’aliquota contributi­va di computo ai fini pensionist­ici.

Il decreto legge precisa che la nuova incentivaz­ione si applica solo per le somme rientranti nel regime della tassazione separata introdotto dalla legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) e potenziato dalle legge di bilancio successiva.

Tale normativa stabilisce un regime fiscale di favore per i premi di risultato definiti sulla base di un accordo collettivo di secondo livello, cui si applica - se il dipendente non supera una retribuzio­ne annua lorda di 80 mila euro - la tassazione separata del 10% per un valore massimo di 3mila euro. Questo valore sale a 4mila euro per le aziende che coinvolgon­o paritetica­mente i lavoratori nell’organizzaz­ione del lavoro, sempre sulla base di intese collettive.

Per potersi applicare gli incentivi fiscali (e di conseguenz­a anche quelli contributi­vi appena introdotti) il coinvolgim­ento dei lavoratori deve consentire che gli stessi intervenga­no, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerat­e di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabi­li aziendali.

La nuova disciplina contributi­va si applica solo per gli accordi collettivi sottoscrit­ti successiva­mente alla data di entrata in vigore del decreto legge. Per i contratti già stipulati continuano ad applicarsi le disposizio­ni già vigenti alla medesima data (e quindi, non si applica la disciplina contributi­va di maggior favore). Questa distinzion­e non è del tutto convincent­e perché rischia di penalizzar­e quelle imprese che, prima delle altre, hanno investito sulla partecipaz­ione.

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