Senza visto l’ufficio recupera l’imposta
Compensazione sopra 5mila euro solo con il timbro del professionista
Compensazioni con visto di conformità per gli importi superiori a 5mila euro in luogo di 15mila euro. Lo prevede l'articolo 3 del decreto legge che contiene «Disposizioni urgenti in materia finanziaria».
Il decreto prevede la riduzione dell'importo con riferimento alle dichiarazioni Iva, dei redditi ed Irap.
Le modifiche vengono introdotte in primo luogo nell'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto l'obbligo del visto di conformità in presenza di compensazione orizzontale per Irap ed imposte dirette. In primo luogo viene ridotto il limite portandolo a 5mila euro al di sopra del quale la compensazione deve essere accompagnata dal visto di conformità. Inoltre viene eliminato l'inciso che il credito formato dalle ritenute alla fonte richiedeva il visto solo per quelle contemplate nell'articolo 3 del Dpr 602/1973 il quale a sua volta richiama le ritenute alla fonte di cui agli articoli 25 e seguenti del Dpr 600/1973. La modifica deve essere letta nel senso che qualsiasi ritenuta alla fonte che generi un credito di imposta deve essere certificata con il visto di conformità.
Il limite di 15mila euro viene ridotto anche nell'articolo 10 del Dl 78/2009 riguardante l'Iva.
Rimane il limite di 50mila euro per l'apposizione del visto di conformità relativamente alla dichiarazione Iva a credito per le startup innovative di cui all'articolo 25 del decreto legge 179/2012.
Viene ora espressamente stabilito che qualora il contribuente proceda alla compensazione senza l'apposizione del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da non abilitati, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi. In sostanza il visto regolare legittima la compensazione e in assenza del visto la compensazione non è consentita, come accade ad esempio in presenza di compensazioni superiori al limite dei 700mila euro. Quindi l'Agenzia richiede il versamento dell'importo del credito utilizzato, che però rivive a favore del contribuente per il riporto a nuovo; inoltre si rende applicabile la sanzione che non è specificata nella norma, ma che corrisponde a quella del 30 per cento.
Altra disposizione che rende più rigoroso il ricorso alla compensazione orizzontale riguarda l'obbligo dell'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione della Agenzia. L'obbligo delle procedure telematiche, e cioè dell'invio del modello F24 mediante il sistema Entratel, viene esteso anche alle compensazioni degli importi a credito superiori a 5mila euro relativamente alle imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU. Finora la norma lo prevedeva espressamente per l'Iva.
Infine viene vietata la procedura della compensazione di cui all'articolo 17 del Dlgs 241/1997, in presenza di versamento all'Erario di crediti di imposta indebitamente utilizzati; potrebbe rientrare in questa fattispecie anche un credito utilizzato in compensazione a fronte di un visto di conformità non apposto o apposto da soggetto non abilitato; in sede di riversamento non sarà possibile a sua volta compensarlo con crediti di imposta.
Si ricorda che la riduzione del limite da 15mila a 5mila euro per l'apposizione del visto di conformità riguarda le dichiarazioni annuali a credito sia in materia di Iva che di imposte dirette ed i imposta regionale. La compensazione orizzontale è ancora priva di visto se scaturisce da un credito Iva trimestrale (Modello Iva TR). Per quanto il rimborso Iva invece il visto di conformità è obbligatorio per gli importi superiori a 30mila euro.