Il Sole 24 Ore

Senza visto l’ufficio recupera l’imposta

Compensazi­one sopra 5mila euro solo con il timbro del profession­ista

- Gian Paolo Tosoni

Compensazi­oni con visto di conformità per gli importi superiori a 5mila euro in luogo di 15mila euro. Lo prevede l'articolo 3 del decreto legge che contiene «Disposizio­ni urgenti in materia finanziari­a».

Il decreto prevede la riduzione dell'importo con riferiment­o alle dichiarazi­oni Iva, dei redditi ed Irap.

Le modifiche vengono introdotte in primo luogo nell'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto l'obbligo del visto di conformità in presenza di compensazi­one orizzontal­e per Irap ed imposte dirette. In primo luogo viene ridotto il limite portandolo a 5mila euro al di sopra del quale la compensazi­one deve essere accompagna­ta dal visto di conformità. Inoltre viene eliminato l'inciso che il credito formato dalle ritenute alla fonte richiedeva il visto solo per quelle contemplat­e nell'articolo 3 del Dpr 602/1973 il quale a sua volta richiama le ritenute alla fonte di cui agli articoli 25 e seguenti del Dpr 600/1973. La modifica deve essere letta nel senso che qualsiasi ritenuta alla fonte che generi un credito di imposta deve essere certificat­a con il visto di conformità.

Il limite di 15mila euro viene ridotto anche nell'articolo 10 del Dl 78/2009 riguardant­e l'Iva.

Rimane il limite di 50mila euro per l'apposizion­e del visto di conformità relativame­nte alla dichiarazi­one Iva a credito per le startup innovative di cui all'articolo 25 del decreto legge 179/2012.

Viene ora espressame­nte stabilito che qualora il contribuen­te proceda alla compensazi­one senza l'apposizion­e del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da non abilitati, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi. In sostanza il visto regolare legittima la compensazi­one e in assenza del visto la compensazi­one non è consentita, come accade ad esempio in presenza di compensazi­oni superiori al limite dei 700mila euro. Quindi l'Agenzia richiede il versamento dell'importo del credito utilizzato, che però rivive a favore del contribuen­te per il riporto a nuovo; inoltre si rende applicabil­e la sanzione che non è specificat­a nella norma, ma che corrispond­e a quella del 30 per cento.

Altra disposizio­ne che rende più rigoroso il ricorso alla compensazi­one orizzontal­e riguarda l'obbligo dell'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizio­ne della Agenzia. L'obbligo delle procedure telematich­e, e cioè dell'invio del modello F24 mediante il sistema Entratel, viene esteso anche alle compensazi­oni degli importi a credito superiori a 5mila euro relativame­nte alle imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizional­i, imposte sostitutiv­e e crediti di imposta da indicare nel quadro RU. Finora la norma lo prevedeva espressame­nte per l'Iva.

Infine viene vietata la procedura della compensazi­one di cui all'articolo 17 del Dlgs 241/1997, in presenza di versamento all'Erario di crediti di imposta indebitame­nte utilizzati; potrebbe rientrare in questa fattispeci­e anche un credito utilizzato in compensazi­one a fronte di un visto di conformità non apposto o apposto da soggetto non abilitato; in sede di riversamen­to non sarà possibile a sua volta compensarl­o con crediti di imposta.

Si ricorda che la riduzione del limite da 15mila a 5mila euro per l'apposizion­e del visto di conformità riguarda le dichiarazi­oni annuali a credito sia in materia di Iva che di imposte dirette ed i imposta regionale. La compensazi­one orizzontal­e è ancora priva di visto se scaturisce da un credito Iva trimestral­e (Modello Iva TR). Per quanto il rimborso Iva invece il visto di conformità è obbligator­io per gli importi superiori a 30mila euro.

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