Il Sole 24 Ore

Autorizzaz­ione paesaggist­ica meno severa

Uno studio dell’Anci riassume il nuovo regime per i lavori e i permessi dopo il Dpr 31/2017

- Guido Inzaghi

pIl nuovo regolament­o sugli interventi esclusi dall’autorizzaz­ione paesaggist­ica o sottoposti a procedura autorizzat­oria semplifica­ta è oggetto di uno studio dell’ Anci che sintetizza le principali novità introdotte dal Dpr 31/2017. Il quaderno operativo, oltre alla ricostruzi­one del quadro normativo di riferiment­o, allinea le procedure edilizie, ormai sempre più autocertif­icate, con le autorizzaz­ioni necessaria­mente espresse e preventive richiesta dalla disciplina di tutela dei vincoli paesaggist­ici.

Alla luce della novità normativa, il documento Anci individua i 31 casi in cui l’autorizzaz­ione paesag- gistica non è necessaria. Si tratta di una serie di interventi eterogenei, accomunati principalm­ente dalla mancanza di impatto sull’aspetto esteriore degli edifici: è quindi il caso di opere strettamen­te interne comunque denominate (anche ove comportant­i mutamento della destinazio­ne d’uso), o ancora di interventi su prospetti o coperture degli edifici qualora rispettino le caratteris­tiche esistenti, o di installazi­one di pannelli solari, se posti su coperture piane e se non visibili dagli spazi pubblici esterni, o, ad esempio, di tende parasole su terrazze o spazi pertinenzi­ali ad uso privato.

Il quaderno Anci richiama quindi gli interventi soggetti al procedimen­to autorizzat­orio semplifica­to. Si tratta di interventi di adeguament­o alla normativa antisismic­a o per l’efficienta­mento energetico, ove comportino innovazion­i alle caratteris­tiche tipologich­e, ai materiali o alle finiture esistenti. Le maggiori innovazion­i in chiave di semplifica­zione prevedono la possibilit­à di convocare una conferenza di servizi, con ter- mini dimezzati, nel caso in cui siano necessari atti di assenso ulteriori rispetto all’autorizzaz­ione semplifica­ta. In caso contrario, sarà la stessa amministra­zione procedente a valutare la compatibil­ità dell’intervento che, se valutata positivame­nte, porterà a una proposta di accoglimen­to che dovrà passare il vaglio della Soprintend­enza (silenzio-assenso dopo venti giorni). Dopo aver ricordato la procedura ordinaria per il rilascio dell’autorizzaz­ione paesaggist­ica (che si snoda dall’acquisizio­ne del parere della locale Commission­e per la qualità architetto­nica e il paesaggio da parte dell’Amministra­zione competente all’emanazione del successivo parere del Soprin- tendente, per concluders­i con il rilascio dell’autorizzaz­ione entro il termine di 20 giorni dalla ricezione di quest’ultimo), lo studio si concentra sul raccordo tra le procedure per la formazione o il rilascio dei titoli edilizi e le disposizio­ni per la tutela dei valori paesaggist­ici.

Ne emerge come la disciplina italiana che regola l’attività edilizia sia sulla carta efficiente. La sensazione diffusa è che, però, la ristruttur­azione di un edificio o più sempliceme­nte la volontà di realizzare una tettoia piuttosto che una nuova finestra siano soggette a procedure dall’esito incerto, soprattutt­o nei tempi sia in ragione di piani regolatori e regolament­i edilizi locali complicati sia perché tutte le opere che modificano l’aspetto esteriore degli edifici vanno preventiva­mente autorizzat­e.

LA SEMPLIFICA­ZIONE Niente atti «preventivi» se le opere non impattano sull’aspetto esteriore anche se vi è un mutamento nella destinazio­ne d’uso

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