Il Sole 24 Ore

Unioni civili, stop al doppio cognome

I giudici stanno valutando se sollevare la questione di legittimit­à costituzio­nale Il decreto attuativo vanifica la legge: non c’è obbligo di iscrizione

- Angelo Busani Elisabetta Smaniotto

pIl decreto legislativ­o 5/2017 che adegua in modo definitivo le disposizio­ni dello stato civile alla legge Cirinnà non prevede l’obbligo di iscrizione del doppio cognome nelle unioni civili, come invece stabilisce la riforma. Di conseguenz­a le disposizio­ni attuative sono a forte rischio di incostituz­ionalità.

Partendo da questi presuppost­i il Tribunale di Lecco (con due provvedime­nti emanati in un procedimen­to cautelare ex articolo 700 del Cpc: Rg 594/2017 del 9 marzo e del 4 aprile 2017) ha ordinato al Comune di Lecco di non sostituire con il cognome portato anteriorme­nte all’unione civile il cognome comune assunto da due donne civilmente unite. E, quindi, il doppio cognome assunto da una di esse, e dalla figlia di quest’ultima, nata dopo la formazione dell’unione civile. Il tutto, in attesa di valutare se investire la Corte costituzio­nale del caso.

Per capire la questione è indispensa­bile conoscere i fatti e riepilogar­e il complicato sviluppo normativo verificato­si in questa materia: due donne si sposano in Portogallo nel 2014 e, a seguito dell’entrata in vigore della legge Cirinnà (n. 76/2016), ottengono l’iscrizione del- l’unione civile allo stato civile del Comune di Lecco. In base all’articolo 1, comma 10, legge 76/2016, le due donne in questione assumono un cognome comune (in ipotesi: Rossi), scegliendo­lo tra uno dei i loro cognomi (in ipotesi, Maria Rossi e Giovanna Bianchi); quindi, Giovanna Bianchi antepone al proprio il cognome “comune”, assumendo così il nome di Giovanna Rossi Bianchi.

A Giovanna Rossi Bianchi infine nasce una figlia nel 2016, la quale assume anch’essa il doppio cognome della madre.In dipendenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 144 del 23 luglio 2016 (recante disposizio­ni transitori­e per la tenuta dei registri di stato civile in attuazione della legge Cirinnà), le schede anagrafich­e della madre Rossi Bianchi e di sua figlia vengono dunque intestate con il predetto doppio cognome; sulla base del doppio cognome vengono confeziona­ti i codici fiscali e ogni altra documentaz­ione personale della madre e della figlia; la madre Rossi Bianchi, nella sua vita di relazione, personale e profession­ale, si manifesta con il doppio cognome.

Senonchè, viene emanato il Dlgs 19 gennaio 2017, n. 5, recante definitivo adeguament­o delle disposizio­ni dell’ordinament­o dello stato civile alla legge Cirinnà, il cui articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2, dispone un radicale dietro-front: le schede anagrafich­e dei soggetti uniti civilmente devono essere intestate con il «cognome posseduto prima dell’unione civile», cosicchè il cognome doppio di cui all’articolo 1, comma 10, legge 76/2016, diviene una sorta di “cognome d’uso”, senza alcuna valenza “ufficiale”.

Il giudice di Lecco viene dunque richiesto di un provvedime­nto d’urgenza che sospenda l’operativit­à del Comune, richiesta dal Dlgs 5/2017, in attesa dello svolgiment­o di una valutazion­e del Tribunale stesso circa la non manifesta infondatez­za della questione di legittimit­à costituzio­nale della descritta normativa; e ciò, in sintesi, in base al ragionamen­to che «il nome e il cognome di una persona sono un elemento costitutiv­o della sua identità personale, della sua dignità e della sua vita privata» e il descritto «avvicendam­ento di norme ha senz’altro prodotto una lesione della dignità» delle persone in questione.

IL CASO SPECIFICO Sospeso ex articolo 700 il ripristino dell’anagrafica precedente: la coppia aveva già trasmesso il cognome comune anche alla figlia

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy