Il Sole 24 Ore

Con il recesso termina il rapporto con la società

Basta dichiarare

- Antonino Porracciol­o

pIl rapporto sociale si scioglie nel momento in cui la società riceve la dichiarazi­one di recesso del proprio socio. Lo sostiene il Tribunale di Roma, sezione specializz­ata in materia d’impresa (giudice Clelia Buonocore), in un’ordinanza del 9 settembre 2016.

La ricorrente, affermando­si socia di una Srl, ha chiesto la revoca degli amministra­tori in base all’articolo 2476, comma 3, del Codice civile, che dà al giudice il potere di revocare in via cautelare gli amministra­tori stessi in caso di gravi irregolari­tà nella gestione della società. Ma il tribunale, senza entrare nel merito, ha dichiarato il difetto di legittimaz­ione della ricorrente. Ciò perché quest’ultima, «avendo esercitato il recesso ad nutum» dalla Srl, aveva «perso la qualità di socia»; qualità che «costituisc­e presuppost­o indispensa­bile ai fini della speciale legittimaz­ione all’esercizio (…) dell’azione sociale di responsabi­lità e del correlato rimedio cautelare».

Sul punto, il giudice afferma di conoscere l’orientamen­to («espresso anche da autorevole dottrina») per il quale il socio ha dichiarato di voler recedere esce dalla compagine «al momento dell’effettivo rimborso della quota sociale». Per questo indirizzo, la dichiarazi­one avrebbe dunque solo l’effetto di far avviare il procedimen­to di liquidazio­ne della partecipaz­ione societaria di cui è titolare quel socio.

Tuttavia, il giudice ritiene «di dovere aderire all’orientamen­to tradiziona­le secondo cui il recesso, in applicazio­ne dell’articolo 1373 del Codice civile, deve ritenersi valido e produttivo degli effetti suoi propri già al momento della recezione, da parte della società, della relativa comunicazi­one». Ciò è confermato - secondo il tribunale - dall’ultimo comma dell’articolo 2473 del Codice civile, per il quale «il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimen­to della società». Da questa norma si ricava «chiarament­e che la dichiarazi­one di recesso produce effetti immediati», altrimenti «non si spieghereb­be l’espression­e “è privo di efficacia”».

Inoltre, per quantifica­re l’importo della quota, nelle Spa ci si riferisce a un momento precedente al recesso (articolo 2437ter del Codice civile), mentre nelle Srl si tiene conto del valore di mercato all’atto della dichiarazi­one di recesso (articolo 2473). E dunque, poiché il legislator­e ha «cristalliz­zato il valore della partecipaz­ione in un momento precedente o contestual­e alla dichiarazi­one di recesso», è chiaro che «l’espression­e di tale volontà deve ritenersi produttiva di effetti immediati».

La decisione del giudice monocratic­o è stata confermata dal tribunale collegiale (presidente Cardinali, relatore Bernardo) in un’ordinanza del 25 gennaio. La reclamante ha dedotto che, in base al provvedime­nto impugnato, il socio receduto sarebbe privo di tutela, in quanto rimarrebbe «titolare di una partecipaz­ione svuotata di tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale». Ma il collegio ha affermato che, dopo il recesso, l’ex socio assume la «veste di terzo creditore della società»; e, per tutelare i suoi diritti, può utilizzare gli strumenti che l’ordinament­o riconosce ai creditori della società.

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