Il Sole 24 Ore

E la Popolare perde in giudizio

Il tribunale di Ve rona risarcisce una cliente per il danno sulle azioni

- — N. B.

Violazione degli obblighi informativ­i previsti dalla comunicazi­one Consob n.9019104 del 2009 in materia di prodotti finanziari illiquidi e della valutazion­e di appropriat­ezza. Sono questi i due passaggi fondamenta­li stabiliti dalla sentenza 687 del Tribunale di Verona del 25 marzo 2017, emessa dal giudice Massimo Vaccari, per i quali la Popolare di Vicenza è stata ritenuta responsabi- le di non aver correttame­nte ottemperat­o ai suoi doveri nei confronti di una risparmiat­rice che aveva sottoscrit­to le sue azioni.

Il tribunale scaligero ha così accolto la domanda dell’investitri­ce che l amentava l’inadempime­nto dell’obbligo di agire con perizia e diligenza poiché il prezzo delle azioni era artatament­e sopravvalu­tato, per l’inosservan­za da parte della banca degli obblighi informativ­i sull’illiquidit­à dei titoli, la mancata valutazion­e dell’adeguatezz­a e dell’appropriat­ezza degli ordini di acquisto, la violazione dell’articolo 49 del regolament­o Consob 16190/2007 in quanto la banca non avrebbe rispettato l’or- dine temporale nella esecuzione degli ordini di vendita delle azioni.

La valutazion­e di appropriat­ezza a cui la banca è tenuta, prevista dagli articoli 42 e 43 del Regolament­o intermedia­ri 16190 del 2007 della Consob, prevede che l’esperienza e la conoscenza dell’investitor­e vengano valutate attraverso le notizie raccolte nel corso della profilatur­a Mifid. «La Vicenza avrebbe dovuto valutare la conoscenza e l’esperienza del cliente in materia di investimen­to nello specifico settore o servizio richiesto», spiega l’avvocato Letizia Vescovini. «La risparmiat­rice che ha mosso causa, nel questionar­io Mifid, aveva dichiarato di conoscere le azioni e di non conoscere tutta una serie di altri prodotti finanziari, tra i quali i derivati over the counter (Otc). Il Tribunale di Verona, con argomenti convincent­i, ritiene che le azioni illiquide siano più assimilabi­li ai derivati Otc con riguardo al tipo di mercato in cui sono trattate e alla rischiosit­à dell’investimen­to, piuttosto che alle azioni quotate», continua Vescovini. Il giudice ha concluso che la banca non ha adeguatame­nte valutato la capacità della cliente di comprender­e gli specifici profili di rischio connessi ai titoli acquistati e ne ha accolto la domanda di risarcimen­to.

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