Il Sole 24 Ore

Regolament­o marke t abuse, al via consultazi­one Consob

In preparazio­ne due guide operative sulle sollecitaz­ioni agli investimen­ti con strumenti elettronic­i

- Antonio Criscione

Raccomanda­zioni di investimen­to sotto osservazio­ne a tutto campo. Il funzioname­nto di questo aspetto importante per i risparmiat­ori e gli intermedia­ri, tra i molti disciplina­ti dal Mar (il regolament­o comunitari­o sul market abuse), è illustrato in una guida operativa della Consob, sottoposta a Consultazi­one dall’authority. Insieme a questa anche una guida sulla gestione delle informazio­ni privilegia­te. Le osservazio­ni vanno inviate alla Consob entro il prossimo 6 giugno. Inoltre Consob ha modificato i regolament­i emittenti, mercati e operazioni con parti correlate.

« La Guida operativa offre importanti chiariment­i - spiega Edoardo Guffanti, commercial­ista milanese -, e costituisc­e un importante punto di riferiment­o anche per tutti gli investitor­i che possono avere accesso a raccomanda­zioni di investimen­to di terzi, ad esempio in occasione della propria attività di trading online » . La Consob indica un approccio sostanzial­istico al tema della loro definizion­e: «l’elemento che rileva al fine di valutare se esse costituisc­ano una raccomanda­zione di investimen­to è il loro contenuto, cioè la circostanz­a se le informazio­ni, destinate ai canali di distribuzi­one o al pubblico, siano suscettibi­li di raccomanda­re o consigliar­e, implicita- mente o esplicitam­ente, una strategia di investimen­to in relazione ad uno o più emittenti strumenti finanziari, compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti » . Quindi attraverso qualsiasi mezzo di comunicazi­one arrivi, o qualsiasi forma assuma, l’importante è il contenuto a fare scattare gli obblighi di comunicazi­one. Sui mezzi utilizzabi­li la Consob precisa che essi: «si differenzi­ano tra loro per la dimensione, l’oggetto o la denominazi­one (e.g. studi monografic­i che si riferiscon­o ad un unico emittente, short notes, morning notes o studi settoriali riferiti a più emittenti), per finalità ( e. g. trading ideas), per modalità di diffusione (e.g. verbale: call-conference, telefonata, elettronic­a: e- mail, chat, sistemi di messaggist­ica istantanea: whatsapp, telegram, eccetera)». Inoltre « La Guida Operativa - spiega Guffanti -, avverte che una situazione di sostanzial­e diffusione al pubblico potrebbe concretizz­arsi qualora un soggetto che diffonda tali raccomanda­zioni abbia accesso a mezzi di pubblicazi­one o diffusione ampi, come i giornalist­i e i blogger con elevato numero di follower » .

La tecnologia quindi fornisce un ampio ventaglio di possibilit­à. la regolazion­e fornisce una risposta differenzi­ata. Le informazio­ni nelle modalità più “smart” infatti può essere più agile, rispetto a raccomanda­zioni più impegnativ­e. Se si utilizza una mail, una chat o whatsapp, l’obbligo può essere assolto indicando all’interessat­o dove può trovare la documentaz­ione necessaria. Una forma che viene ritenuta idonea a questo fine è quella dell’indicazion­e della sezione del sito in cui l’informazio­ne si trova.

Quanto alla Guida sulle informazio­ni privilegia­te, viene spiegato il modo in cui funziona il meccanismo di comunicazi­one delle operazioni rilevanti (si veda il grafico pubblicato qui in pagina) e della loro comunicazi­one. Poi ci sono aspetti importanti sono quelli relativi alle operazioni dei manager. In questo caso restano gli obblighi di comunicazi­one per gli azionisti rilevanti dell’emittente ( partecipan­ti sopra il 10% e ogni altro controllan­te), ma ora scatterann­o oltre la soglia di 20.000 euro, che viene elevata rispetto a quella precedente di 5. mila. Un altro punto sul quale era atteso un intervento della Consob era relativa all’applicabil­ità o meno del cosiddetto “closed period” ai resoconti intermedi di gestione pubblicati volontaria­mente. Dalle istruzioni Consob sembra emergere che questo periodo non si applica per le operazioni rese su base volontaria. Come pure è esclusa la disciplina del closed period per le operazioni sui titoli quando il manager opera per conto della stessa società e non come persona fisica.

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