Il Sole 24 Ore

Chiusura delle liti a vantaggio del fisco

Il presuppost­o della rottamazio­ne punta a favorire il gettito fiscale

- S.Morina, T.Morina, A.Ioriou

pLa chiusura delle liti, prevista con il decreto legge sulla manovra varata dal Consiglio dei ministri dell’11 aprile, sembra fatta per salvare gli interessi del Fisco e non intralciar­e la straordina­ria operazione in corso per la rottamazio­ne cartelle. Così com’è, però, interesser­à poco i contribuen­ti in lite con il Fisco, con costituzio­ne in giudizio in primo grado, avvenuta entro il 31 dicembre 2016.

Con la definizion­e delle liti, la cui domanda si dovrà presentare entro il 30 settembre, si dovranno infatti pagare tutti gli importi indicati nell’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazi­one in primo grado e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesi­mo giorno successivo alla notifica dell’atto.

In base alla norma proposta le sentenze dei giudici tributari non valgono nulla. Beffati così i contribuen­ti che hanno contenzios­o vincente, in tutto o in parte, ma la cui lite è ancora pendente. Favoriti, invece, i contribuen­ti che hanno contenzios­o perdente e con poche possibilit­à di vittoria.

La norma prevede inoltre che in caso di controvers­ia relativa esclusivam­ente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizion­e è dovuto il 40% degli i mporti i n contestazi­one.

In caso di controvers­ia rela- tiva esclusivam­ente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscon­o, per la definizion­e non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizion­e delle liti. Può essere il caso dei contribuen­ti che si sono avvalsi o si avvarranno della rottamazio­ne cartelle, la cui domanda dovrà essere presentata entro il 21 aprile.

Questa norma è i mportante perché potrebbe eliminare le disparità esistenti con la rottamazio­ne cartelle in tema di sanzioni collegate al tributo, ma le cui contestazi­oni sono state fatte con atto separato dall’avviso di accertamen­to.

Tuttavia, la norma in preparazio­ne genera perplessit­à nella parte in cui richiede uno strano vincolo tra rottamazio­ne cartelle e chiusura delle liti. Esso prevede che qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell’ambito di applicazio­ne della definizion­e agevolata (cosiddetta rottamazio­ne cartelle) il contribuen­te deve essersi comunque avvalso pure di quest’ultima definizion­e.

In proposito, dovrà essere chiarito l’effetto di questa norma perché sembra creare un indissolub­ile legame tra la rottamazio­ne cartelle e la chiusura delle liti.

A pochi giorni dalla scadenza della rottamazio­ne cartelle, visto che il termine per presentare la domanda scade il 21 aprile, non si può certo costringer­e il contribuen­te, che intenderà avvalersi della chiusura delle liti, ad aderire anche alla rottamazio­ne cartelle.

La norma che subordina l’accesso alla chiusura delle liti, a condizione che il contribuen­te si sia avvalso della rottamazio­ne, sembra fatta apposta per agevolare la stra- ordinaria operazione “rottamazio­ne cartelle”. Probabilme­nte,intende evitare che i contribuen­ti abbandonin­o la rottamazio­ne e “passino” alla chiusura delle liti pendenti perché più favorevole, considerat­o che non si pagherebbe­ro gli aggi sulle imposte e le altre spese e diritti dovuti con la rottamazio­ne.

Considerat­o che si è a pochi giorni dalla scadenza del termine per presentare la domanda per la rottamazio­ne, sono attesi urgentemen­te chiariment­i. Si può anche sperare che, chiusa l’operazione “rottamazio­ne cartelle”, la norma in preparazio­ne possa essere cambiata, sia per dare la giusta consideraz­ione alle sentenze emesse dai giudici tributari, sia per consentire ai contribuen­ti di avvalersi della chiusura delle liti pendenti, anche se non hanno aderito alla rottamazio­ne.

IL VANTAGGIO Nulla è dovuto per le cause relative a sanzioni su tributi già «concordati» con altri strumenti

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