Chiusura delle liti a vantaggio del fisco
Il presupposto della rottamazione punta a favorire il gettito fiscale
pLa chiusura delle liti, prevista con il decreto legge sulla manovra varata dal Consiglio dei ministri dell’11 aprile, sembra fatta per salvare gli interessi del Fisco e non intralciare la straordinaria operazione in corso per la rottamazione cartelle. Così com’è, però, interesserà poco i contribuenti in lite con il Fisco, con costituzione in giudizio in primo grado, avvenuta entro il 31 dicembre 2016.
Con la definizione delle liti, la cui domanda si dovrà presentare entro il 30 settembre, si dovranno infatti pagare tutti gli importi indicati nell’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto.
In base alla norma proposta le sentenze dei giudici tributari non valgono nulla. Beffati così i contribuenti che hanno contenzioso vincente, in tutto o in parte, ma la cui lite è ancora pendente. Favoriti, invece, i contribuenti che hanno contenzioso perdente e con poche possibilità di vittoria.
La norma prevede inoltre che in caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli i mporti i n contestazione.
In caso di controversia rela- tiva esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione delle liti. Può essere il caso dei contribuenti che si sono avvalsi o si avvarranno della rottamazione cartelle, la cui domanda dovrà essere presentata entro il 21 aprile.
Questa norma è i mportante perché potrebbe eliminare le disparità esistenti con la rottamazione cartelle in tema di sanzioni collegate al tributo, ma le cui contestazioni sono state fatte con atto separato dall’avviso di accertamento.
Tuttavia, la norma in preparazione genera perplessità nella parte in cui richiede uno strano vincolo tra rottamazione cartelle e chiusura delle liti. Esso prevede che qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell’ambito di applicazione della definizione agevolata (cosiddetta rottamazione cartelle) il contribuente deve essersi comunque avvalso pure di quest’ultima definizione.
In proposito, dovrà essere chiarito l’effetto di questa norma perché sembra creare un indissolubile legame tra la rottamazione cartelle e la chiusura delle liti.
A pochi giorni dalla scadenza della rottamazione cartelle, visto che il termine per presentare la domanda scade il 21 aprile, non si può certo costringere il contribuente, che intenderà avvalersi della chiusura delle liti, ad aderire anche alla rottamazione cartelle.
La norma che subordina l’accesso alla chiusura delle liti, a condizione che il contribuente si sia avvalso della rottamazione, sembra fatta apposta per agevolare la stra- ordinaria operazione “rottamazione cartelle”. Probabilmente,intende evitare che i contribuenti abbandonino la rottamazione e “passino” alla chiusura delle liti pendenti perché più favorevole, considerato che non si pagherebbero gli aggi sulle imposte e le altre spese e diritti dovuti con la rottamazione.
Considerato che si è a pochi giorni dalla scadenza del termine per presentare la domanda per la rottamazione, sono attesi urgentemente chiarimenti. Si può anche sperare che, chiusa l’operazione “rottamazione cartelle”, la norma in preparazione possa essere cambiata, sia per dare la giusta considerazione alle sentenze emesse dai giudici tributari, sia per consentire ai contribuenti di avvalersi della chiusura delle liti pendenti, anche se non hanno aderito alla rottamazione.
IL VANTAGGIO Nulla è dovuto per le cause relative a sanzioni su tributi già «concordati» con altri strumenti