Il Sole 24 Ore

Dalla definizion­e esclusi i dinieghi all’autotutela

- Antonio Iorio

pSi innalza la soglia della mediazione: per gli atti notificati dal 1° gennaio 2018, infatti, il valore di riferiment­o non sarà più di 20mila euro ma di 50mila. Esclusi dalla definizion­e tutti i contenzios­i relativi a rifiuti di restituzio­ne di tributi, alle controvers­ie concernent­i il classament­o catastale, ai dinieghi di autotutela.

È quanto emerge dalla lettura delle disposizio­ni in materia di giustizia tributaria previste dal decreto leggemanov­ra. Viene modificato l’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativ­o 31 dicembre 1992, n. 546, con l’innalzamen­to delle soglie entro cui è obbligator­ia la presentazi­one del reclamo/mediazione: dagli attuali 20mila euro si passa a 50mila euro.

La novità, che si applica agli atti impugnabil­i notificati dal 1° gennaio 2018, a differenza delle definizion­e delle liti non è circoscrit­ta ai soli provvedime­nti emessi dall’agenzia delle Entrate, ma si estende a tutti gli enti impositori: agenzie fiscali, agenti della riscossion­e, enti locali.

Sotto un profilo operativo ancora una volta appare singolare pensare di deflaziona­re il contenzios­o tributario attraverso l’innalzamen­to della soglia del reclamo: non si comprende per quale ragione se si ritiene che gli uffici legali dei vari enti (primi fra tutti quelli delle Entrate) siano in grado di accogliere le richieste dei contribuen­ti e di raggiunger­e un accordo, non si provveda a livello centrale a emanare le opportune direttive affinché gli uffici addetti ai controlli si comportino di conseguenz­a, evitando peraltro di sprecare risorse ed energie. Lo stesso atto, infatti, prima viene trattato dall’ufficio controlli che non aderisce alle richieste del contribuen­te, mentre poi, passando all’ufficio legale si conclude una mediazione, nonostante, entrambi gli uffici, dipendano dal medesimo direttore provincial­e.

Nel testo viene anche estesa esplicitam­ente la tutela sulla responsabi­lità erariale agli appartenen­ti agli agenti della riscossion­e: anche per loro vie- ne esplicitam­ente previsto che la responsabi­lità scatta solo in caso di dolo.

Lo schema di decreto legge prevede espressame­nte l’esclusione dalla definizion­e delle controvers­ie concernent­i anche solo in parte le risorse proprie tradiziona­li, l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazio­ne e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Si ricorda che costituisc­ono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione i prelievi, premi, importi supplement­ari o compensati­vi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati da parte delle istituzion­i dell’Unione sugli scambi con Paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazio­ne dei trattati nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzaz­ione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

A queste esclusioni ( abbastanza marginali perché normalment­e attengono la competenza delle dogane i cui atti sono comunque esclusi dalla definizion­e), occorre aggiungere i vari provvedime­nti i mpugnabili emessi dall’agenzia delle Entrate che però non prevedono richieste di maggiori imposte o l’irrogazion­e di sanzioni.

È il caso dei rifiuti espressi o taciti della restituzio­ne di tributi e ancora le controvers­ie relative alle operazioni catastali (consistenz­a, classament­o delle singole unità immobiliar­i urbane, attribuzio­ne della rendita catastale eccetera).

Sono poi esclusi gli eventuali dinieghi a richieste di autotutela fermo restando evidenteme­nte la valutazion­e che a determinat­e condizioni sia possibile procedere alla rottamazio­ne dell’eventuale precedente atto divenuto definitivo e non impugnato.

L’ESTENSIONE La mediazione diventa obbligator­ia prima di andare in contenzios­o per gli atti fino a 50mila euro

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