Dalla definizione esclusi i dinieghi all’autotutela
pSi innalza la soglia della mediazione: per gli atti notificati dal 1° gennaio 2018, infatti, il valore di riferimento non sarà più di 20mila euro ma di 50mila. Esclusi dalla definizione tutti i contenziosi relativi a rifiuti di restituzione di tributi, alle controversie concernenti il classamento catastale, ai dinieghi di autotutela.
È quanto emerge dalla lettura delle disposizioni in materia di giustizia tributaria previste dal decreto leggemanovra. Viene modificato l’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con l’innalzamento delle soglie entro cui è obbligatoria la presentazione del reclamo/mediazione: dagli attuali 20mila euro si passa a 50mila euro.
La novità, che si applica agli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018, a differenza delle definizione delle liti non è circoscritta ai soli provvedimenti emessi dall’agenzia delle Entrate, ma si estende a tutti gli enti impositori: agenzie fiscali, agenti della riscossione, enti locali.
Sotto un profilo operativo ancora una volta appare singolare pensare di deflazionare il contenzioso tributario attraverso l’innalzamento della soglia del reclamo: non si comprende per quale ragione se si ritiene che gli uffici legali dei vari enti (primi fra tutti quelli delle Entrate) siano in grado di accogliere le richieste dei contribuenti e di raggiungere un accordo, non si provveda a livello centrale a emanare le opportune direttive affinché gli uffici addetti ai controlli si comportino di conseguenza, evitando peraltro di sprecare risorse ed energie. Lo stesso atto, infatti, prima viene trattato dall’ufficio controlli che non aderisce alle richieste del contribuente, mentre poi, passando all’ufficio legale si conclude una mediazione, nonostante, entrambi gli uffici, dipendano dal medesimo direttore provinciale.
Nel testo viene anche estesa esplicitamente la tutela sulla responsabilità erariale agli appartenenti agli agenti della riscossione: anche per loro vie- ne esplicitamente previsto che la responsabilità scatta solo in caso di dolo.
Lo schema di decreto legge prevede espressamente l’esclusione dalla definizione delle controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali, l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Si ricorda che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione i prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con Paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
A queste esclusioni ( abbastanza marginali perché normalmente attengono la competenza delle dogane i cui atti sono comunque esclusi dalla definizione), occorre aggiungere i vari provvedimenti i mpugnabili emessi dall’agenzia delle Entrate che però non prevedono richieste di maggiori imposte o l’irrogazione di sanzioni.
È il caso dei rifiuti espressi o taciti della restituzione di tributi e ancora le controversie relative alle operazioni catastali (consistenza, classamento delle singole unità immobiliari urbane, attribuzione della rendita catastale eccetera).
Sono poi esclusi gli eventuali dinieghi a richieste di autotutela fermo restando evidentemente la valutazione che a determinate condizioni sia possibile procedere alla rottamazione dell’eventuale precedente atto divenuto definitivo e non impugnato.
L’ESTENSIONE La mediazione diventa obbligatoria prima di andare in contenzioso per gli atti fino a 50mila euro