Il Sole 24 Ore

La flat tax conviene dai 400mila euro

La soglia si riferisce alle partecipaz­ioni - Per gli immobili si sale oltre quota 600mila

- Davide Tarantino Alessio Vagnarelli

Ora che è iniziata la procedura per la Brexit, alcuni Paesi Ue hanno adottato misure fiscali per intercetta­re risorse finanziari­e in uscita dal Regno Unito. Tra quelle già adottate dall’Italia, la più interessan­te ed innovativa è la flat tax per i cosiddetti super ricchi (High net worth individual­s - Hnwi). La sua convenienz­a varia in funzione di tipo ed entità del reddito, ma comunque inizia verso i 400mila euro. E va valutata anche alla luce di alcuni dubbi interpreta­tivi sulle norme.

L’articolo 1, comma 152, della legge di bilancio 2017 (la 232/2016), introducen­do nel Tuir il nuovo articolo 24-bis, ha previsto un regime fiscale opzionale, alternativ­o quindi a quello ordinario basato sull’applicazio­ne del world wide taxation principle. Il nuovo regime, riservato alle persone fisiche che trasferisc­ono la residenza fiscale in Italia dopo aver trascorso almeno nove dei precedenti dieci anni da residente (fiscale) estero, consente di versare 100mila euro a titolo d’imposta sostitutiv­a dell’Irpef sui redditi prodotti all’estero senza però poter fruire del credito d’imposta estero (articolo 165 del Tuir). Non rientrano nella flat tax: le plusvalenz­e realizzate, nei primi cinque anni dal trasferime­nto della residenza in Italia, da cessione di partecipaz­ioni qualificat­e in soggetti esteri; i redditi prodotti in Paesi che il contribuen­te i ntende escludere; qualsiasi reddito prodotto in Italia.

Il regime può essere esteso ai familiari del neo-residente, se anch’essi trasferisc­ono la residenza fiscale in Italia. Per loro l’imposta scende 25mila euro.

Il regime speciale perde effetti a seguito, alternativ­amente, di: decorso di 15 anni dal primo periodo d’imposta per cui è esercitata l’opzione; revoca dell’opzione nella dichiarazi­one dei redditi relativa a uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata; decadenza dal regime per omesso o parziale versamento dell’imposta entro le scadenze o per trasferime­nto della residenza fiscale all’estero.

Con il provvedime­nto dell’8 marzo 2017, n. 47060, l’agenzia delle Entrate ha definito le modalità per l’esercizio, modifica e la revoca dell’opzione, oltre che per il versamento.

L’opzione si perfeziona con la presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi, ma si può comunque presentare istanza di interpello probatorio (nella norma primaria sembrava che esso avesse, invece, carattere obbligator­io) in cui indicare i dati anagrafici, lo status di non residente in Italia (nei nove degli ultimi dieci anni precedenti l’inizio di validità dell’opzione), la giurisdizi­one di ultima residenza e gli Stati o territori esteri per cui non ci si vuole avvalere del regime speciale.

Il contribuen­te avrà l’onere di provare «la sussistenz­a degli elementi necessari per il riscontro delle condizioni per l’accesso al regime dell’imposta sostitutiv­a sui redditi prodotti all’estero», compilando una check-list. Essa andrà utilizzata anche per l’auto-valutazion­e dello status di residente fiscale e, assieme agli altri criteri definiti dal provvedime­nto 43999 del 3 marzo (sulle liste selettive per i controlli dei soggetti non residenti), dovrebbe essere una nuova e ben strutturat­a guida all’analisi dello status di residenza fiscale delle persone fisiche.

Alcuni dubbi interpreta­tivi rimangono irrisolti, in particolar­e, ci si domanda se i redditi esteri normalment­e assoggetta­ti al regime d’imposizion­e so- stitutiva (per esempio, dividendi ex articolo 18 del Tuir) possano essere assorbiti nel regime speciale, così come non è chiaro se possano essere incluse nella flat tax anche le addizional­i regionali e comunali. Da segnalare, infine, il difficile coordiname­nto con il regime delle ritenute alla fonte applicate dagli intermedia­ri italiani, soprattutt­o rispetto alla decorrenza dell’opzione, e il trattament­o dei titoli quotati (si veda sul punto la circolare 9/E del 2015).

In ogni caso, il sistema fiscale sembra pronto per accogliere gli Hnwi, che potranno quindi iniziare a fare stime di convenienz­a. Occorre considerar­e tutte le variabili fiscali e confrontar­e il carico fiscale complessiv­o italiano ed estero sui redditi da assoggetta­re a flat tax con quello valido nello scenario ordinario, focalizzan­dosi sulle regole di tassazione previste, per le singole categorie di reddito, dai Trattati Ocse contro le doppie imposizion­i. Perciò sarà, ad esempio, molto importante verificare se nel Paese estero sono previste forme di exit tax.

Qui a fianco, alcuni esempi che ipotizzano l’applicazio­ne delle regole di tassazione stabilite dai Trattati Ocse e, nell’esempio sulla percezione di redditi da locazione, una tassazione media estera con aliquota del 30 per cento. I grafici risolvono in senso positivo alcuni dei dubbi interpreta­tivi sopra espressi, in particolar­e quello sui redditi assoggetta­ti in Italia a imposizion­e sostitutiv­a e l’inclusione nella flat tax delle addizional­i regionali e comunali.

Emerge con chiarezza che la convenienz­a per il regime speciale varia secondo la tipologia del reddito e si ottiene solo oltre certe soglie reddituali (nei grafici rappresent­ate dal punto di pareggio). Nel caso di plusvalenz­e e utili da partecipaz­ioni, questo punto è sui 380-390-mila euro. La soglia sale verso i 630mila euro per i redditi da locazione immobiliar­e

ELEMENTI DA CONSIDERAR­E Occorre tenere conto del quadro complessiv­o, comprese le eventuali forme di exit tax previste dal Paese di provenienz­a

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