La flat tax conviene dai 400mila euro
La soglia si riferisce alle partecipazioni - Per gli immobili si sale oltre quota 600mila
Ora che è iniziata la procedura per la Brexit, alcuni Paesi Ue hanno adottato misure fiscali per intercettare risorse finanziarie in uscita dal Regno Unito. Tra quelle già adottate dall’Italia, la più interessante ed innovativa è la flat tax per i cosiddetti super ricchi (High net worth individuals - Hnwi). La sua convenienza varia in funzione di tipo ed entità del reddito, ma comunque inizia verso i 400mila euro. E va valutata anche alla luce di alcuni dubbi interpretativi sulle norme.
L’articolo 1, comma 152, della legge di bilancio 2017 (la 232/2016), introducendo nel Tuir il nuovo articolo 24-bis, ha previsto un regime fiscale opzionale, alternativo quindi a quello ordinario basato sull’applicazione del world wide taxation principle. Il nuovo regime, riservato alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dopo aver trascorso almeno nove dei precedenti dieci anni da residente (fiscale) estero, consente di versare 100mila euro a titolo d’imposta sostitutiva dell’Irpef sui redditi prodotti all’estero senza però poter fruire del credito d’imposta estero (articolo 165 del Tuir). Non rientrano nella flat tax: le plusvalenze realizzate, nei primi cinque anni dal trasferimento della residenza in Italia, da cessione di partecipazioni qualificate in soggetti esteri; i redditi prodotti in Paesi che il contribuente i ntende escludere; qualsiasi reddito prodotto in Italia.
Il regime può essere esteso ai familiari del neo-residente, se anch’essi trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Per loro l’imposta scende 25mila euro.
Il regime speciale perde effetti a seguito, alternativamente, di: decorso di 15 anni dal primo periodo d’imposta per cui è esercitata l’opzione; revoca dell’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata; decadenza dal regime per omesso o parziale versamento dell’imposta entro le scadenze o per trasferimento della residenza fiscale all’estero.
Con il provvedimento dell’8 marzo 2017, n. 47060, l’agenzia delle Entrate ha definito le modalità per l’esercizio, modifica e la revoca dell’opzione, oltre che per il versamento.
L’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi, ma si può comunque presentare istanza di interpello probatorio (nella norma primaria sembrava che esso avesse, invece, carattere obbligatorio) in cui indicare i dati anagrafici, lo status di non residente in Italia (nei nove degli ultimi dieci anni precedenti l’inizio di validità dell’opzione), la giurisdizione di ultima residenza e gli Stati o territori esteri per cui non ci si vuole avvalere del regime speciale.
Il contribuente avrà l’onere di provare «la sussistenza degli elementi necessari per il riscontro delle condizioni per l’accesso al regime dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero», compilando una check-list. Essa andrà utilizzata anche per l’auto-valutazione dello status di residente fiscale e, assieme agli altri criteri definiti dal provvedimento 43999 del 3 marzo (sulle liste selettive per i controlli dei soggetti non residenti), dovrebbe essere una nuova e ben strutturata guida all’analisi dello status di residenza fiscale delle persone fisiche.
Alcuni dubbi interpretativi rimangono irrisolti, in particolare, ci si domanda se i redditi esteri normalmente assoggettati al regime d’imposizione so- stitutiva (per esempio, dividendi ex articolo 18 del Tuir) possano essere assorbiti nel regime speciale, così come non è chiaro se possano essere incluse nella flat tax anche le addizionali regionali e comunali. Da segnalare, infine, il difficile coordinamento con il regime delle ritenute alla fonte applicate dagli intermediari italiani, soprattutto rispetto alla decorrenza dell’opzione, e il trattamento dei titoli quotati (si veda sul punto la circolare 9/E del 2015).
In ogni caso, il sistema fiscale sembra pronto per accogliere gli Hnwi, che potranno quindi iniziare a fare stime di convenienza. Occorre considerare tutte le variabili fiscali e confrontare il carico fiscale complessivo italiano ed estero sui redditi da assoggettare a flat tax con quello valido nello scenario ordinario, focalizzandosi sulle regole di tassazione previste, per le singole categorie di reddito, dai Trattati Ocse contro le doppie imposizioni. Perciò sarà, ad esempio, molto importante verificare se nel Paese estero sono previste forme di exit tax.
Qui a fianco, alcuni esempi che ipotizzano l’applicazione delle regole di tassazione stabilite dai Trattati Ocse e, nell’esempio sulla percezione di redditi da locazione, una tassazione media estera con aliquota del 30 per cento. I grafici risolvono in senso positivo alcuni dei dubbi interpretativi sopra espressi, in particolare quello sui redditi assoggettati in Italia a imposizione sostitutiva e l’inclusione nella flat tax delle addizionali regionali e comunali.
Emerge con chiarezza che la convenienza per il regime speciale varia secondo la tipologia del reddito e si ottiene solo oltre certe soglie reddituali (nei grafici rappresentate dal punto di pareggio). Nel caso di plusvalenze e utili da partecipazioni, questo punto è sui 380-390-mila euro. La soglia sale verso i 630mila euro per i redditi da locazione immobiliare
ELEMENTI DA CONSIDERARE Occorre tenere conto del quadro complessivo, comprese le eventuali forme di exit tax previste dal Paese di provenienza