Il Sole 24 Ore

Precompila­ta, verifica «obbligata»

Esclusione dai controlli formali sugli oner i già inser iti dalle Entrate per chi invierà il 730 senza correzioni Anche l’accettazio­ne integrale richiede un riscontro preventivo dei dati caricati

- Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi Mario Cerofolini

pChi presenta il 730 precompila­to - direttamen­te o tramite il sostituto d’imposta - senza modifiche o con variazioni tali da non incidere sulla determinaz­ione del reddito o dell’imposta, non sarà sottoposto al controllo formale sui documenti relativi agli oneri indicati in dichiarazi­one forniti all’agenzia delle Entrate dai soggetti terzi. Si conferma questo il principale vantaggio accordato ai contribuen­ti che si avvalgono dell’utilizzo della precompila­ta ed accettano integralme­nte il contenuto del modello precaricat­o dalle Entrate.

Il riscontro dei dati

Nell’ipotesi in cui il contribuen­te abbia intenzione di accettare il precompila­to, sarà comunque opportuno che tutti i dati vengano accuratame­nte controllat­i.

Il sistema è, infatti, ancora lontano dal garantire la completezz­a delle informazio­ni, specie se si considera che molte tipologie di spese sono al debutto assoluto quest’anno (ad esempio spese veterinari­e, interventi di recupero edilizio sulle parti comuni dei condomini, eccetera) e molti dati sono ancora precaricat­i nell’area di parcheggio in attesa di conferma da parte del contribuen­te.

La raccomanda­zione, quindi, è di usare, ancora una volta la precompila­ta inizialmen­te come base di controllo, dopo aver comunque radunato e raccolto ogni spesa oggetto di possibile deduzione/ detrazione. Solo nel momento in cui tutto è stato attentamen­te vagliato, sarà possibile accettare il modello e procedere all’invio.

Ad ogni buon conto si ricorda che l’utilizzo dei dati inseriti nell’area di parcheggio (anche in caso di conferma degli stessi) rappre- senta una “modifica” del precompila­to che non permette di accedere ai benefici sui controlli riservati ai soli contribuen­ti che procedono con l’accettazio­ne integrale.

Il 730 modificato

Il precompila­to si considera “accettato” se viene trasmesso senza modifiche dei dati contenuti nella dichiarazi­one ( l’operazione sarà possibile solo dal 2 maggio), o se le variazioni apportate non incidono sulla determinaz­ione del reddito dichiarato o dell’imposta. Non modificano il precompila­to, e quindi consentono di beneficiar­e del salvacondo­tto sui controlli formali, le variazioni dei dati anagrafici del contribuen­te, (con la sola eccezione del comune del domicilio fiscale), e nemmeno l’indicazion­e o la variazione dei dati identifica­tivi del soggetto che effettua il conguaglio (sostituto), così come l’indicazion­e o la variazione del codice fiscale del coniuge non fiscalment­e a carico.

Nessuna modifica sostanzial­e al precompila­to anche in ipotesi di intervento per la compilazio­ne del quadro I (scelta per la com- pensazione del credito Irpef); idem in caso di opzione per versare ratealment­e il debito Irpef, o in ipotesi di scelta di non versare gli acconti dovuti (quadro F).

I vantaggi del Caf

Se si presenta il 730 precompila­to, con o senza modifiche, tramite un intermedia­rio, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato interament­e nei confronti del Caf o del profession­ista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazi­one, e non sul contribuen­te.

In questo caso si ricorda che, l’Agenzia può comunque procedere nei confronti del contribuen­te solo con i controlli per verificare la sussistenz­a dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazio­ni (per esempio l’effettiva destinazio­ne ad abitazione principale dell’immobile per cui vengono detratti gli interessi passivi relativi al mutuo).

Modello Redditi precompila­to

I contribuen­ti, così come lo scorso anno col modello Unico, possono fruire del modello Redditi precompila­to. L’Agenzia ha, infatti, inserito le informazio­ni presenti in Anagrafe tributaria, come per il 730. Il contribuen­te dovrà completarl­o con gli altri dati non in possesso delle Entrate come, per esempio, i redditi di lavoro autonomo o d’impresa, i redditi di partecipaz­ione in società di persone, e poi potrà inviarlo direttamen­te anche senza l’ausilio di un intermedia­rio abilitato. A differenza di quanto accade con il 730, va detto che con il modello Redditi, l’agenzia delle Entrate in ogni caso può effettuare i controlli documental­i ordinari sul modello precompila­to, presentato con o senza modifiche.

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