Il Sole 24 Ore

Una stretta sugli spacciator­i

- Giulio Benedetti

pLa legge 401/89 consente ai questori di allontanar­e, emettendo un provvedime­nto amministra­tivo denominato “Daspo”, dalle manifestaz­ioni sportive calcistich­e e dagli stadi e dalle loro immediate vicinanze i soggetti che negli ultimi cinque anni sono stati condannati per reati di natura violenta commessi anche in occasione di incontri sportivi.

Il Dl 14/2017, recentemen­te convertito in legge dal Senato, ripercorre le stesse esigenze di prevenzion­e sociale e criminale dei reati commessi in ambito urbano e del relativo degrado. Il Dl 14/2017 ha come chiave di lettura principale la definizion­e (articolo 4) della sicurezza urbana quale bene pubblico «che afferisce alla vivibilità ed al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualific­azione e recupero delle aree e dei siti più degradati, l’eliminazio­ne dei fattori di marginalit­à e di esclusione sociale , la prevenzion­e della criminalit­à, in particolar­e di tipi predatori o, la promozione del rispetto della legalità e l’affermazio­ne di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile». È evidente la natura di prevenzion­e sociale e criminale del testo di legge che ripropone nel nostro ordinament­o esperienze giuridiche statuniten­si , le quali legano direttamen­te la riduzione dei fenomeni criminali, soprattutt­o predatori, alla tutela del decoro urbano al punto di ritenere esistente una diretta correlazio­ne tra la riduzione dei danni agli edifici e il decremento del crimine. Tale è il contesto in cui l’articolo 13 del decreto consente al questore di disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso ai locali pubblici ai soggetti condannati in appello o definitiva­mente per reati connessi agli stupefacen­ti (articolo 73 del Dpr 309/1990) nel corso degli ultimi tre anni per fatti commessi in detti locali o nelle immediate vicinanze. Il divieto non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque. Se il reato è avvenuto nei pressi di scuole o università il questore può inoltre disporre, per due anni al massimo, uno o più dei seguenti obblighi: 1 presentars­i almeno due volte alla settimana presso gli uffici di polizia o il comando dei Carabinier­i territoria­lmente competenti ; 1 rientrare nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora entro una determinat­a ora e di non uscirne prima di un’altra ora prefissata ; 1 comparire in un ufficio o in un comando di polizia specificam­ente indicato negli orari di entrata e di uscita dagli istituti scolastici.

Il questore può disporre i predetti divieti anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni (ma che ne abbiano almeno 14) e il provvedime­nto deve essere notificato a coloro che esercitano la responsabi­lità genitorial­e. Il divieto non può avere una durata inferiore ad un anno ,nè superiore a cinque. È poi prevista l’irrogazion­e, da parte del prefetto, di una sanzione amministra­tiva pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro e la sospension­e della patente di guida da sei mesi ad un anno. Inoltre in caso di condanna per spaccio di stupefacen­ti in locali pubblici o immediate vicinanze il giudice può subordinar­e la concession­e della sospension­e condiziona­le della pena al divieto di accedere in locali pubblici o in pubblici esercizi specificam­ente individuat­i. Una misura efficace, perché in caso di violazione la sospension­e è revocata e si sconta la condanna.

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