Il Sole 24 Ore

Compensazi­oni, subito il visto oltre 5mila euro

Per i titolari di partita Iva scatta l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate

- Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

Compensazi­oni con visto di conformità per gli importi superiori a 5mila euro. Per i titolari di partita Iva, sarà possibile compensare solo tramite l’utilizzo dei servizi telematici forniti dall’agenzia delle Entrate (F24 web, F24 on line, f24 cumulativo, F24 addebito unico). Queste le misure del Dl 50/2017 per contrastar­e le indebite compensazi­oni tributarie.

Visto di conformità

Il nuovo limite introdotto, prevede la riduzione del tetto da 15mila a 5mila euro per l’apposizion­e del visto di conformità sulle dichiarazi­oni annuali Iva, redditi e Irap che chiudono a credito. Nessuna novità sul modello Iva TR, in caso di utilizzo del credito Iva trimestral­e in compensazi­one orizzontal­e, per il quale non c’è obbligo di apposizion­e del visto. Sul rimborso Iva invece il visto di conformità è obbligator­io per gli importi superiori a 30mila euro.

Per le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 179/2012 rimane il limite più alto pari a 50mila euro per l’apposizion­e del visto di conformità relativame­nte alla dichiarazi­one Iva a credito. Nessuna novità, poi, sull’invio preventivo della dichiarazi­one in ambito imposte sui redditi. È sempre possibile utilizzare il credito emergente dalla dichiarazi­one per pagare le imposte in scadenza già dall’inizio del periodo d’imposta in cui matura il credito e poi inviare la dichiarazi­one munita di visto entro il termine ordinario.

L’obbligo di vistare la dichiarazi­one sussiste, ancora, solo nel caso in cui si intenda compensare orizzontal­mente il credito sopra quota 5mila euro; in caso contrario nessuno obbligo si pone in tal senso anche qualora il credito indicato nel modello dovesse essere superiore alla nuova soglia.

Entrata in vigore

Il Dl 50/2017 non contiene specifiche disposizio­ni sulla decorrenza della nuova stretta in tema di compensazi­oni, che quindi entra in vigore da subito. Ancora una volta, quindi, cambiano le regole in corsa e questo potrebbe rappresent­are un problema, in particolar­e per le compensazi­oni da eseguirsi già nei prossimi giorni.

Ma se in materia di Iva le incognite sono destinate a essere rimandate all’anno prossimo, in tema di imposte dirette la soluzione va trovata in fretta. È ipotizzabi­le che, come già avvenuto in occasione dell’entrata in vigore dell’articolo 11, comma 2, del Dl 66/2014 che aveva introdotto nuove e più rigide regole in tema di compensazi­oni (a partire dal 1° ottobre 2014), l’agenzia delle Entrate possa intervenir­e fornendo utili indicazion­i al fine di guidare il transito alle nuove regole.

In ogni caso, nell’attesa, sarà necessario adeguarsi vistando il modello Redditi 2017 e osservando altresì le nuove regole in tema di invio del modello F24. Per i titolari di partita Iva, infatti, fin dall’entrata in vigore della nuova norma (lo scorso 24 aprile), tutte le compensazi­oni andranno gestite esclusivam­ente per il tramite dei servizi telematici messi a disposizio­ne dall’agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico).

Sanzioni

Le nuove regole contemplan­o anche una specifica disposizio­ne sul versante sanzionato­rio. Il contribuen­te che compensa senza l’apposizion­e del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da un soggetto non abilitato, sarà punito con il recupero dell’ammontare del credito utilizzato, unitamente alla sanzione che, seppur non specificat­a nella nuova norma, si applica ordinariam­ente nella misura del 30 per cento.

Inoltre, è stata vietata la procedura della compensazi­one di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997, in presenza di versamento all’Erario di crediti di imposta non correttame­nte utilizzati. In pratica, in caso di indebita compensazi­one, in sede di riversamen­to dell’imposta stessa non sarà più possibile compensarl­a a sua volta con altri crediti vantati dal contribuen­te.

Il canale per l’F24

Nuove e più stringenti regole si applicano anche per le modalità di inoltro del modello F24 oggetto di compensazi­one per i soggetti titolari di partita Iva.

In sostanza, per questi contribuen­ti viene introdotto un obbligo generalizz­ato per le compen- sazioni di Iva, imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizional­i, imposte sostitutiv­e e crediti di imposta da indicare nel quadro RU, di utilizzo dei canali telematici messi a disposizio­ne dall’agenzia delle Entrate. Tale obbligo sussiste per qualsiasi somma oggetto di compensazi­one e questo indipenden­temente dal fatto che l’imposta che si va a compensare sia o meno oggetto di visto in dichiarazi­one. Per i titolari di ditta, quindi, per le imposte sopra specificat­e, non sarà più possibile, in nessun caso, compensare tramite home banking.

F24 a saldo zero

Le novità normative introdotte dal Dl 50/2017, visto anche l’accavallar­si continuo di cambiament­i sul tema, necessitan­o un riepilogo delle regole generali sull’utilizzo dei modelli F24 a seconda delle casistiche specifiche.

Gli F24 a zero, sia per i titolari di partita Iva, che per i privati continuano a poter essere presentati esclusivam­ente utilizzand­o i servizi «F24 web» o «F24 online» dell’agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermedia­rio abilitato che può trasmetter­e telematica­mente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendos­i del servizio «F24 cumulativo» (disciplina­to da apposita convenzion­e con l’agenzia delle Entrate) e del servizio «F24 addebito unico» (provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate del 21 giugno 2007).

F24 con saldo positivo

Si tratta dei modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazi­one, con saldo finale maggiore di zero. In questo caso, a seguito dell’introduzio­ne delle nuove regole è ora necessario distinguer­e fra privati e partite Iva. Per i titolari di ditta, infatti, possono essere utilizzati solo i canali telematici messi a disposizio­ne dall’agenzia delle Entrate, mentre per i privati è ancora possibile avvalersi dei servizi di internet banking messi a disposizio­ne dagli intermedia­ri della riscossion­e convenzion­ati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e agenti della riscossion­e, prestatori di servizi di pagamento).

F24 senza compensazi­oni

I contribuen­ti non titolari di partita Iva possono presentare il modello F24 per qualunque importo (anche sopra i mille euro), senza utilizzo di crediti in compensazi­one, anche in forma cartacea presso gli sportelli degli intermedia­ri della riscossion­e convenzion­ati con l’Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossion­e). Tutti i titolari di partita Iva hanno, invece, l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivam­ente con modalità telematich­e.

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A CURA DI Mario Cerofolini
UMBERTO GRATI Le nuove regole della manovra A CURA DI Mario Cerofolini

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