Compensazioni, subito il visto oltre 5mila euro
Per i titolari di partita Iva scatta l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate
Compensazioni con visto di conformità per gli importi superiori a 5mila euro. Per i titolari di partita Iva, sarà possibile compensare solo tramite l’utilizzo dei servizi telematici forniti dall’agenzia delle Entrate (F24 web, F24 on line, f24 cumulativo, F24 addebito unico). Queste le misure del Dl 50/2017 per contrastare le indebite compensazioni tributarie.
Visto di conformità
Il nuovo limite introdotto, prevede la riduzione del tetto da 15mila a 5mila euro per l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap che chiudono a credito. Nessuna novità sul modello Iva TR, in caso di utilizzo del credito Iva trimestrale in compensazione orizzontale, per il quale non c’è obbligo di apposizione del visto. Sul rimborso Iva invece il visto di conformità è obbligatorio per gli importi superiori a 30mila euro.
Per le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 179/2012 rimane il limite più alto pari a 50mila euro per l’apposizione del visto di conformità relativamente alla dichiarazione Iva a credito. Nessuna novità, poi, sull’invio preventivo della dichiarazione in ambito imposte sui redditi. È sempre possibile utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione per pagare le imposte in scadenza già dall’inizio del periodo d’imposta in cui matura il credito e poi inviare la dichiarazione munita di visto entro il termine ordinario.
L’obbligo di vistare la dichiarazione sussiste, ancora, solo nel caso in cui si intenda compensare orizzontalmente il credito sopra quota 5mila euro; in caso contrario nessuno obbligo si pone in tal senso anche qualora il credito indicato nel modello dovesse essere superiore alla nuova soglia.
Entrata in vigore
Il Dl 50/2017 non contiene specifiche disposizioni sulla decorrenza della nuova stretta in tema di compensazioni, che quindi entra in vigore da subito. Ancora una volta, quindi, cambiano le regole in corsa e questo potrebbe rappresentare un problema, in particolare per le compensazioni da eseguirsi già nei prossimi giorni.
Ma se in materia di Iva le incognite sono destinate a essere rimandate all’anno prossimo, in tema di imposte dirette la soluzione va trovata in fretta. È ipotizzabile che, come già avvenuto in occasione dell’entrata in vigore dell’articolo 11, comma 2, del Dl 66/2014 che aveva introdotto nuove e più rigide regole in tema di compensazioni (a partire dal 1° ottobre 2014), l’agenzia delle Entrate possa intervenire fornendo utili indicazioni al fine di guidare il transito alle nuove regole.
In ogni caso, nell’attesa, sarà necessario adeguarsi vistando il modello Redditi 2017 e osservando altresì le nuove regole in tema di invio del modello F24. Per i titolari di partita Iva, infatti, fin dall’entrata in vigore della nuova norma (lo scorso 24 aprile), tutte le compensazioni andranno gestite esclusivamente per il tramite dei servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico).
Sanzioni
Le nuove regole contemplano anche una specifica disposizione sul versante sanzionatorio. Il contribuente che compensa senza l’apposizione del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da un soggetto non abilitato, sarà punito con il recupero dell’ammontare del credito utilizzato, unitamente alla sanzione che, seppur non specificata nella nuova norma, si applica ordinariamente nella misura del 30 per cento.
Inoltre, è stata vietata la procedura della compensazione di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997, in presenza di versamento all’Erario di crediti di imposta non correttamente utilizzati. In pratica, in caso di indebita compensazione, in sede di riversamento dell’imposta stessa non sarà più possibile compensarla a sua volta con altri crediti vantati dal contribuente.
Il canale per l’F24
Nuove e più stringenti regole si applicano anche per le modalità di inoltro del modello F24 oggetto di compensazione per i soggetti titolari di partita Iva.
In sostanza, per questi contribuenti viene introdotto un obbligo generalizzato per le compen- sazioni di Iva, imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU, di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate. Tale obbligo sussiste per qualsiasi somma oggetto di compensazione e questo indipendentemente dal fatto che l’imposta che si va a compensare sia o meno oggetto di visto in dichiarazione. Per i titolari di ditta, quindi, per le imposte sopra specificate, non sarà più possibile, in nessun caso, compensare tramite home banking.
F24 a saldo zero
Le novità normative introdotte dal Dl 50/2017, visto anche l’accavallarsi continuo di cambiamenti sul tema, necessitano un riepilogo delle regole generali sull’utilizzo dei modelli F24 a seconda delle casistiche specifiche.
Gli F24 a zero, sia per i titolari di partita Iva, che per i privati continuano a poter essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi «F24 web» o «F24 online» dell’agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio «F24 cumulativo» (disciplinato da apposita convenzione con l’agenzia delle Entrate) e del servizio «F24 addebito unico» (provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 21 giugno 2007).
F24 con saldo positivo
Si tratta dei modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero. In questo caso, a seguito dell’introduzione delle nuove regole è ora necessario distinguere fra privati e partite Iva. Per i titolari di ditta, infatti, possono essere utilizzati solo i canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, mentre per i privati è ancora possibile avvalersi dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
F24 senza compensazioni
I contribuenti non titolari di partita Iva possono presentare il modello F24 per qualunque importo (anche sopra i mille euro), senza utilizzo di crediti in compensazione, anche in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione). Tutti i titolari di partita Iva hanno, invece, l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.