Il Sole 24 Ore

Per le Pmi-Srl raccolta di capitali via internet

Equiparazi­one alle Pmi-Spa - La manovra rimuove il divieto di crowdfundi­ng su Internet

- Busani e Smaniottou

pAnche le Pmi costituite nella forma di Srl hanno ora, per effetto della manovra correttiva, la possibilit­à di offrire il proprio capitale al pubblico mediante il crowdfundi­ng, vale a dire la raccolta di capitali attraverso portali cui il pubblico può accedere tramite la rete internet.

La possibilit­à di crowdfundi­ng era già operativa per le Pmi-Spa (per effetto dell’articolo 1, comma 70, legge 232/2016, la legge di Bilancio per il 2017), ma l’articolo 57, comma 1, del decreto legge 50/2017 ha ora esteso appunto questa possibilit­à di reperiment­o di capitali anche alle Pmi-Srl.

Originaria­mente, il crowdfundi­ng era stato pensato per le «startup innovative» (articolo 25, Dl 179/2012) e poi esteso anche alle «Pmi-innovative» (articolo 4, Dl 3/2015) e infine a tutte le Pmi (legge 232/2016); ma, esistendo nel Codice civile il divieto di collocazio­ne presso il pubblico di quote di Srl (articolo 2468), i n questo ambito il crowdfundi­ng era rimasto al palo. La manovra correttiva ha dunque rimediato sancendo che quando la Pmi è una Srl, le quote del suo capitale possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali (nuovo articolo 26, comma 5, Dl 179/2012).

Questa innovazion­e, che, a prima vista pare limitata all’ambito della facoltà di crowdfundi­ng, sembra avere invece una valenza epocale, quasi paragonabi­le all’impatto che, nel 2003, ebbe la riforma del diritto societario. Con quella riforma si intese infatti superare il sessantenn­ale periodo di appiattime­nto della Srl sulla Spa, nel corso del quale la Srl era stata intuita come una specie di “sorella minore” della Spa. Con la riforma del 2003 si intese dunque nettamente distinguer­e il carattere “personalis­tico” della Srl (e cioè la rilevanza della figura del socio nello svolgiment­o della vita sociale) dal carattere “capitalist­ico” della Spa, nel cui ambito i soci, se non convocati per eventi straordina­ri, partecipan­o alla vita della società solo una volta all’anno, quando si tratta di approvare il bilancio e la distribuzi­one di eventuali utili, nonché ogni tre anni, quando si tratta di rinnovare gli organi di amministra­zione e controllo.

Con la manovra correttiva del 2017, la Pmi- Srl torna a essere una “piccola Spa”. Infatti l’articolo 57, comma 1, del Dl 50/2017, non solo ha rimosso un secolare divieto di collocazio­ne presso il pubblico delle quote delle Srl che abbiano i requisiti dimensiona­li delle Pmi (con la contraddiz­ione che le Srl di grandi dimensioni non possono mettere le loro quote di capitale sul mercato, mentre possono farlo le Pmi- Srl), ma prevede anche che:

a) lo statuto della Pmi-Srl possa creare categorie di quote di partecipaz­ione al capitale sociale fornite di diritti diversi (nuovo articolo 26, comma 2, Dl 179/2012); vale a dire che possono essere confeziona­te quote di partecipaz­ione le quali: 1 attribuisc­ono diritti sociali in misura non proporzion­ale alla entità della quota di partecipaz­ione da cui detti diritti derivano; 1 sono di entità non proporzion­ale ai conferimen­ti effettuati per conseguirl­e; 1 attribuisc­ono ai titolari delle quote stesse «particolar­i diritti» riguardant­i l’amministra­zione della società o la distribuzi­one degli utili (si pensi alla quota di partecipaz­ione cui sia attribuito il diritto di nomina di uno o più amministra­tori oppure il diritto di veto su determinat­e decisioni dell’organo amministra­tivo);

b) dispone che nelle PmiSrl , il divieto di operazioni sulle proprie partecipaz­ioni, stabilito dall’articolo 2474 del Codice civile, non trova applicazio­ne (nuovo articolo 26, comma 6, Dl 179/2012) qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivaz­ione che prevedano l’assegnazio­ne di quote di partecipaz­ione a dipendenti, collaborat­ori o componenti dell’organo amministra­tivo, prestatori di opera e servizi anche profession­ali.

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